Cassazione penale Sez. I sentenza n. 28942 del 16 luglio 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di giudizio abbreviato, sussiste incompatibilitą fra tale rito e quello di applicazione della pena solo nel caso che il pubblico ministero abbia prestato il proprio consenso alla richiesta di patteggiamento, e da tale momento resta preclusa all'imputato la possibilitą di ottenere che si proceda con giudizio abbreviato, ma non sussiste alcun motivo che precluda l'accoglimento di tale richiesta, avanzata in via subordinata, allorché l'istanza principale di applicazione della pena sia stata respinta a seguito del mancato consenso del pubblico ministero. Ne consegue che risulta erroneo, anche alla luce delle modifiche introdotte dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, il provvedimento d'inammissibilitą della richiesta di giudizio abbreviato motivato dal Gip sulla non proponibilitą della stessa in via subordinata.

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