(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitā dell'aggravante del "metodo mafioso", di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., č sufficiente, in un territorio in cui č radicata un'organizzazione mafiosa storica, che il soggetto agente si riferisca implicitamente al potere criminale della consorteria, in quanto tale potere č di per sé noto alla collettivitā. (Fattispecie relativa al delitto di usura, in cui la Corte ha affermato che la notoria appartenenza del correo a un clan camorristico storico, la spregiudicatezza delle richieste usurarie provenienti dagli indagati e l'utilizzo di espressioni tipiche dell'agire mafioso, consentissero di ritenere integrato "il metodo delinquenziale mafioso").