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Articolo 438 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Presupposti del giudizio abbreviato

Dispositivo dell'art. 438 Codice di procedura penale

(1)1. L'imputato può chiedere(2) che il processo sia definito all'udienza preliminare allo stato degli atti(3), salve le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e all'articolo 441, comma 5.

1-bis. Non è ammesso il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo(4).

2. La richiesta puó essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422(5).

3. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore(10).

4. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato(6). Quando l'imputato chiede il giudizio abbreviato immediatamente dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive, il giudice provvede solo dopo che sia decorso il termine non superiore a sessanta giorni, eventualmente richiesto dal pubblico ministero, per lo svolgimento di indagini suppletive limitatamente ai temi introdotti dalla difesa. In tal caso, l'imputato ha facoltà di revocare la richiesta.

5. L'imputato, ferma restando la utilizzabilità ai fini della prova degli atti indicati nell'articolo 442, comma 1 bis, puó subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione. Il giudice dispone il giudizio abbreviato se, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili, l'integrazione probatoria richiesta risulta necessaria ai fini della decisione e il giudizio abbreviato realizza comunque una economia processuale, in relazione all'istruzione dibattimentale. In tal caso il pubblico ministero può chiedere l'ammissione di prova contraria. Resta salva l'applicabilità dell'articolo 423(7)(11)(13).

5-bis. Con la richiesta presentata ai sensi del comma 5 può essere proposta, subordinatamente al suo rigetto, la richiesta di cui al comma 1, oppure quella di applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444.

6. In caso di dichiarazione di inammissibilità o di rigetto, ai sensi, rispettivamente, dei commi 1 bis e 5, la richiesta può essere riproposta fino al termine previsto dal comma 2(8).

6-bis. La richiesta di giudizio abbreviato proposta nell’udienza preliminare determina la sanatoria delle nullità, sempre che non siano assolute, e la non rilevabilità delle inutilizzabilità, salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio. Essa preclude altresì ogni questione sulla competenza per territorio del giudice.

6-ter. Qualora la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare sia stata dichiarata inammissibile ai sensi del comma 1 bis, il giudice, se all'esito del dibattimento ritiene che per il fatto accertato sia ammissibile il giudizio abbreviato, applica la riduzione della pena ai sensi dell'articolo 442, comma 2. In ogni altro caso in cui la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell’udienza preliminare sia stata dichiarata inammissibile o rigettata, l’imputato può riproporre la richiesta prima dell’apertura del dibattimento e il giudice, se ritiene illegittima la dichiarazione di inammissibilità o ingiustificato il rigetto, ammette il giudizio abbreviato(9)(12).

Note

***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE ALLA RIFORMA CARTABIA E ULTERIORI SUCCESSIVE MODIFICHE***
(in verde le modifiche e in "[omissis]" le parti della norma non toccate dalla riforma)


[omissis]
3. La volontà dell’imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore.
(omissis]
5. L’imputato, ferma restando la utilizzabilità ai fini della prova degli atti indicati nell’articolo 442, comma 1-bis, può subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione. Il giudice dispone il giudizio abbreviato se, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili, l’integrazione probatoria richiesta risulta necessaria ai fini della decisione e il giudizio abbreviato realizza comunque una economia processuale, in relazione ai prevedibili tempi dell’istruzione dibattimentale. In tal caso il pubblico ministero può chiedere l’ammissione di prova contraria. Resta salva l’applicabilità dell’articolo 423.
[omissis]
6-ter. Qualora la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell’udienza preliminare sia stata dichiarata inammissibile ai sensi del comma 1-bis, il giudice, se all’esito del dibattimento ritiene che per il fatto accertato sia ammissibile il giudizio abbreviato, applica la riduzione della pena ai sensi dell’articolo 442, comma 2. In ogni altro caso in cui la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell’udienza preliminare sia stata dichiarata inammissibile o rigettata, l’imputato può riproporre la richiesta prima dell’apertura del dibattimento e il giudice, se ritiene illegittima la dichiarazione di inammissibilità o ingiustificato il rigetto, ammette il giudizio abbreviato.

__________________

(1) Il presente articolo è stato modificato dalla L. 23 giugno 2017, n. 103.
(2) Il giudizio abbreviato può aprirsi esclusivamente su richiesta dell'imputato o del legale rappresentante dell'ente.
(3) La l. 16-12-1999, n. 479 ha ridisegnato i connotati di tale procedimento speciale, facendo, tra le altre cose, venir meno la definibilità allo "stato degli atti", quale ulteriore criterio di ammissibilità del rito in questione, che quindi può essere disposto sulla base di una semplice richiesta dell'imputato, anche in presenza di un'indagine incompleta.
(4) Il comma 1 bis è stato inserito dall'art. 1 comma 1 lett. a) della L. 12 aprile 2019 n. 33.
(5) Dal combinato disposto dei primi due commi si desume che la richiesta in questione può essere presentata al più presto in limine all'udienza preliminare.
(6) Il giudice è previamente chiamato a un controllo meramente formale dell'atto di parte, relativo alla verifica dei termini e della volontarietà dell scelta dell'imputato.
(7) Essendo in questo caso proposta una richiesta complessa, il giudice è chiamato non solo a un controllo meramente formale, come nel comma precedente, ma anche ad uno relativo al contenuto della domanda di parte.
(8) Tale comma 6 è stato modificato dall'art. 1 comma 1 lett. b) della L. 12 aprile 2019 n. 33.
(9) Il comma 6 ter è stato inserito dall'art. 1 comma 1 lett. c) della L. 12 aprile 2019 n. 33.
(10) Comma così modificato dall'art. 24, co. 1, lett. a) del d.lgs. n. 150 del 2022 (c.d. riforma "Cartabia").
(11) Comma da ultimo modificato dall'art. 24, co. 1, lett. a) del d.lgs. n. 150 del 2022 (c.d. riforma "Cartabia").
(12) Comma così integrato dall'art. 24, co. 1, lett. a) del d.lgs. n. 150 del 2022 (c.d. riforma "Cartabia").
(13) Il comma 5 è stato modificato dall'art. 2, comma 1, lettera p) del D. Lgs. 19 marzo 2024, n. 31.

Ratio Legis

La ratio dell’abbreviato è realizzare un effetto deflattivo del dibattimento. L’intento è snellire il corso del processo: la scelta dell’abbreviato comporta l’esclusione del dibattimento (e della formazione della prova nel contraddittorio tra le parti), con il giudice che decide nel merito già nella fase dell’udienza preliminare, utilizzando le risultanze raccolte nell’indagine preliminare e nell’udienza preliminare.

Spiegazione dell'art. 438 Codice di procedura penale

L’art. 438 c.p.p. disciplina i presupposti del giudizio abbreviato.

Soggetto legittimato a presentare la richiesta di giudizio abbreviato è l’imputato.

Per incentivare la scelta di questo rito, è previsto un premio per l'imputato: in caso di condanna, c’è la riduzione della pena in misura fissa di un terzo per i delitti e della metà per le contravvenzioni (comma 2 dell'art. 442 del c.p.p.) e la pena è diminuita ancora di un sesto se l’imputato e il suo difensore non impugnano la sentenza di condanna (comma 2-bis dell'art. 442 del c.p.p.).

Il comma 1-bis (inserito dalla L. n. 33 del 2019) stabilisce che il giudizio abbreviato non è ammesso per i delitti puniti con l’ergastolo. In tal caso, la richiesta è dichiarata inammissibile dal giudice.

Dopo che il pubblico ministero ha formulato l’imputazione, l’imputato ha il diritto di chiedere il giudizio abbreviato in sede di udienza preliminare. Come precisato dal comma 2, la richiesta può essere presentata entro il termine per la formulazione delle conclusioni all’esito dell’udienza preliminare ex artt. 421 e 422 c.p.p.: l’imputato può chiedere il rito speciale fino alla formulazione delle conclusioni del proprio difensore e ciò permette alla difesa di valutare tale opzione anche alla luce dell’intervento del pubblico ministero.

