Cassazione penale Sez. II sentenza n. 34126 del 5 giugno 2024

(3 massime)

(massima n. 1)

In tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, deve intendersi "impresa mafiosa" quella che, indipendentemente da chi ne sia formalmente il titolare, per le modalità del controllo su di essa operato dal sodalizio criminoso, o per il metodo mafioso utilizzato per affermarsi sul mercato, per conquistare e/o mantenere una posizione dominante, oppure per il conferimento o per la distrazione di quote degli utili da parte o a favore dell'associazione criminale di riferimento, sia a quest'ultima completamente asservita, divenendone uno strumento operativo, sicché, per effetto di ciascuna delle predette condizioni, l'intera attività aziendale risulti inquinata dalla presenza di risorse illecite, rendendosi impossibile distinguere tra capitali leciti e illeciti, posta l'irreversibile contaminazione dell'accumulo di ricchezza.

(massima n. 2)

In tema di chiamata in correità, l'accertamento dell'intraneità del collaboratore di giustizia al sodalizio criminoso prescinde dal suo formale inquadramento secondo le regole proprie del codice mafioso e comunque da valutazioni di tipo criminologico o antropologico, dovendo avere per oggetto unicamente il fatto tipico delineato dalla norma incriminatrice. (In applicazione del principio, la Corte ha affermato che i giudici di merito correttamente avevano ritenuto che il dichiarante, pur in assenza di rituale affiliazione, era risultato pienamente e consapevolmente inserito nelle dinamiche dell'associazione 'ndranghetista, e, per tale ragione, in grado di fornire informazioni riconducibili al patrimonio conoscitivo di tutti gli associati).

(massima n. 3)

In tema di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, deve intendersi "imprenditore colluso" colui che è parte di un rapporto sinallagmatico con il sodalizio criminoso, produttivo di vantaggi per entrambi i contraenti, consistenti, per l'uno, nell'imporsi nel territorio in posizione dominante, così rivolgendo, consapevolmente, a proprio profitto la relazione con la consorteria illecita e, per l'altra, nell'ottenere risorse, servizi o utilità, dovendosi intendere, invece, imprenditore vittima colui che, soggiogato dall'intimidazione, cede all'imposizione e subisce il relativo danno ingiusto, limitandosi a perseguire un'intesa volta a limitare tale danno, senza venire a patti col sodalizio. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che il ricorrente fosse un imprenditore colluso con una associazione mafiosa, di cui aveva spontaneamente ricercato l'appoggio per sue nuove iniziative imprenditoriali nel territorio controllato dalla cosa locale, sul rilievo che la posizione dell'impresa collusa risultava radicalmente estranea a quella caratterizzata dall'occasionalità dell'infiltrazione mafiosa, che è presupposto della misura di prevenzione del controllo giudiziario di cui all'art. 34-bis, comma 6, D.lgs. n.159 del 2011).

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