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Articolo 2506 quater Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 08/04/2023]

Effetti della scissione

Dispositivo dell'art. 2506 quater Codice Civile

La scissione ha effetto dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione nell'ufficio del registro delle imprese in cui sono iscritte le società beneficiarie; può essere tuttavia stabilita una data successiva, tranne che nel caso di scissione mediante costituzione di società nuove. Per gli effetti a cui si riferisce l'articolo 2501 ter, numeri 5) e 6), possono essere stabilite date anche anteriori. Si applica il quarto comma dell'articolo 2504 bis.

Qualunque società beneficiaria può effettuare gli adempimenti pubblicitari relativi alla società scissa.

Ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico(1).

Note

(1) Nell'ipotesi di scissione in cui il valore reale del patrimonio attribuito alla società neo costituita sia negativo, si realizza un caso di c.d. scissione negativa che non è consentita, in quanto non potrebbe sussistere alcun valore di cambio e non si avrebbe nessuna distribuzione di azioni. Tuttavia, l'invalidità della scissione non può essere pronunciata decorso il termine per proporre opposizione.

Ratio Legis

Ratio della norma è di tutelare i creditori nel rispetto della garanzia patrimoniale generica stabilita dall'art. 2740, comma primo nonché quel rispetto del principio generale in forza del quale il debitore non può con un atto unilaterale, qual è la scissione rispetto ai creditori, diminuire la garanzia patrimoniale di cui questi ultimi godono.

Spiegazione dell'art. 2506 quater Codice Civile

La norma individua stabilisce che la scissione ha effetto dal momento in cui si è provveduto all'ultima delle iscrizioni. Da tale momento le società destinatarie subentrano nei diritti e negli obblighi ad esse trasferiti.

È sancita la responsabilità solidale tra le società per il debito già proprio della società scissa e non adempiuto dalla società a cui è stato trasferito. Si avrà, in tale ipotesi, responsabilità sussidiaria e nei limiti del patrimonio netto ricevuto da ciascuna società chiamata a rispondere.
La limitazione di responsabilità al patrimonio netto ha rilevanza esterna, perché essa è nota ai terzi fin dalla pubblicazione del progetto di scissione.

La norma è completata da quella contenuta nell'art. 2506 bis, 3° comma, relativa agli elementi passivi la cui destinazione non sia desumibile dal progetto: di essi rispondono tutte le società partecipanti alla scissione con responsabilità diretta, solidale, limitata al patrimonio netto.

Nel caso di ripartizione non proporzionale delle quote tra i soci, si ritiene che la responsabilità illimitata dei soci che siano confluiti in società di persone diverse non venga ristretta al valore del patrimonio netto trasferito alla società di nuova appartenenza.

Massime relative all'art. 2506 quater Codice Civile

Cass. civ. n. 4455/2016

Nel caso di scissione di società, l'art. 2504 decies, comma 2, c.c. (applicabile "ratione temporis", oggi art. 2506 quater, comma 3, c.c.) va interpretato nel senso che la società scissa risponde in via solidale, unitamente alla società di nuova costituzione, beneficiaria di una parte del patrimonio originario, del debito a quest'ultima trasferito o mantenuto. Tali debitrici solidali, peraltro, sono tenute con modalità diverse: da un lato, infatti, la responsabilità della società scissa, presupponendo che il credito da far valere sia rimasto insoddisfatto, postula solo la previa costituzione in mora della società beneficiaria (cd. "beneficium ordinis"), non anche la sua preventiva escussione; dall'altro, esclusivamente la società cui il debito è trasferito o mantenuto risponde dell'intero debito, mentre la società scissa risponde nei limiti della quota di patrimonio netto rimastale al momento della scissione e, dunque, disponibile per il soddisfacimento dei creditori, atteso che la suddetta disposizione tende a mantenere integre le garanzie dei creditori sociali per l'ipotesi di scissione, non anche ad accrescerle.

