Cassazione penale Sez. V sentenza n. 7127 del 23 febbraio 2012

(2 massime)

(massima n. 1)

Il divieto di utilizzare in sede dibattimentale le dichiarazioni spontanee della persona sottoposta ad indagine non concerne il caso in cui sussistano fatti storicamente rilevanti, condotte oggettivamente descrivibili - tenute dall'indagato alla presenza di agenti di polizia giudiziaria - le quali ben possono essere descritte dagli operanti in sede dibattimentale con conseguente utilizzazione in detta sede del risultato di tali indagini. (Nella specie l'indagato aveva accompagnato gli operanti sul posto in cui erano sotterrate le armi, indicando agli inquirenti i luoghi in cui scavare con conseguente rinvenimento delle stesse).

(massima n. 2)

L'illegittimo rigetto della istanza di restituzione in termini per formulare richiesta di giudizio abbreviato incondizionato comporta l'obbligo del giudice, in caso di condanna, di applicare la diminuente di cui all'art. 442 c.p.p., considerato che detta richiesta, se formulata, non può non essere accolta; non sussistono, invece, in tal caso, violazioni o compressioni del diritto di difesa, posto che l'imputato giudicato con il rito ordinario usufruisce di una procedura più garantita e garantista rispetto a quella offerta dal predetto procedimento speciale, con la conseguenza che l'unica ricaduta negativa è costituita dalla mancata applicazione del più favorevole trattamento sanzionatorio di cui all'art. 442, comma secondo, c.p.p. cui può rimediare, a seconda dei casi, lo stesso giudice di legittimità o l'eventuale giudice di rinvio

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.