Cassazione penale Sez. II sentenza n. 32569 del 16 giugno 2023

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di libertà vigilata, il combinato disposto di cui agli artt. 230, comma primo, e 417 cod. pen. impone, in caso di condanna per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. a pena non inferiore a dieci anni di reclusione, l'applicazione di tale misura per la durata di tre anni, sicché il giudice non è onerato di uno specifico obbligo di motivazione in relazione alla pericolosità sociale del condannato.

(massima n. 2)

In tema di estorsione, ove ricorra l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., non può trovare applicazione l'attenuante della lieve entità del fatto, introdotta, in relazione a tale delitto, con sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2023.

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