Peraltro, l’imputato può ottenere l’abbreviato anche quando sia stato instaurato il giudizio direttissimo (comma 2 dell'art. 452 del c.p.p.), il giudizio immediato (art. 458 del c.p.p.) o a seguito di opposizione a decreto penale (comma 3 dell'art. 461 del c.p.p.), nonché nei casi di citazione diretta a giudizio (comma 2 dell'art. 555 del c.p.p.). In tal caso, ci sarà la conversione del rito già instaurato in giudizio abbreviato.

Il comma 2 precisa poi che la richiesta può essere presentata oralmente o per iscritto e, dato che si tratta di atto personalissimo, il comma 3 (modificato dalla riforma Cartabia, d.lgs. n. 150 del 2022) ha previsto che la volontà dell’imputato deve essere espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale, con sottoscrizione autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore.

Ciò detto, l’imputato può scegliere di presentare una richiesta semplice o una richiesta condizionata di giudizio abbreviato.

Il codice disciplina prima il giudizio abbreviato su richiesta semplice dell’imputato. Il comma 1 dell’art. 438c.p.p. stabilisce che l’imputato può chiedere che il processo sia definito all’udienza preliminare allo stato degli atti (cioè, in base alle risultanze raccolte in indagini preliminari e udienza preliminare).

In tal caso, il pubblico ministero non può opporsi e il giudice deve accogliere la richiesta: ai sensi del comma 4, sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con cui dispone l’abbreviato. In questo caso, il giudice deve limitarsi ad un controllo formale sulla richiesta,
verificando se sono stati rispettati i termini di presentazione, se la volontà è stata espressa correttamente e se proviene da una libera scelta dell'imputato.

Dunque, nel caso di giudizio abbreviato semplice, il giudice decide allo stato degli atti. Però, se il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti, assume – anche d’ufficio – gli elementi necessari ai fini della decisione (comma 5 dell'art. 445 del c.p.p.).

Ai sensi del comma 4, l’imputato può richiedere l’abbreviato immediatamente dopo il deposito delle indagini difensive. In questa ipotesi, per i soli temi introdotti dalla difesa, il pubblico ministero può richiedere un termine (non superiore a 60 giorni) per lo svolgimento di indagini suppletive. Se il pubblico ministero lo chiede, il giudice dispone l’abbreviato solo dopo il decorso di tale termine e l’imputato ha comunque facoltà di revocare la propria richiesta di rito speciale.

Oltre al giudizio abbreviato “secco”, il codice disciplina anche il giudizio abbreviato su richiesta condizionata dell’imputato: l’imputato avanza la richiesta di abbreviato, ma la subordina ad un’integrazione probatoria.

Il comma 5 (modificato dalla riforma Cartabia e dal successivo d.lgs. n. 31 del 2024) precisa che, se l’imputato presenta una richiesta di abbreviato condizionato, il giudice può decidere se disporre o meno il rito speciale (non è obbligato come nel caso di abbreviato semplice): il giudice dispone l’abbreviato se, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili, l’integrazione probatoria richiesta risulta necessaria ai fini della decisione e il giudizio abbreviato realizza comunque un’economia processuale in relazione all’istruttoria dibattimentale. In questa situazione, il giudice deve valutare le risultanze del fascicolo delle indagini e il vantaggio in termini di tempo tra la possibilità di celebrare l'istruttoria dibattimentale e la possibilità di assumere i mezzi di prova indicati nella richiesta del rito speciale.

Peraltro, se il giudice dispone l’abbreviato, il pubblico ministero può chiedere l’ammissione di prova contraria.

Il comma 5-bis stabilisce che, nel caso di richiesta di abbreviato condizionato, l’imputato può avanzare, in via subordinata all’eventuale rigetto da parte del giudice, la richiesta di giudizio abbreviato semplice o la richiesta di patteggiamento ex art. 444 del c.p.p..

Ai sensi del comma 6, in caso di dichiarazione di inammissibilità ex comma 1-bis o in caso di rigetto ex comma 5, la richiesta può essere riproposta fino al termine previsto dal comma 2: ossia, fino alla formulazione delle conclusioni all’esito dell’udienza preliminare.
Peraltro, il comma 6-ter (periodo introdotto dalla riforma Cartabia) ha anche precisato che, quando la richiesta di giudizio abbreviato proposta in udienza preliminare è stata dichiarata inammissibile o rigettata, l’imputato può riproporre la richiesta prima dell’apertura del dibattimento e il giudice, se ritiene illegittima la dichiarazione di inammissibilità o ingiustificato il rigetto, ammette il giudizio abbreviato.

Ancora che, come stabilito dal comma 6-bis, la richiesta di giudizio abbreviato ha una portata sanante: essa sana tutte le nullità, salvo quelle assolute; ancora, determina la non rilevabilità delle inutilizzabilità, salvo quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio; inoltre, determina l’ineccepibilità dell’incompetenza territoriale.

Infine, la prima parte del comma 6-ter stabilisce che, se la richiesta di abbreviato proposta nell'udienza preliminare è stata dichiarata inammissibile ai sensi del comma 1 bis, il giudice – se all’esito del dibattimento ritiene che per il fatto accertato sia ammissibile il giudizio abbreviato – applica la riduzione della pena ex comma 2 dell'art. 442 del c.p.p..

Relazione al D.Lgs. 150/2022

(Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari")

1 
Al comma 5 dell’art. 438 c.p.p. la modifica proposta recepisce il criterio prognostico e relazionale della delega, che impone di mettere in rapporto il supplemento probatorio richiesto in abbreviato con l’istruzione dibattimentale da svolgersi in dibattimento.


Al comma 6 ter il nuovo secondo periodo disciplina in modo esplicito la possibilità di rinnovo, in limine al dibattimento, della richiesta di abbreviato illegittimamente rigettata o dichiarata inammissibile (salvo che si tratti di inammissibilità dichiarata ai sensi del comma 1 bis dell’art. 438 c.p.p., nel caso di delitti puniti con l’ergastolo, per cui il rimedio specifico è dettato dal comma 6 ter), in modo da consentire la massima deflazione.


In entrambi i casi si è tenuto conto del precedente giurisprudenziale rappresentato da Cass. pen., sez. un., 27-10-2004, n. 44711, Wajib e si è allineato il dato normativo al meccanismo di sindacato introdotto dalla sentenza della Corte costituzionale 23 maggio 2003 n. 169, con la quale è stata riconosciuta la possibilità per l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, di riproporre la richiesta, già rigettata dal giudice per le indagini preliminari, di giudizio abbreviato condizionata a una integrazione probatoria.

Massime relative all'art. 438 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 25256/2018

L'ordinanza di ammissione al giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria, non è revocabile all'esito di una nuova valutazione che escluda la rilevanza della prova. (In motivazione, la Corte ha affermato che il vizio della sentenza derivante dalla mancata assunzione della prova cui era stato condizionato il giudizio è deducibile in secondo gravame ed è emendabile con la sua assunzione in grado d'appello).

Cass. pen. n. 20758/2018

In caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato ad un'integrazione probatoria, affinché il giudice di primo grado ed eventualmente il giudice dell'impugnazione possano procedere a sindacare nel merito detta decisione, è necessario che la parte abbia riproposto al giudice di primo grado, entro la dichiarazione di apertura del dibattimento, la medesima richiesta già oggetto del provvedimento di rigetto.