Cass. civ. n. 26043/2013

Nel caso di scissione di società, qualora il valore reale del patrimonio attribuito alla società neo-costituita sia negativo, si realizza un'ipotesi di scissione cosiddetta negativa, da ritenersi non consentita, in quanto non potrebbe sussistere alcun valore di cambio e, conseguentemente, non potrebbe aversi una distribuzione di azioni, fermo restando che, l'invalidità della scissione non può essere pronunciata dopo il decorso, senza opposizione da parte dei creditori, del termine di sessanta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione di scissione e dopo l'iscrizione dell'ultimo atto della scissione nel medesimo registro. Ne consegue che, in tale evenienza, si producono gli effetti previsti dall'art. 2506 quater, terzo comma, cod. civ. e, pertanto, l'insolvenza della società scissa e della società beneficiaria deve essere valutata separatamente, avuto riguardo agli elementi attivi e passivi del patrimonio di ciascuna società e tenendo presenti i limiti di responsabilità in relazione rispettivamente alle obbligazioni transitate nel patrimonio della società beneficiaria e alle obbligazioni rimaste nel patrimonio della società scissa.

Cass. civ. n. 15088/2001

In caso di scissione di una società l'art. 2504 decies c.c. prevede la responsabilità solidale, per il debito della medesima, di tutte le società beneficiarie della scissione, sia preesistenti che di nuova costituzione, ma, mentre la società a cui secondo il progetto di scissione (art. 2504 octies c.c.) il debito fa carico risponde illimitatamente, le altre società rispondono nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto trasferito o rimasto, e solo in via sussidiaria, ove la società preventivamente escussa non abbia adempiuto; tale limite di responsabilità, fatto valere nei confronti del creditore della società scissa che agisce per l'adempimento del debito, si configura come un'eccezione, ed è pertanto proponibile per la prima volta in appello a norma dell'art. 345 c.p.c. nel testo preriformato, ancora applicabile ai processi in corso che siano stati introdotti prima del 30 aprile 1995.

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Consulenze legali
relative all'articolo 2506 quater Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Anna B. chiede
lunedì 08/06/2020 - Lombardia
“Buongiorno,
desideravo sottoporre alla vostra attenzione un quesito.

I fatti:
1. Nel 2008 la società immobiliare “ALFA srl” stipula un contratto di locazione per un appartamento della durata di 4+4 anni.
2. Dopo un periodo senza problemi l’inquilino inizia a pagare i canoni di propria competenza in modo saltuario.
3. La società ALFA invia all’inquilino più comunicazioni affinché egli adempia al pagamento dei canoni inevasi di propria spettanza (che nel frattempo comunque lievitano fino a raggiungere un debito ad oggi di oltre 16.000 euro), fino ad arrivare a febbraio 2020 in cui la società ALFA formalizza la volontà di disdetta del contratto alla sua naturale scadenza prevista per fine agosto p.v.
4. A maggio u.s. la società ALFA finalizza un’operazione straordinaria di scissione e l’immobile a cui fa capo il contratto di locazione viene assegnato ad una nuova beneficiaria (“BETA srl”).
5. Pochi giorni dopo, BETA riceve comunicazione dall’inquilino che questi intende lasciare libero l’immobile per fine giugno anziché fine agosto, facendo finta di niente riguardo al proprio debito (forse perché pensa che BETA non ne sia al corrente, dato che costei ancora non gli ha formalizzato nulla in merito).

Quesito:
Come deve comportarsi la società BETA che si è vista assegnataria dell’immobile nei confronti dell’inquilino moroso, perché non perda il credito che gli è stato ascritto in bilancio nell’operazione di scissione, anche in ragione del fatto che egli chiede di potersene andare con due mesi di anticipo sulla naturale scadenza del contratto?

P.S.: BETA è in possesso dei vari solleciti di pagamento che la società ALFA ha inviato al cliente moroso nel corso del tempo.

Grazie e cordiali saluti

Anna B.”
Consulenza legale i 13/06/2020
L’operazione di scissione intervenuta tra la società Alfa e Beta, per quanto risulta dal quesito, si basava su un progetto di scissione, che prevedeva il trasferimento – quale elemento patrimoniale – dell’immobile e del contratto di locazione di detto immobile.

La conseguenza di quanto sopra sarebbe la successione della società Beta quale nuovo locatore nel rapporto locatizio con il conduttore moroso.

