Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 12715 del 30 marzo 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

Sussiste nullitą del decreto di citazione a giudizio emesso dal pubblico ministero quando, pur essendo stato questo preceduto dall'invito all'imputato a presentarsi per rendere l'interrogatorio (secondo la disciplina all'epoca dettata dall'art. 555 c.p.p.), il detto adempimento, delegato alla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 370 c.p.p., non abbia in effetti avuto luogo per la mancata presenza del difensore, tempestivamente avvisato ma non comparso; situazione, questa, nella quale, trattandosi di atto da compiere con l'assistenza necessaria del difensore, la polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 350, comma 4, c.p.p. (dettato in effetti per l'attivitą d'iniziativa ma applicabile estensivamente anche a quella delegata), avrebbe dovuto chiedere al pubblico ministero di designare un sostituto del difensore non comparso, a norma dell'art. 97, comma 4, c.p.p.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.