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Articolo 373 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 31/12/2022]

Documentazione degli atti

Dispositivo dell'art. 373 Codice di procedura penale

1. Salvo quanto disposto in relazione a specifici atti, è redatto verbale [136]:

  1. a) delle denunce, querele e istanze di procedimento presentate oralmente [333 2, 337 2, 341];
  2. b) degli interrogatori e dei confronti con la persona sottoposta alle indagini;
  3. c) delle ispezioni, delle perquisizioni e dei sequestri;
  4. d) delle informazioni assunte a norma dell'articolo 362;
  5. d-bis) dell'interrogatorio assunto a norma dell'articolo 363;
  6. e) degli accertamenti tecnici compiuti a norma dell'articolo 360.

2. Il verbale è redatto secondo le modalità previste nel titolo III del libro II.

2-bis. Alla documentazione degli interrogatori di cui al comma 1, lettere b) e d-bis), si procede anche con mezzi di riproduzione audiovisiva o, se ciò non è possibile a causa della contingente indisponibilità di mezzi di riproduzione audiovisiva o di personale tecnico, con mezzi di riproduzione fonografica.

2-ter. Quando le indagini riguardano taluno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), oppure quando la persona informata sui fatti ne faccia richiesta, alla documentazione delle informazioni di cui al comma 1, lettera d), si procede altresì mediante riproduzione fonografica, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico.

2-quater. Le dichiarazioni della persona minorenne, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità sono documentate integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che si verifichi una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico e sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l'atto.

2-quinquies. La trascrizione della riproduzione audiovisiva o fonografica di cui ai commi 2-bis e 2-ter è disposta solo se assolutamente indispensabile e può essere effettuata anche dalla polizia giudiziaria che assiste il pubblico ministero(1).

3. Alla documentazione delle attività di indagine preliminare, diverse da quelle previste dal comma 1, si procede soltanto mediante la redazione del verbale in forma riassuntiva [140] ovvero, quando si tratta di atti a contenuto semplice o di limitata rilevanza, mediante le annotazioni ritenute necessarie(2).

4. Gli atti sono documentati nel corso del loro compimento ovvero immediatamente dopo quando ricorrono insuperabili circostanze, da indicarsi specificamente, che impediscono la documentazione contestuale.

5. L'atto contenente la notizia di reato e la documentazione relativa alle indagini sono conservati in apposito fascicolo presso l'ufficio del pubblico ministero assieme agli atti trasmessi dalla polizia giudiziaria a norma dell'articolo 357.

6. Alla redazione del verbale e delle annotazioni provvede l'ufficiale di polizia giudiziaria o l'ausiliario [126] che assiste il pubblico ministero. Si applica la disposizione dell'articolo 142.

Note

***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***
(in verde le modifiche e in "[omissis]" le parti della norma non toccate dalla riforma)


1. Salvo quanto disposto in relazione a specifici atti, è redatto verbale:
[omissis]
d) delle sommarie informazioni assunte a norma dell’articolo 362;
[omissis]
2. Il verbale è redatto secondo le modalità previste nel titolo III del libro II.
2-bis. Alla documentazione degli interrogatori di cui al comma 1, lettere b) e d-bis), si procede anche con mezzi di riproduzione audiovisiva o, se ciò non è possibile a causa della contingente indisponibilità di mezzi di riproduzione audiovisiva o di personale tecnico, con mezzi di riproduzione fonografica.
2-ter. Quando le indagini riguardano taluno dei delitti di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), oppure quando la persona informata sui fatti ne faccia richiesta, alla documentazione delle informazioni di cui al comma 1, lettera d), si procede altresì mediante riproduzione fonografica, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico.
2-quater. Le dichiarazioni della persona minorenne, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità sono documentate integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che si verifichi una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico e sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l’atto.
2-quinquies. La trascrizione della riproduzione audiovisiva o fonografica di cui ai commi 2-bis e 2-ter è disposta solo se assolutamente indispensabile e può essere effettuata anche dalla polizia giudiziaria che assiste il pubblico ministero.

__________________

(1) Il D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia") ha disposto la modifica dell'art. 373, comma 1, lettera d) e l'introduzione dei commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies all'art. 373.
(2) Tutte le attività di P.G. non rientranti nel catalogo di cui al comma primo possono essere semplicemente annotate ex art. 357.