Cass. pen. n. 22545/2017

In tema di riti speciali, deve escludersi che, una volta celebrato il giudizio di primo grado nelle forme del rito abbreviato, l'imputato possa dedurre, in sede di appello, il carattere ingiustificato del diniego, da parte del giudice di primo grado, della richiesta di sospensione con messa alla prova. (In motivazione, la S.C. ha osservato che la connotazione di rito alternativo assegnata all'istituto di cui all'art. 168-bis cod. pen., e la sostanziale analogia tra i termini finali della richiesta di sospensione con messa alla prova e quelli entro i quali può essere avanzata la richiesta ex art. 438 cod. proc. pen., precludono, in assenza di una espressa previsione di convertibilità dell'un rito nell'altro, la possibilità di coltivare o ripercorrere altre strade di definizione alternativa del giudizio).

Cass. pen. n. 18776/2017

L'imputato del giudizio abbreviato incondizionato non può eccepire il vizio di genericità e indeterminatezza dell'imputazione, perché la richiesta incondizionata di giudizio abbreviato implica necessariamente l'accettazione dell'imputazione formulata dall'accusa.

Cass. pen. n. 17570/2017

Deve essere annullata senza rinvio, con contestuale riduzione nella misura di legge della pena irrogata, la sentenza d'appello che abbia ingiustamente rigettato la richiesta di giudizio abbreviato, ritualmente avanzata dall'imputato rimesso nel termine per appellare la sentenza contumaciale, ai sensi dell'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen., nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della l. 28 aprile 2014, n. 67, applicabile ai procedimenti in corso a norma dell'art. 15-bis della legge citata.

Cass. pen. n. 17103/2017

Nel giudizio abbreviato d'appello, le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice "ex officio" nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell'art. 603, comma terzo, cod. proc. pen., atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado.

Cass. pen. n. 14884/2017

Nel giudizio abbreviato sono utilizzabili gli atti legittimamente acquisiti nel corso delle indagini preliminari e noti all'imputato, anche se per mero errore o caso fortuito non siano materialmente allegati al fascicolo del pubblico ministero. (Fattispecie in cui era stata acquisita in appello, senza opposizione, la relazione tossicologica sulla sostanza stupefacente e della cui esistenza l'imputato era a conoscenza, atteso che nel verbale di arresto si dava atto della trasmissione del reperto al laboratorio di analisi, richiedendosi il successivo invio della relazione all'autorità giudiziaria).

Cass. pen. n. 4184/2017

In tema di riti speciali, per il rapporto di sostanziale alternatività intercorrente tra il giudizio abbreviato e l'applicazione della pena su richiesta delle parti, deve escludersi che, una volta celebrato il giudizio di primo grado nelle forme del rito abbreviato, l'imputato possa dedurre, in sede di appello, l'ingiustificato diniego della richiesta di patteggiamento frapposto dal giudice per le indagini preliminari sul presupposto della non congruità ed inadeguatezza dell'accordo proposto. (In motivazione, la S.C. ha osservato che la formulazione della istanza ex art. 438 cod. proc. pen. determina, indipendentemente dalle ragioni che vi abbiano dato causa - ivi compreso l'immotivato dissenso del PM o l'ingiustificato diniego opposto dal Giudice alla richiesta di patteggiamento - la rinuncia al rito previsto dagli artt. 444 e ss. cod. proc. pen.).

Cass. pen. n. 22136/2016

In tema di rito abbreviato condizionato richiesto nell'ambito del giudizio immediato, la valutazione in ordine all'ammissibilità dell'istanza, quale antecedente necessario del decreto di fissazione dell'udienza, riguarda unicamente i requisiti formali della richiesta e, quindi la sua tempestività, la legittimazione del richiedente e la riferibilità all'intero processo a carico dell'imputato, restando demandata all'udienza ogni valutazione in ordine alla compatibilità della integrazione probatoria con il rito speciale.

Cass. pen. n. 11905/2016

In caso di contestazioni suppletive in dibattimento, la richiesta di giudizio abbreviato non può essere proposta solo per taluna ma, a pena di inammissibilità, deve avere riguardo a tutte le nuove, ulteriori imputazioni, poichè la funzione riparatoria dell'accesso in tale fase al rito speciale va comunque coniugata, senza poterla sostituire, con quella deflattiva propria del rito, in difetto della quale non si giustificherebbe l'effetto premiale.

Cass. pen. n. 3624/2016

In tema di giudizio abbreviato condizionato, il giudice di appello deve valutare la legittimità del rigetto della richiesta presentata in primo grado dall'imputato, verificando, alla luce della prospettazione operata dal richiedente, la ricorrenza dei requisiti di novità e decisività della prova richiesta, secondo una valutazione "ex ante", in considerazione della situazione esistente al momento della valutazione negativa, provvedendo ad applicare la diminuente prevista per il rito solo se tale rigetto non risulti fondato. (Fattispecie in cui il ricorrente si era limitato a richiedere l'applicazione del rito abbreviato condizionato all'escussione della persona offesa, omettendo di indicare che la richiesta era diretta ad acquisire ulteriori elementi rispetto a quelli presenti in atti dai quali poter inferire una diversa qualificazione giuridica del fatto contestato).

Cass. pen. n. 17661/2015

È abnorme, ed è quindi ricorribile per cassazione, l'ordinanza con la quale il Gup accoglie solo in parte la richiesta di integrazione probatoria posta quale condizione dell'istanza di rito abbreviato, potendo il giudice solo accogliere o respingere l'istanza negli esatti termini nei quali è formulata, sulla scorta delle valutazioni indicate nell'art. 438, quinto comma, cod. proc. pen., mentre una diversa decisione rispetto a tale alternativa incide in maniera impropria ed irreversibile sulle strategie difensive.

Cass. pen. n. 15444/2015

Non è impugnabile, per carenza di interesse, la revoca parziale della ordinanza di ammissione al giudizio abbreviato subordinato ad una integrazione probatoria per l'acquisizione di una specifica prova, quando l'imputato abbia validamente rinunciato ad una delle condizioni cui aveva subordinato l'acceso al rito speciale e il giudizio si sia ugualmente svolto in base agli altri presupposti in precedenza indicati.

Cass. pen. n. 6175/2015

È legittimo il rigetto di richiesta di accesso al rito abbreviato condizionata all'esame di un collaboratore di giustizia, la cui audizione, debba riferirsi ad una quantità rilevante di vicende coinvolgenti una pluralità di soggetti, in quanto l'integrazione probatoria demandata è tale da rendere il giudizio incompatibile con le esigenze di economia processuale proprie del procedimento speciale.

Cass. pen. n. 3805/2015

L'instaurazione del giudizio immediato per reati per i quali l'esercizio dell'azione penale deve avvenire con citazione diretta integra una ipotesi di nullità assoluta, in quanto, oltre a precludere all'imputato il diritto a ricevere la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis c.p.p., determina un indebito mutamento del giudice naturale all'esito del giudizio abbreviato.

Cass. pen. n. 39512/2014

Nel caso in cui il procedimento venga definito con giudizio abbreviato, l'ordinanza di ammissione al rito costituisce il limite temporale entro cui deve essere effettuato il risarcimento del danno ai fini del riconoscimento della relativa circostanza attenuante.

Cass. pen. n. 20214/2014

Il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità della richiesta di giudizio abbreviato non subordinata a integrazioni istruttorie, quando deliberati illegittimamente, pregiudicano, oltre alla scelta difensiva dell'imputato, la sua aspettativa di una riduzione premiale della pena. Ne consegue il diritto dell'imputato, che abbia vanamente rinnovato la richiesta del rito prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, di recuperare lo sconto sanzionatorio all'esito del giudizio. (Fattispecie in tema di richiesta di giudizio abbreviato formulata in udienza preliminare e dichiarata intempestiva in base a un'errata interpretazione del termine preclusivo).

Nell'udienza preliminare la richiesta di giudizio abbreviato può essere presentata dopo la formulazione delle conclusioni da parte del pubblico ministero, ma non oltre il momento in cui il difensore dell'imputato formula le proprie conclusioni definitive.

