Cassazione penale Sez. II sentenza n. 51231 del 24 novembre 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

La circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p., risponde, nello stigmatizzare un metodo e non un fatto, alla avvertita esigenza di prevedere un trattamento sanzionatorio pił severo tutte le volte in cui l'evocazione della contiguitą ad una organizzazione mafiosa pone la vittima in una condizione di soggezione ulteriore rispetto a quella solitamente derivata dalla condizione di vittima di condotte estorsive, dovendo il giudice limitarsi a controllare che quella evocazione sia effettivamente funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento particolare, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a dover fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che quelle di un criminale comune. La circostanza aggravante in esame ha, infatti, la funzione di reprimere il "metodo delinquenziale mafioso" ed č connessa non alla struttura e alla natura del delitto rispetto al quale č contestata, quanto, piuttosto, alle modalitą della condotta, che devono evocare la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso. E' configurabile, quindi, l'aggravante laddove la condotta delittuosa sia stata, come nel caso di specie, oggettivamente funzionale a creare nella vittima la peculiare condizione di assoggettamento derivante dal prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici, provenienti non da un singolo ma di un intero gruppo di stampo mafioso.

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