(massima n. 1)
Nella valutazione che deve essere compiuta, nell'ambito della presunzione di pericolosità prefigurata dall'art. 275 c.p.p., comma 3, in riferimento alle ipotesi aggravate ex art. 416-bis.1 c.p. (analogamente a quanto nella specie contestato a A.A., in relazione all'attentato mortale in danno di B.B.), gli elementi indiziari che si richiedono per superare il giudizio presuntivo non possono coincidere con quelli richiesti per l'associato. In tali ipotesi delittuose, infatti, non vi è alcun legame associativo da rescindere, anche tenuto conto del fatto che il collegamento funzionale dell'agente al sodalizio criminale può essere connotato da sporadicità o addirittura da occasionalità. Ne discende che, in questo caso, il giudizio di pericolosità non può prescindere dalle emergenze indiziarie, in relazione alle quali occorre verificare se il rischio di ulteriori condotte illecite, (analoghe a quelle contestate a A.A., riguardanti l'omicidio di B.B.), sia concreto e reso probabile dai collegamenti funzionali esistenti tra l'indagato e l'ambiente camorristico di riferimento.