Cass. pen. n. 600/2014

Ai fini dell'ammissione al giudizio abbreviato condizionato, la necessità" dell'integrazione probatoria non deve essere valutata facendo riferimento ai criteri indicati nell'art. 190 cod. proc. pen., ovvero alla complessità o alla lunghezza dei tempi dell'accertamento probatorio, nè si identifica con l'assoluta impossibilità di decidere o con l'incertezza della prova, ma presuppone, da un lato, l'incompletezza di un'informazione probatoria in atti, e, dall'altro, una prognosi di oggettiva e sicura utilità, o idoneità, del probabile risultato dell'attività istruttoria richiesta ad assicurare il completo accertamento dei fatti del giudizio.

Cass. pen. n. 45395/2013

L'eccezione di incompetenza territoriale, qualora il giudizio abbreviato consegua a richiesta, proposta ai sensi dell'art. 438 cod. proc. pen., a seguito della ricezione dell'avviso di udienza preliminare o nel corso di tale udienza, deve essere rilevata ed eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell'udienza preliminare, e solo se sussista detta condizione è possibile - effettuata l'opzione per il rito alternativo - la reiterazione della predetta eccezione. (Nella specie l'imputato non aveva proposto l'eccezione di incompetenza territoriale né nel corso dell'udienza preliminare né in limine al rito abbreviato ma solo con l'atto di impugnazione della sentenza di primo grado).

Cass. pen. n. 44634/2013

È legittimo il provvedimento di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato, subordinata ad una integrazione probatoria, quando detta integrazione non sia finalizzata al necessario ed oggettivo completamento degli elementi informativi in atti, in quanto insufficienti per la decisione, ma miri esclusivamente alla valorizzazione degli elementi favorevoli all'impostazione difensiva.

Cass. pen. n. 44420/2013

La richiesta di rito abbreviato comporta il consenso all'utilizzo delle fonti e del materiale di prova presenti nel fascicolo, ma non anche l'accettazione dell'accusa con riferimento a ciò che deve essere provato e alla conseguente decisione giudiziale. (Nella fattispecie, la Corte ha annullato senza rinvio la condanna per il reato di cui all'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 3090, in quanto fondata sui soli esiti di sequestro di modestissimo quantitativo di stupefacente, cui non aveva fatto seguito alcun accertamento tecnico per quantificare la percentuale e la quantità di principio attivo effettivamente presente).

Cass. pen. n. 115/2013

Nel giudizio abbreviato sono utilizzabili le relazioni di servizio redatte da ufficiali di polizia giudiziaria che riportino il contenuto di informazioni apprese da colleghi stranieri nel corso di colloqui con finalità investigative

Cass. pen. n. 34233/2012

In caso di condanna all'esito del giudizio abbreviato, la pena da infliggere per i reati astrattamente punibili con l'ergastolo è quella prevista dalla legge vigente nel momento della richiesta di accesso al rito: ne consegue che, ove quest'ultima sia intervenuta nel vigore dell'art. 7 D.L. n. 341 del 2000, va applicata (ed eseguita) la sanzione prevista da tale norma. (La S. C. ha precisato che, tra le diverse leggi succedutesi nel tempo, che prevedono la specie e l'entità della pena da infliggere all'imputato in caso di condanna all'esito del giudizio abbreviato per i reati astrattamente punibili con l'ergastolo, la legge intermedia più favorevole non trova applicazione quando la richiesta di accesso al rito speciale non sia avvenuta durante la vigenza di quest'ultima, ma soltanto successivamente, nel vigore della legge posteriore che modifica quella precedente).

Cass. pen. n. 10093/2012

La garanzia del contraddittorio in ordine alla diversa definizione giuridica del fatto deve ritenersi assicurata anche quando venga operata dal giudice di primo grado nella sentenza pronunziata all'esito del giudizio abbreviato, in quanto con i motivi d'appello l'imputato è posto nelle condizioni di interloquire sulla stessa, richiedendo una sua rivalutazione e l'acquisizione di integrazioni probatorie utili a smentirne il fondamento.

Cass. pen. n. 9267/2012

Nel giudizio d'appello può essere disposta, anche su richiesta di parte, la rinnovazione dell'istruzione nel caso di prova sopravvenuta dopo la sentenza di primo grado pronunziata all'esito del giudizio abbreviato. (Nella specie la Corte ha ritenuto che il rigetto dell'istanza del P.G. di acquisizione del verbale di interrogatorio di un nuovo collaboratore di giustizia, in quanto contenente dichiarazioni non superflue, integri la violazione dell'art. 606, comma primo, lett. d), cod. proc. pen.).

Cass. pen. n. 7127/2012

L'illegittimo rigetto della istanza di restituzione in termini per formulare richiesta di giudizio abbreviato incondizionato comporta l'obbligo del giudice, in caso di condanna, di applicare la diminuente di cui all'art. 442 c.p.p., considerato che detta richiesta, se formulata, non può non essere accolta; non sussistono, invece, in tal caso, violazioni o compressioni del diritto di difesa, posto che l'imputato giudicato con il rito ordinario usufruisce di una procedura più garantita e garantista rispetto a quella offerta dal predetto procedimento speciale, con la conseguenza che l'unica ricaduta negativa è costituita dalla mancata applicazione del più favorevole trattamento sanzionatorio di cui all'art. 442, comma secondo, c.p.p. cui può rimediare, a seconda dei casi, lo stesso giudice di legittimità o l'eventuale giudice di rinvio

Cass. pen. n. 1858/2012

La rinnovazione dell'istruttoria in appello è compatibile con il rito abbreviato anche al fine di far valere, in tema di reati concernenti gli stupefacenti, l'attenuante della collaborazione prevista dall'art. 73, comma settimo, del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Cass. pen. n. 139/2012

La nullità derivante dal rigetto meramente implicito della richiesta di giudizio abbreviato condizionato, in violazione della prescrizione che impone per il rigetto l'adozione di un'ordinanza, come tale necessariamente motivata, é a regime intermedio e si sana con la riproposizione della richiesta al giudice del dibattimento, richiesta che non può essere mutata nel contenuto restando preclusa la possibilità di trasformazione per tale via, da condizionata ad incondizionata.

Cass. pen. n. 30200/2011

I termini di durata massima della custodia cautelare per la fase del giudizio abbreviato, anche nella ipotesi di rito non subordinato ad integrazione probatoria e disposto a seguito di richiesta di giudizio immediato, decorrono dall'ordinanza con cui si dispone il giudizio abbreviato e non dall'emissione del decreto di fissazione dell'udienza di cui all'art. 458, comma secondo, c.p.p..

Cass. pen. n. 22497/2011

Non sono utilizzabili, nemmeno nel giudizio abbreviato, le dichiarazioni auto -accusatorie rese nel corso dell'interrogatorio dinanzi al pubblico ministero prima dell'entrata in vigore della L. n. 63 del 2001 e non rinnovate ex art. 26, comma secondo, L. n. 63 del 2001.

Cass. pen. n. 15639/2011

La nullità del provvedimento di ammissione del giudizio abbreviato conseguente a richiesta tardiva non può essere dedotta dall'imputato richiedente.

Cass. pen. n. 7974/2011

Nel giudizio abbreviato, sia condizionato che non condizionato, è consentito al giudice d'appello, d'ufficio e anche su sollecitazione delle parti, acquisire documenti sopravvenuti necessari ai fini della decisione.

Cass. pen. n. 1851/2011

La facoltà di riproporre, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, la richiesta di ammissione al rito abbreviato condizionato, già rigettata presuppone necessariamente che essa non sia mutata nel contenuto, restando conseguentemente preclusa la possibilità di trasformare, per tale via, la richiesta da condizionata ad incondizionata.

