Cassazione penale Sez. III sentenza n. 7432 del 26 febbraio 2002

(2 massime)

(massima n. 1)

L'individuazione fotografica condotta dalla polizia giudiziaria, senza l'assistenza di un interprete, presso un soggetto che non comprenda la lingua italiana, deve considerarsi acquisita contra legem, e dunque viziata da inutilizzabilità patologica, come tale rilevante in ogni fase del processo penale. (In motivazione la Corte, premesso che la legge prescrive la forma linguistica della comunicazione tra interrogato e verbalizzante, ha posto in rilievo come la radicale inidoneità probatoria di un atto basato su scambi di comunicazione gestuale comporti la sostanziale inesistenza dell'atto medesimo).

(massima n. 2)

Nel giudizio abbreviato, poiché il negozio introduttivo attribuisce agli atti dell'indagine preliminare un valore probatorio del quale sono fisiologicamente sprovvisti quando il giudizio stesso sia condotto nelle forme ordinarie, non è applicabile la regola di valutazione (fissata al comma 4 dell'art. 111 Cost. e per il dibattimento al comma 1 bis dell'art. 26 c.p.p.) per la quale la colpevolezza dell'imputato non può essere affermata in base a dichiarazioni rese da persona volontariamente sottrattasi all'interrogatorio da parte dello stesso imputato o del suo difensore. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto utilizzabili le dichiarazioni di natura testimoniale rese in fase di indagini preliminari da persona in seguito resasi irreperibile, e dunque non potuta interrogare nell'ambito dell'incidente probatorio promosso prima del rito abbreviato, specificando che tale regime è giustificato dal comma 5 dell'art. 111 Cost.)

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