Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4054 del 3 febbraio 2004

(2 massime)

(massima n. 1)

In caso di mancato accoglimento, da parte del giudice dell'udienza preliminare, della richiesta di giudizio abbreviato, ove questa non venga rinnovata in apertura del dibattimento di primo grado, non può poi sollevarsi per la prima volta, in sede di appello, la questione circa la legittimità di detto mancato accoglimento, ai fini dell'applicabilità della diminuente di cui all'art. 442 c.p.p.

(massima n. 2)

In tema di rito abbreviato, la riproposizione da parte dell'imputato, prima dell'apertura del dibattimento, della richiesta di giudizio abbreviato condizionata, già respinta dal Gip, è presupposto dell'attivazione, all'esito del dibattimento di primo grado e a fortiori di quello d'appello, del meccanismo del sindacato e del riconoscimento del diritto alla riduzione della pena. (In motivazione la Corte ha osservato che l'inerzia della parte - in assenza di un corrispondente obbligo del giudice del dibattimento di primo grado di attivarsi d'ufficio - ha efficacia preclusiva in merito alla formulazione della richiesta, per la prima volta, nel giudizio d'appello, poiché, da un lato, deve intendersi ormai definitivamente dissolta la funzione deflativa del rito speciale per causa imputabile all'acquiescenza dell'interessato e, dall'altro, l'assunto contrario rimetterebbe all'insindacabile opzione dell'imputato il momento di attivazione del meccanismo di controllo giurisdizionale)

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.