Cass. pen. n. 4887/2010

La richiesta di accesso al rito abbreviato "condizionato" non comporta l'obbligo per il giudice, di ordinare prima della decisione, l'esibizione degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, in quanto l'art. 135 disp. att. c.p.p., che tale obbligo prevede, trova applicazione unicamente in presenza di una richiesta di applicazione della pena. (Nella specie, l'integrazione probatoria richiesta era rappresentata da una perizia finalizzata a valutare, sulla base degli atti processuali, la compatibilità delle dichiarazioni della vittima con l'assenza di tracce della violenza sessuale subita)

Cass. pen. n. 25611/2009

Nei giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del D.L.vo 19 febbraio 1998 n. 51, recante norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado, non è intempestiva l'istanza di accesso al rito abbreviato, formulata a norma dell'art. 223 di tale decreto, fino al momento in cui le prove, ammesse, non sono state ancora assunte nel caso di rinnovazione del dibattimento determinata dal mutamento di uno dei giudici componenti l'organo collegiale.

Cass. pen. n. 41120/2008

In materia di giudizio abbreviato, sussiste incompatibilità fra tale rito e quello di applicazione della pena su richiesta delle parti quando il pubblico ministero abbia prestato il suo consenso alla richiesta di patteggiamento formulata dall'imputato ed il giudice l'abbia respinta ritenendo incongruo il trattamento sanzionatorio concordato dalle parti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che dal momento in cui il P.M. aveva prestato il suo consenso alla richiesta di patteggiamento restava preclusa all'imputato la possibilità di accedere al rito abbreviato ).

Cass. pen. n. 37551/2008

È affetta da nullità di ordine generale la sentenza emessa all'esito del giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria qualora la prova oggetto dell'integrazione non sia stata acquisita.

Cass. pen. n. 9977/2008

È legittima l'instaurazione del giudizio abbreviato a seguito di richiesta formulata dal difensore (nella specie, di fiducia), pur privo di procura speciale, qualora l'imputato sia presente e nulla eccepisca.

Cass. pen. n. 36936/2007

Il potere-dovere del giudice di disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero, qualora accerti che il fatto è diverso da quello descritto nell'atto di imputazione, è espressione di un principio generale dell'ordinamento e, pertanto, può essere esercitato anche nel corso del rito abbreviato, in quanto la scelta dell'imputato di essere giudicato allo stato degli atti non comporta una cristallizzazione del fatto reato nei limiti dell'imputazione.

Cass. pen. n. 33822/2007

È ammissibile la richiesta di giudizio abbreviato formulata dal difensore privo di procura speciale, in presenza dell'imputato, in quanto in tal caso il difensore assume la veste di semplice interprete o portavoce del suo assistito e il giudice, stante la presenza dell'interessato, ha la possibilità di verificare la volontarietà dell'atto

Cass. pen. n. 15117/2007

Il giudice, dopo aver ammesso il giudizio abbreviato condizionato, non ha il potere di revocare l'ordinanza di ammissione, pur nel caso in cui l'integrazione probatoria non possa avere luogo per circostanze imprevedibili e sopraggiunte. (Mass. redaz.).

Cass. pen. n. 12954/2007

Il giudice può procedere validamente alla revoca dell'ordinanza di ammissione del giudizio abbreviato soltanto nel caso in cui detta ordinanza sia illegittima per violazione di norme inderogabili, e specificamente per essere stata emessa sulla base di una richiesta intempestiva. (Mass. redaz.).

Cass. pen. n. 30096/2006

La richiesta di giudizio abbreviato deve essere effettuata con riferimento alla totalità degli addebiti, non essendo consentita una richiesta parziale, perché in tal modo il processo non sarebbe definito nella sua interezza, restando così ingiustificato l'effetto premiale derivante dal rito speciale, previsto dal legislatore per evitare la fase dibattimentale per ciascun processo e non per ciascun reato.

Cass. pen. n. 6757/2006

L'inutilizzabilità c.d. «patologica», rilevabile, a differenza di quella c.d. «fisiologica», anche nell'ambito del giudizio abbreviato, costituisce un'ipotesi estrema e residuale, ravvisabile solo con riguardo a quegli atti la cui assunzione sia avvenuta in modo contrastante con i principi fondamentali dell'ordinamento o tale da pregiudicare in modo grave ed insuperabile il diritto di difesa dell'imputato. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che non costituisse inutilizzabilità «patologica» quella che si assumeva derivante dal fatto che non era stata ripetuta, contrariamente a quanto stabilito dall'art. 2 del D.L.vo n. 123 del 1993, l'analisi di una sostanza alimentare deteriorabile sulla base della quale era stato configurato a carico dell'imputato il reato di cui all'art. 5, lett. A, della legge n. 283 del 1962).

Cass. pen. n. 44711/2004

Il rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata dall'imputato all'assunzione di prove integrative, quando deliberato sull'erroneo presupposto che si tratti di prove non necessarie ai fini della decisione, inficia la legalità del procedimento di quantificazione della pena da infliggere qualora si pervenga, in esito al dibattimento, ad una sentenza di condanna. Ne consegue che il giudice dibattimentale il quale abbia respinto in limine litis la richiesta di accesso al rito abbreviato - «rinnovata» dopo il precedente rigetto del giudice per le indagini preliminari ovvero proposta per la prima volta, in caso di giudizio direttissimo o per citazione diretta - deve applicare anche d'ufficio la riduzione di un terzo prevista dall'art. 442 c.p.p., se riconosca (pure alla luce dell'istruttoria espletata) che quel rito si sarebbe dovuto invece celebrare. (In motivazione la Corte ha chiarito che può parlarsi di violazione dei criteri legali di quantificazione della pena solo quando la preclusione del rito sia dipesa dall'erronea deliberazione del giudice, e non dall'inerzia del soggetto cui la legge rimette in via esclusiva la possibilità di attivare il procedimento speciale, cosicché, nel caso in cui l'imputato non rinnova in limine litis una richiesta già respinta dal giudice preliminare, non può farsi più questione della eventuale erroneità del provvedimento reiettivo).

Il rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata dall'imputato all'assunzione di prove integrative, quando deliberato sull'erroneo presupposto che si tratti di prove non necessarie ai fini della decisione, inficia la legalità del procedimento di quantificazione della pena da infliggere qualora si pervenga, in esito al dibattimento, ad una sentenza di condanna. Ne consegue che nei casi in cui l'interesse dell'imputato alla riduzione della pena, essendo già intervenuta la dichiarazione di apertura del dibattimento alla data di pubblicazione della sentenza costituzionale 23 maggio 2003, n. 169, non abbia potuto trovare tutela attraverso il meccanismo di rinnovazione della richiesta avanti al giudice dibattimentale, il giudice procedente, su esplicita sollecitazione dell'interessato, quando ritiene che il giudizio abbreviato si sarebbe dovuto invece celebrare, è tenuto ad applicare la diminuente di cui all'art. 442 c.p.p.

Cass. pen. n. 43451/2004

Il rigetto, da parte del giudice dell'udienza preliminare, di una richiesta non condizionata di giudizio abbreviato costituisce provvedimento abnorme da cui deriva la indebita sottrazione del procedimento alla competenza funzionale ed esclusiva, in presenza di detta richiesta, dello stesso giudice, con la ulteriore conseguenza che devono riguardarsi come affetti da nullità tanto il decreto che dispone il giudizio quanto le sentenze di primo e di secondo grado, pronunciate all'esito del medesimo giudizio, condotto con il rito ordinario.

Cass. pen. n. 4054/2004

In caso di mancato accoglimento, da parte del giudice dell'udienza preliminare, della richiesta di giudizio abbreviato, ove questa non venga rinnovata in apertura del dibattimento di primo grado, non può poi sollevarsi per la prima volta, in sede di appello, la questione circa la legittimità di detto mancato accoglimento, ai fini dell'applicabilità della diminuente di cui all'art. 442 c.p.p.

