Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2281 del 30 luglio 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

Al fine di stabilire la necessità o meno di spedizione del preventivo avviso al difensore, l'ispezione compiuta su delega del pubblico ministero dalla polizia giudiziaria non può farsi rientrare tra gli atti urgenti. Ne consegue che in tale situazione l'omesso avviso al difensore con almeno ventiquattro ore di anticipo è causa di nullità dell'atto compiuto e di quelli conseguenti.

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