(massima n. 1)
In tema di pene detentive brevi, il divieto di sostituzione della pena nei confronti dell'imputato di uno dei reati di cui all'art. 4-bis l. 26 luglio 1975, n. 354, previsto dall'art. 59, comma 1, lett. d), l. 24 novembre 1981, n. 689, opera per tutti i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis, c.p. ovvero al fine di agevolare l'attivitą delle associazioni di tipo mafioso, inclusi quelli tentati.