Cassazione penale Sez. III sentenza n. 1851 del 21 gennaio 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

La facoltą di riproporre, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, la richiesta di ammissione al rito abbreviato condizionato, gią rigettata presuppone necessariamente che essa non sia mutata nel contenuto, restando conseguentemente preclusa la possibilitą di trasformare, per tale via, la richiesta da condizionata ad incondizionata.

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