In tema di rito abbreviato, la riproposizione da parte dell'imputato, prima dell'apertura del dibattimento, della richiesta di giudizio abbreviato condizionata, già respinta dal Gip, è presupposto dell'attivazione, all'esito del dibattimento di primo grado e a fortiori di quello d'appello, del meccanismo del sindacato e del riconoscimento del diritto alla riduzione della pena. (In motivazione la Corte ha osservato che l'inerzia della parte - in assenza di un corrispondente obbligo del giudice del dibattimento di primo grado di attivarsi d'ufficio - ha efficacia preclusiva in merito alla formulazione della richiesta, per la prima volta, nel giudizio d'appello, poiché, da un lato, deve intendersi ormai definitivamente dissolta la funzione deflativa del rito speciale per causa imputabile all'acquiescenza dell'interessato e, dall'altro, l'assunto contrario rimetterebbe all'insindacabile opzione dell'imputato il momento di attivazione del meccanismo di controllo giurisdizionale)

Cass. pen. n. 38188/2003

La disciplina transitoria di cui all'art. 4 ter, primo comma, del D.L. 7 aprile 2000 n. 82, convertito con mod. nella legge 5 giugno 2000, n. 144, è stata dettata per consentire, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 16 dicembre 1999 n. 479, l'accesso al rito abbreviato agli imputati che, in base alle originarie disposizioni codicistiche (che richiedevano il consenso del P.M. e la deducibilità «allo stato degli atti»), non avrebbero potuto richiederlo. Ne consegue che tale norma non è applicabile ai processi nei quali all'entrata in vigore della L. n. 479/99 cit. non era scaduto ancora il termine per la proposizione della richiesta, non potendosi interpretare la stessa come generalizzata riammissione nei termini applicabile a tutti i processi ancora pendenti per i quali non sia già stata intrapresa l'attività istruttoria.

Cass. pen. n. 38184/2003

In caso di richiesta di giudizio abbreviato dell'imputato subordinata ad integrazione probatoria, al giudice è demandato il controllo sulla fondatezza della domanda al fine di verificare se l'integrazione probatoria sia necessaria e compatibile con le finalità di economia processuale del rito. All'esito di tale controllo, non è riconosciuta altra soluzione tra quella dell'accoglimento o quella del rigetto dell'istanza, non avendo il giudice il potere di modificare i termini della condizione apposta dall'imputato. Ne consegue che dà luogo a nullità di cui agli artt. 178, lett. c), e 180 c.p.p. la decisione del giudice di ammettere soltanto il supplemento istruttorio reputato sufficiente (nell'affermare tale principio la Corte ha tuttavia ritenuto nel caso di specie sanata la nullità, avendo l'imputato, nonostante la riduzione della lista dei testi, insistito ad avvalersi del rito abbreviato).

Cass. pen. n. 15091/2003

È abnorme il provvedimento del giudice dell'udienza preliminare, che accolga solo in parte la richiesta di giudizio abbreviato dell'imputato subordinata ad integrazione probatoria, in quanto al giudice non è riconosciuta altra soluzione tra quella dell'accoglimento o quella del rigetto dell'istanza e ogni eventuale diversa decisione incide irrimediabilmente e arbitrariamente sulle strategie difensive dell'imputato. (Nella specie, in cui il GUP aveva ammesso la perizia fonica comparativa, richiesta per otto conversazioni telefoniche, solo limitatamente a tre di esse, la Corte ha anche precisato che l'imputato non avrebbe potuto far valere con l'appello avverso un'eventuale sentenza di condanna il vizio da cui era affetta l'ordinanza, non rientrando quest'ultima nell'ambito della previsione dell'art. 586 c.p.p., che prende in considerazione solo le ordinanze dibattimentali e predibattimentali).

Cass. pen. n. 12853/2003

Nel processo celebrato con il rito abbreviato, l'imputato rinunzia definitivamente al diritto di assumere prove diverse da quelle già acquisite agli atti o richieste come condizione a cui subordinare il giudizio allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 438, comma 5, c.p.p.. I poteri del giudice di assumere gli elementi necessari ai fini della decisione (art. 441, comma 5, c.p.p.), di disporre in appello la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (art. 603, comma 3, c.p.p.) sono poteri officiosi, che prescindono dall'iniziativa dell'imputato, non presuppongono una facoltà processuale di quest'ultimo e vanno esercitati dal giudice solo quando emerga un'assoluta esigenza probatoria.

Cass. pen. n. 755/2003

È tempestiva la richiesta di giudizio abbreviato proposta, nel corso dell'udienza preliminare, dopo le conclusioni del pubblico ministero, in quanto l'espressione «fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli artt. 421 e 422» utilizzata nell'art. 438, comma 2, c.p.p. è idonea a comprendere l'intera fase della discussione prevista dal citato art. 421, comma 2, fino al suo epilogo, sicché il termine finale per la rituale proposizione della domanda è rappresentato dal momento in cui si esaurisce, con la formulazione delle conclusioni di tutte le parti, tale discussione.

Cass. pen. n. 41099/2002

La domanda dell'imputato di definizione del processo con il rito abbreviato, subordinata alla audizione di un chiamante in correità, non fa venir meno, qualora costui si sia avvalso della facoltà di non rispondere, l'utilizzabilità delle dichiarazioni precedentemente da lui rese nel corso delle indagini preliminari, in quanto con quella domanda, quantunque condizionata, l'imputato accetta l'utilizzazione degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché l'eventuale esito negativo dell'interrogatorio richiesto, che può dipendere dall'esercizio, prevedibile per chi chieda il giudizio abbreviato, di una facoltà riconosciuta dalla legge.

Cass. pen. n. 40694/2002

L'imputato che abbia chiesto la definizione del processo mediante giudizio abbreviato non può successivamente avanzare domanda di oblazione, perché l'espressione «prima dell'apertura del dibattimento» che figura negli artt. 162 e 162 bis c.p. va intesa nel senso che tale domanda deve essere presentata prima che abbia luogo il giudizio, si svolga esso con il rito ordinario o con il rito abbreviato, non essendo consentita la trasformazione di quest'ultimo nel procedimento di oblazione. (Nella specie, la domanda di oblazione era stata presentata in limine del giudizio dinanzi alla corte d'appello, investita di gravame avverso sentenza di condanna emessa dal Gip con rito abbreviato).

Cass. pen. n. 24711/2002

Non è abnorme il procedimento di appello nel quale, a seguito della disciplina transitoria dettata dall'art. 4 ter del D.L. 7 aprile 2000, n. 82, introdotto dalla legge di conversione 5 giugno 2000, n. 144 (che ha reso applicabile il rito abbreviato anche nei processi di appello a beneficio degli imputati che, secondo la normativa previgente, non avevano potuto formulare la relativa istanza), il rito speciale coesista con quello ordinario per gli imputati che non ne abbiano fatto richiesta. La mancata previsione da parte del legislatore della possibilità di una tale coesistenza non può essere intesa come espressione di volontà di esclusione, ma anzi può essere interpretata come ammissione di una possibile convivenza tra i due riti, anche alla luce della norma contenuta nel comma settimo del citato art. 4 ter, nella parte in cui esclude la forma camerale. La coesistenza dei procedimenti comporta solo la necessità che, al momento della decisione, siano tenuti rigorosamente distinti i regimi probatori rispettivamente previsti per ciascuno di essi: sono utilizzabili, in entrambi, le prove già acquisite in precedenza (e per gli imputati ammessi al rito abbreviato anche gli atti contenuti nel fascicolo di cui all'art. 416, comma secondo, del codice di rito), ma non possono essere utilizzate da questi ultimi le prove acquisite al dibattimento in epoca successiva all'ammissione al nuovo rito, mentre per chi ha mantenuto il rito ordinario non sono, invece, utilizzabili le prove contenute nel fascicolo del P.M. (Nel caso di specie, la Suprema Corte, dopo avere affermato che soltanto l'erronea applicazione dell'indicata disciplina delle prove può essere causa di annullamento della sentenza, ha rilevato che non risultava in atti, né era stato eccepito dalle parti, alcun errore nell'applicazione del regime probatorio).

