1. Il pubblico ministero può procedere all'interrogatorio dell'arrestato o del fermato, dandone tempestivo avviso al difensore di fiducia ovvero, in mancanza, al difensore di ufficio(1).
2. Durante l'interrogatorio, osservate le forme previste dall'articolo 64, il pubblico ministero informa l'arrestato o il fermato del fatto per cui si procede e delle ragioni che hanno determinato il provvedimento comunicandogli inoltre gli elementi a suo carico e, se non può derivarne pregiudizio per le indagini, le fonti [375 3, 294 3].
Note
                                                        
                      (1)
                    
                  Prima di tale interrogatorio all'arrestato e al fermato non è dovuta l'informazione ex art. 369.
                
                          
            
                           
         
      

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