Cass. pen. n. 40505/2008
L'obbligo di informazione alla persona sottoposta alle indagini di cui all'art. 369 bis c.p.p. è escluso ove esista già agli atti la nomina di un difensore di fiducia.
Cass. pen. n. 2787/2006
L'invito a presentarsi davanti al Pubblico Ministero ha efficacia interruttiva della prescrizione del reato, anche se all'interrogatorio abbia proceduto un ufficiale della polizia giudiziaria all'uopo delegato dal P.M.
Cass. pen. n. 42748/2003
Le dichiarazioni accusatorie rese, nel corso dell'interrogatorio delegato dal pubblico ministero ad un ufficiale della polizia giudiziaria, in violazione dell'art. 370 comma 1 c.p.p., da un collaboratore di giustizia che non si trovi in stato di libertà non sono utilizzabili ai fini dell'applicazione delle misure cautelari personali.
Cass. pen. n. 12715/2001
Sussiste nullità del decreto di citazione a giudizio emesso dal pubblico ministero quando, pur essendo stato questo preceduto dall'invito all'imputato a presentarsi per rendere l'interrogatorio (secondo la disciplina all'epoca dettata dall'art. 555 c.p.p.), il detto adempimento, delegato alla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 370 c.p.p., non abbia in effetti avuto luogo per la mancata presenza del difensore, tempestivamente avvisato ma non comparso; situazione, questa, nella quale, trattandosi di atto da compiere con l'assistenza necessaria del difensore, la polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 350, comma 4, c.p.p. (dettato in effetti per l'attività d'iniziativa ma applicabile estensivamente anche a quella delegata), avrebbe dovuto chiedere al pubblico ministero di designare un sostituto del difensore non comparso, a norma dell'art. 97, comma 4, c.p.p.
Cass. pen. n. 8817/2001
Rientra fra gli atti interruttivi della prescrizione previsti dall'art. 160, comma secondo, c.p., l'interrogatorio reso alla polizia giudiziaria, all'uopo delegata dal pubblico ministero, trattandosi di atto del tutto equiparabile all'interrogatorio reso direttamente al pubblico ministero, cui la suddetta disposizione normativa fa riferimento.
Cass. pen. n. 2902/1993
Per l'audizione di un collaboratore della giustizia in luogo posto al di fuori della circoscrizione di sua competenza, ben può il pubblico ministero delegare un ufficiale di polizia giudiziaria, demandato allo svolgimento di indagini ai sensi dell'art. 370, comma primo, c.p.p., atteso che tale norma non pone limiti territoriali allo svolgimento di dette indagini.
Cass. pen. n. 4603/1993
Nella disciplina prevista dal nuovo codice di procedura penale non esiste un divieto assoluto per la polizia giudiziaria di procedere ad atti di iniziativa successivamente alla trasmissione della notizia di reato al pubblico ministero; esiste soltanto un divieto di compiere atti in contrasto con le direttive del P.M., dopo il cui intervento la P.G. deve non solo compiere gli atti ad essa specificamente delegati, ma anche tutte le altre attività di indagine necessarie nell'ambito delle direttive impartite, sia per accertare i reati, sia perché richieste da elementi successivamente emersi. Ne deriva che fino a quando il pubblico ministero, pur avendo ricevuto la notizia di reato, non abbia impartito specifiche direttive, è operante esclusivamente il disposto dell'art. 348, primo comma, c.p.p., secondo il quale la polizia giudiziaria, senza necessità di specifica delega e agendo, quindi, di sua iniziativa, nell'ambito della propria discrezionalità tecnica, raccoglie ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e all'individuazione del colpevole.
Cass. pen. n. 2281/1990
Al fine di stabilire la necessità o meno di spedizione del preventivo avviso al difensore, l'ispezione compiuta su delega del pubblico ministero dalla polizia giudiziaria non può farsi rientrare tra gli atti urgenti. Ne consegue che in tale situazione l'omesso avviso al difensore con almeno ventiquattro ore di anticipo è causa di nullità dell'atto compiuto e di quelli conseguenti.