Cassazione penale Sez. I sentenza n. 42748 del 7 novembre 2003

(3 massime)

(massima n. 1)

Alle c.d. dichiarazioni tardive rese da un collaboratore di giustizia al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria non può essere riconosciuta la consistenza dei gravi indizi di colpevolezza necessari per l'applicazione di una misura cautelare personale, in quanto la regola di esclusione probatoria prevista dall'art. 16 quater, comma 9, della L. 15 marzo 1991, n. 82, configura una specifica sanzione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese contra alios, che le rende radicalmente e funzionalmente inidonee, sotto l'aspetto probatorio, non solo ai fini dell'accertamento sulla colpevolezza dell'imputato all'esito del dibattimento o dei riti speciali, ma anche nel contesto delle indagini preliminari e, in particolare, nell'ambito del procedimento cautelare.

(massima n. 2)

Le dichiarazioni accusatorie rese, nel corso dell'interrogatorio delegato dal pubblico ministero ad un ufficiale della polizia giudiziaria, in violazione dell'art. 370 comma 1 c.p.p., da un collaboratore di giustizia che non si trovi in stato di libertà non sono utilizzabili ai fini dell'applicazione delle misure cautelari personali.

(massima n. 3)

Nel procedimento incidentale di applicazione delle misure cautelari, il pubblico ministero deve presentare al giudice tutti gli elementi su cui la richiesta si fonda, ma non ha l'obbligo di indicare i nominativi degli autori di dichiarazioni accusatorie, che possono legittimamente essere tenuti riservati fino alla chiusura delle indagini preliminari - e quindi anche nella fase cautelare e in sede di riesame - qualora la loro divulgazione possa pregiudicare lo svolgimento delle indagini (la Corte ha precisato che la facoltà riconosciuta al pubblico ministero di celare le fonti di prova, trova la sua base normativa negli artt. 65 comma 1, 294 e 329 c.p.).

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