Ratio Legis

La documentazione dell'attività di indagine risponde a precise esigenze di garanzia.

Spiegazione dell'art. 373 Codice di procedura penale

Sia la polizia giudiziaria che il pubblico ministero sono tenuti a documentare la propria attività di indagine nel momento stessa in cui essa viene svolta ovvero al più tardi in un momento immediatamente successivo, qualora ricorrano insuperabili circostanze, da indicarsi nello specifico, che impediscano la documentazione contestuale.

La documentazione dell'attività di polizia giudiziaria è demandata agli stessi ufficiali ed agli agenti di polizia, mentre la documentazione degli atti del pubblico ministero è attribuita all'ufficiale di polizia giudiziaria o all'ausiliario che assiste il magistrato.

Ai sensi del comma 6, l'atto documentato è nullo qualora vi sia incertezza assoluta sule persone intervenute o se manca la sottoscrizione del pubblico ufficiale che lo ha redatto.
Gli atti di maggiore importanza (elencati al comma 1), vengono di regola documentati tramite verbale, con le modalità di cui al titolo III, Libro II.

Per quanto riguarda invece la documentazione delle altre attività di indagine preliminare del p.m., si può redigere verbale in forma riassuntiva. Per contro, tutte le attività non rientranti nel detto elenco possono essere semplicemente annotate secondo le modalità precisate dall'articolo 357.

Sia le annotazioni della P.G. che quelle del P.M. devono rispettare alcuni parametri contenutistici, e dunque devono contenere l'indicazione dell'ufficiale o dell'agente di polizia giudiziaria che ha compiuto le attività di indagine, del giorno, dell'ora e del luogo in cui sono state eseguite e la enunciazione succinta del loro risultato.

Se sono assunte dichiarazioni ovvero quando per il compimento di atti ci si avvale di altre persone, devono essere annotate altresì le relative generalità e le altre indicazioni personali utili per la identificazione ex artt. 115 e 119 disp. att. del presente codice.

Massime relative all'art. 373 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 17118/2017

In tema di applicazione di misure cautelari personali, legittimamente il P.M. può trasmettere al G.I.P., a corredo della propria richiesta di misura, verbali di dichiarazioni recanti omissioni a tutela delle progressione delle indagini, purché gli stralci dei verbali depositati siano rappresentativi degli elementi su cui essa si fonda e siano garantiti il diritto di difesa e lo sviluppo del contraddittorio; nondimeno, il non corretto esercizio di tale facoltà del P.M. non determina di per sé la nullità dell'ordinanza che recepisce le dichiarazioni di cui ai verbali stessi ex art. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., ridondando soltanto sulla valutazione che il giudice deve compiere rispetto ai materiali indizianti.

Cass. pen. n. 1264/2009

In tema di documentazione degli atti del P.M., l'assenza dell'ausiliario all'atto della redazione del verbale d'affidamento di un incarico di consulenza tecnica e la mancata sottoscrizione del verbale da parte di quest'ultimo costituiscono irregolarità processuali, in quanto tali inidonee a determinare la nullità dell'atto o della relazione depositata dal consulente tecnico.

Cass. pen. n. 25589/2005

I verbali degli atti d'indagine trasmessi a sostegno di una richiesta di misura cautelare, seppure presentino cancellature di parti del loro contenuto, sono utilizzabili nei contenuti palesi anche nell'eventuale sede di riesame, non avendo il P.M. il dovere di trasmettere i verbali delle indagini nella loro integralità e potendo così inviare semplici stralci di verbali o oscurare una parte del contenuto con omissis a tutela del segreto investigativo che non impedisce lo sviluppo del contraddittorio.

Cass. pen. n. 11924/2005

Il divieto, sancito dall'art.197, lett. d) c.p.p., di assumere come testimoni coloro che hanno svolto la funzione di ausiliari del giudice o del P.M. è posto esclusivamente in relazione all'attività di documentazione degli atti prevista dall'art. 373 dello stesso codice e non anche a quella che l'agente o l'ufficiale di P.G. abbia compiuto nell'esercizio della funzione di polizia giudiziaria.

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