Cass. pen. n. 13780/2002

Anche nel rito abbreviato è possibile la sospensione del procedimento, tanto in attesa della risoluzione di questione sullo stato di famiglia o di cittadinanza (ai sensi dell'art. 3 c.p.p.), quanto in pendenza di giudizio su altre questioni pregiudiziali civili o amministrative di particolare complessità, come previsto dall'art. 479 stesso codice, atteso che non può ritenersi vincolante la lettera di tale articolo, la quale fa riferimento solo alla sospensione del dibattimento, considerato che detta sospensione non è finalizzata ad operare sul momento della acquisizione probatoria, ma su quello della decisione; invero, proprio della decisione pregiudiziale di altro giudice, il giudice penale attende la possibilità di acquisire, non ulteriori dati probatori, quanto elementi indispensabili al fine di pervenire ad una corretta soluzione.

Cass. pen. n. 7432/2002

Nel giudizio abbreviato, poiché il negozio introduttivo attribuisce agli atti dell'indagine preliminare un valore probatorio del quale sono fisiologicamente sprovvisti quando il giudizio stesso sia condotto nelle forme ordinarie, non è applicabile la regola di valutazione (fissata al comma 4 dell'art. 111 Cost. e per il dibattimento al comma 1 bis dell'art. 26 c.p.p.) per la quale la colpevolezza dell'imputato non può essere affermata in base a dichiarazioni rese da persona volontariamente sottrattasi all'interrogatorio da parte dello stesso imputato o del suo difensore. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto utilizzabili le dichiarazioni di natura testimoniale rese in fase di indagini preliminari da persona in seguito resasi irreperibile, e dunque non potuta interrogare nell'ambito dell'incidente probatorio promosso prima del rito abbreviato, specificando che tale regime è giustificato dal comma 5 dell'art. 111 Cost.)

Cass. pen. n. 45586/2001

In tema di procedimento abbreviato, è abnorme la sentenza con la quale contemporaneamente sono giudicati più imputati nei confronti dei quali erano stati adottati riti diversi, l'uno ordinario e l'altro speciale, in quanto tale possibilità, sebbene non espressamente vietata da specifiche norme processuali, trova un ostacolo insormontabile nella differente struttura di ciascuno dei procedimenti previsti dal titolo VI c.p.p. che ne rende incompatibile una gestione congiunta con quello ordinario. (Nella specie la Corte, nell'annullare il provvedimento impugnato, ha ritenuto irrilevante la distinzione operata dal giudice delle prove utilizzabili per il giudizio abbreviato da quelle raccolte nel corso del dibattimento).

Cass. pen. n. 42949/2001

La scelta da parte dell'imputato del rito abbreviato comporta l'utilizzabilità di tutto il materiale probatorio acquisito in fase di indagini preliminari e raccolto nel fascicolo del P.M., ivi comprese le eventuali dichiarazioni accusatorie rese da coimputati, anche se costoro abbiano successivamente ritenuto di avvalersi della facoltà di non rispondere durante l'incidente probatorio. Tale disciplina non si pone in contrasto con i principi del nuovo art. 111 della Costituzione, atteso che il comma 5 di tale norma prevede espressamente che alla regola della formazione della prova nel contraddittorio possa farsi eccezione con il «consenso dell'imputato».

Cass. pen. n. 39157/2001

Una volta emesso decreto di giudizio immediato e proposta dall'imputato tempestiva richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad integrazione probatoria, la fissazione, da parte del giudice, della relativa udienza non può essere intesa come atto di per sè introduttivo di quest'ultimo giudizio, ma equivale solo a una decisione positiva sull'ammissibilità del rito (sotto il profilo formale e dell'osservanza dei termini), che non preclude il rigetto dell'istanza, qualora, all'esito dell'udienza, l'integrazione probatoria risulti non necessaria o non compatibile con l'esigenza di semplificazione propria del rito medesimo. (Fattispecie relativa a conflitto tra Gip che, rigettata nel merito l'istanza di giudizio abbreviato, aveva nuovamente disposto il giudizio immediato, e giudice del dibattimento che, ritenendo irreversibilmente ammesso il giudizio abbreviato per effetto della semplice fissazione dell'udienza da parte del primo, gli aveva restituito gli atti; in relazione ad essa, la Corte ha affermato che non spetta al giudice dibattimentale l'annullamento della decisione reiettiva della richiesta di giudizio abbreviato per difetto delle condizioni di legge e che, in caso di restituzione degli atti, il Gip è legittimato a sollevare conflitto).

Cass. pen. n. 30276/2001

In tema di giudizio abbreviato, costituisce provvedimento abnorme l'ordinanza con cui il giudice dell'udienza preliminare rigetta la richiesta incondizionata di ammissione al rito avanzata dalla difesa, in quanto dopo la modifica apportata all'art. 438 c.p.p. dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 il giudice è tenuto ad accogliere la domanda, ferma la possibilità di disporre d'ufficio, ove occorra, le necessarie integrazioni probatorie. Ne consegue che è qualificabile come «caso analogo» di conflitto quello insorto fra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento a seguito della decisione abnorme del primo, al quale debbono essere trasmessi gli atti perché proceda al giudizio abbreviato.

Cass. pen. n. 28942/2001

In materia di giudizio abbreviato, sussiste incompatibilità fra tale rito e quello di applicazione della pena solo nel caso che il pubblico ministero abbia prestato il proprio consenso alla richiesta di patteggiamento, e da tale momento resta preclusa all'imputato la possibilità di ottenere che si proceda con giudizio abbreviato, ma non sussiste alcun motivo che precluda l'accoglimento di tale richiesta, avanzata in via subordinata, allorché l'istanza principale di applicazione della pena sia stata respinta a seguito del mancato consenso del pubblico ministero. Ne consegue che risulta erroneo, anche alla luce delle modifiche introdotte dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, il provvedimento d'inammissibilità della richiesta di giudizio abbreviato motivato dal Gip sulla non proponibilità della stessa in via subordinata.

Cass. pen. n. 27853/2001

È valida la richiesta di giudizio abbreviato formulata in presenza dell'imputato dal difensore privo di procura speciale, mentre tale richiesta, per la natura di atto dispositivo personalissimo, deve essere presentata dal difensore munito di procura speciale in assenza del diretto interessato.

Cass. pen. n. 15045/2001

Qualora, notificato il decreto di giudizio immediato, l'imputato avanzi, entro il prescritto termine di sette giorni, richiesta di applicazione della pena, ai sensi dell'art. 446, comma 1, c.p.p., spetta al giudice per le indagini preliminari e non al giudice del dibattimento provvedere su detta richiesta.

Cass. pen. n. 11272/2001

Integra gli estremi del provvedimento abnorme l'ordinanza con cui il giudice respinga la richiesta incondizionata di rito abbreviato. La legge 16 dicembre 1999 ha radicalmente trasformato l'istituto del giudizio abbreviato configurandolo come un vero e proprio diritto dell'imputato con la conseguenza che, una volta fatta la relativa richiesta, il giudice deve senz'altro disporlo, peraltro, con la possibilità, ove ritenga di non poter decidere allo stato degli atti, di assumere anche d'ufficio, ex art. 441, comma 5, gli ulteriori elementi necessari ai fini della decisione. A questo principio generale si può derogare — in virtù dell'art. 438, comma 5, c.p.p., — unicamente nell'ipotesi che la richiesta dell'imputato sia condizoianta ad una integrazione probatoria che non risulti necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità del rito alternativo, ipotesi che tuttavia rappresenta una eccezione rispetto alla disciplina generale prevista dall'art. 438, commi 1 e 4, dettata per la richiesta incondizionata di rito abbreviato.

