(massima n. 1)
L'utilizzo del metodo mafioso nella riscossione di un preteso credito non č incompatibile con il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, non comportando il raggiungimento di una finalitā ulteriore rispetto alla riscossione, pur se č possibile valorizzare tale aggravante, in uno ad altri elementi, quale dato sintomatico del dolo di estorsione.