Cass. pen. n. 16/2000

Il giudizio abbreviato costituisce un procedimento «a prova contratta», alla cui base è identificabile un patteggiamento negoziale sul rito, a mezzo del quale le parti accettano che la regiudicanda sia definita all'udienza preliminare alla stregua degli atti di indagine già acquisiti e rinunciano a chiedere ulteriori mezzi di prova, così consentendo di attribuire agli elementi raccolti nel corso delle indagini preliminari quel valore probatorio di cui essi sono normalmente sprovvisti nel giudizio che si svolge invece nelle forme ordinarie del «dibattimento». Tuttavia tale negozio processuale di tipo abdicativo può avere ad oggetto esclusivamente i poteri che rientrano nella sfera di disponibilità degli interessati, ma resta privo di negativa incidenza sul potere-dovere del giudice di essere, anche in quel giudizio speciale, garante della legalità del procedimento probatorio. Ne consegue che in esso, mentre non rilevano né l'inutilizzabilità cosiddetta fisiologica della prova, cioè quella coessenziale ai peculiari connotati del processo accusatorio, in virtù dei quali il giudice non può utilizzare prove, pure assunte secundum legem, ma diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento secondo l'art. 526 c.p.p., con i correlati divieti di lettura di cui all'art. 514 stesso codice (in quanto in tal caso il vizio-sanzione dell'atto probatorio è neutralizzato dalla scelta negoziale delle parti, di tipo abdicativo), né le ipotesi di inutilizzabilità «relativa» stabilite dalla legge in via esclusiva con riferimento alla fase dibattimentale, va attribuita piena rilevanza alla categoria sanzionatoria dell'inutilizzabilità cosiddetta «patologica», inerente, cioè, agli atti probatori assunti contra legem, la cui utilizzazione è vietata in modo assoluto non solo nel dibattimento, ma in tutte le altre fasi del procedimento, comprese quelle delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare, nonché le procedure incidentali cautelari e quelle negoziali di merito. (Principio affermato con riguardo all'utilizzazione, nel giudizio abbreviato, di dichiarazioni autoindizianti rese da soggetto sentito in veste di persona informata dei fatti e in riferimento al testo degli artt. 438 e seguenti c.p.p. vigente prima delle leggi n. 479 del 1999 e n. 144 del 2000, nella cui mutata disciplina la S.C. ha ritenuto che, pur persistendo l'obbligo del giudice di decidere nel merito senza tener conto del materiale probatorio affetto da vizi di nullità o inutilizzabilità, sussiste, tuttavia, il suo potere di assumere, anche di ufficio, gli elementi necessari ai fini della decisione nelle forme previste dall'art. 422 c.p.p.).

Cass. pen. n. 12752/1994

Vi è incompatibilità fra il giudizio abbreviato ed il procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti: la differenza di struttura dei due riti, i diversi effetti delle sentenze emesse al loro esito ed il differente regime di impugnazione cui queste sono sottoposte, escludono infatti che possa configurarsi la convertibilità dell'uno nell'altro; nessuna disposizione, del resto, disciplina la trasformazione del giudizio abbreviato nel patteggiamento, la cui alternatività, viceversa, è evidenziata da tutte quelle norme che, regolando la facoltà dell'imputato di operare una scelta tra i possibili giudizi speciali, gli impongono un'esplicita opzione tra l'uno o l'altro procedimento

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Consulenze legali
relative all'articolo 438 Codice di procedura penale

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Anonimo chiede
mercoledì 22/08/2018 - Sicilia
“Questi i fatti. Da intercettazioni telefoniche provenienti da altro procedimento un pm evince che in un sms minaccio di inviare foto di lei nuda al marito se non mi effettua un bonifico di euro 500. Il pm dispone perquisizione nei miei confronti, effettuata la usale mi vengono sequestrati computers e telefonini. Interroga inoltre la persona offesa. Dalle risultanze di sequestri si evince che la digital forensics dichiara che non sono in possesso di nessuna foto di nessun tipo. Dall’interrogatorio emergenche la persona presuntivamente offesa afferma di avermi inviato foto su un numero di telefono che non era più in mio possesso da due anni ma che comunque era tra quelli sequestrati. Afferma inoltre che le somme a me bonificate erano somme da me prestate perché lei me le aveva chieste per un suo intervento chirurgico. Successivamente il mio avvocato interrogava la persona presuntivamente offesa che affermava di non essersi mai sentita minacciata, che le somme da me prestate con regolare bonifico mi erano state restituite con altrettanto bonifico. Esibiva inoltre dichiarazione autografa con la quale si evidenziava l’avvenuto prestito, a firma sua e del di lei marito. Alla prima udienza, nella quale il pm chiedeva il mio rinvio a giudizio per il reato di estorsione art.629 cp, il mio avvocato depositava intera documentazione di quanto fin qui esposto. Quindi, gli atti esiste bonifico da me effettuato e bonifico con il quale mi vengono restituite euro 500.esiste dichiarazione digital forensics con la quale si evince che non esistono foto. Esiste dichiarazione della parte presuntivamente offesa e del di lei marito che le somme sono state prestate euro. Agli atti anche gli interrogatori che ho descritto. Alla luce di quanto esposto, la parte presuntivamente offesa, tramite il suo legale ha anche depositato dichiarazione con la quale afferma che non si è sentita minacciata, che ha restituito somme che le sono state prestate, che pertanto non intende costituirsi parte civile. Il processo si celebrerà con il rito abbreviato non condizionato. Cosa può chiedere il pm? E che rischi corro?”
Consulenza legale i 30/08/2018
Il giudizio abbreviato previsto dagli articoli 438 e seguenti del codice di procedura penale è un particolare rito che consente al giudice per l’udienza preliminare di decidere “allo stato degli atti” e dunque sulla base dell’intero compendio istruttorio offerto dal Pubblico Ministero e dall’imputato. Il vantaggio che presenta detto rito è la diminuzione di 1/3 dell’eventuale pena che il giudice comminerebbe in concreto quale “premio” per la riduzione dei tempi processuali.

L’abbreviato in genere è un rito molto rischioso e generalmente viene scelto dall’imputato solo allorché gli elementi presenti nel fascicolo depongano fortemente a vantaggio dell’innocenza dell’imputato, come sembra emergere nel caso di specie.
Va premesso che una delle caratteristiche del reato di estorsione è, appunto, quella di determinare a danno della persona ricattata una situazione di forte sudditanza psicologica tale per cui quest’ultima è disposta a cedere a qualsiasi ricatto dell’aggressore il quale, dal canto suo, ottiene un ingiusto profitto.

Nel caso di specie, stando a quanto rappresentato, davvero non sembra sussiste nessun altro degli elementi costitutivi del reato previsto è punito dall’articolo 629 del codice penale.
Sembra non sussistere infatti l’elemento dell’ingiusto profitto visto che la somma di 500 euro sarebbe il prodotto di un semplice prestito non già di un ricatto (come si evincerebbe anche dalla documentazione agli atti); allo stesso modo non sembra sussistere il mezzo tramite il quale sarebbe stata perpetrata detta estorsione visto che non è mai stata reperita dagli agenti di Polizia Giudiziaria la foto utilizzata per il ricatto.
Più di tutto, il fatto che la persona offesa stessa abbia ammesso di non essersi mai sentita minacciata fa venire meno alla radice l’elemento cardine per la sussistenza del reato che, come anzidetto, consiste proprio in quella sudditanza in cui questa versa in esito al ricatto estorsivo.

Rispondendo dunque alla domanda, sembra davvero inverosimile che con un simile quadro processuale il giudice possa condannare l’imputato.

Nella – davvero – denegata ipotesi in cui questo dovesse accadere, è verosimile ritenere che il giudice condanni l’imputato al minimo edittale della pena, ulteriormente diminuita per le circostanze attenuanti e per la scelta del rito tenendosi sul limite dei due anni al fine di concedere la sospensione condizionale della pena ai sensi dell’art. 163 del codice penale.