Alla luce dell’intervenuta successione nel contratto locatizio da parte della società Beta, quest’ultima potrà esercitare tutti i diritti in capo al precedente locatore (società Alfa), ovvero richiedere il pagamento dei canoni scaduti con un procedimento ingiuntivo ex art. 633 del c.p.c.

Anonimo chiede
venerdì 30/10/2015 - Puglia
“Buongiorno,
Vi chiedo parere in tema di scissione parziale di società con trasferimento di immobile.
Vorrei sapere se l’atto di scissione parziale con costituzione di nuova società avente per oggetto il trasferimento di un'unita immobiliare trascritto regolarmente presso il registro delle imprese ai sensi dell’art. 2506 quater c.c. ma non trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari art. 2643, può comunque essere opposto ai terzi a norma del combinato disposto degli artt. 2505 ter. 2488 e 2193 c.c.
e in forza del noto principio l'ex specialis derogat generali!?
Il registro delle imprese costituisce pubblicità dichiarativa?”
Consulenza legale i 05/11/2015
Gli art. 2643 ss c.c. disciplinano l'istituto della trascrizione. Tra le funzioni che essa assolve la più importante è quella di pubblicità dichiarativa (art. 2644 del c.c.): si dice, infatti, che l'atto trascritto è opponibile ai terzi nell'eventuale conflitto tra più acquirenti sul medesimo bene (v. Cass. 19058/2003). Gli atti in relazione ai quali è realizzata questa funzione sono individuati dall'art. 2643 del c.c. attraverso un'elencazione considerata tassativa.

Le conseguenze della tassatività sono che: se vengono trascritti atti diversi da quelli elencati la trascrizione non rileva per l'effetto menzionato; la notizia che si acquisisce, con qualsiasi altro mezzo, di un atto non trascritto è priva di effetti ai fini della disciplina in esame, cioè la trascrizione non ammette equivalenti (Cass. 4529/1999; Cass. 4508/1980).

Di conseguenza, rispetto alla questione sottoposta, la trascrizione ex art. 2643 del c.c. non può essere sostituita dall'iscrizione nel registro delle imprese. Inoltre, ex art. 2506 quater del c.c., l'iscrizione determina l'effetto della scissione, cioè ha funzione di pubblicità costitutiva, non dichiarativa. Rispetto ad altre vicende l'iscrizione ha, invece, funzione di pubblicità dichiarativa della vicenda stessa.

Pertanto si deve verificare se è necessario che l'atto di scissione parziale con costituzione di nuova società (scissione parziale in senso stretto) venga trascritto a causa del trasferimento di immobile che prevede.

Si premette che le considerazioni che seguono riguardano anche il fenomeno della fusione (art. 2501 ss c.c.), in quanto concettualmente simile alla scissione.

La necessità di trascrizione dell'atto di scissione sorge se si ritiene che esso abbia efficacia traslativa. In tema, nel dibattito sia dottrinale che giurisprudenziale, si fronteggiano due tesi.

La c.d. tesi traslativa: entrambe fusione e scissione sono vicende traslative. Di conseguenza l'atto di fusione o scissione che preveda il passaggio di proprietà di un immobile deve essere trascritto.
Tale tesi è stata dominante nella giurisprudenza sia in relazione alla fusione che alla scissione, fino ad una sentenza della Cassazione che, in tema di fusione, ha invertito la rotta: infatti Cass. S.U. ordinanza n. 2637/2006 ha stabilito che la fusione non realizza una successione tra patrimoni (con traslazione dei beni) ma una mera modificazione dello stesso soggetto (tesi modificativa). La sentenza si basa, essenzialmente, sulle norme in materia così come modificate dalla riforma del diritto societario (d. lgs. 6/2003) ed applicabili alle operazioni posteriori alla riforma (v. art. 2504 bis del c.c.); la conseguenza è che anche se l'operazione coinvolge immobili non è necessaria la trascrizione.

La tesi modificativa è stata poi ripresa anche dalla giurisprudenza successiva in tema di fusione (Cass. 14526/2006) e trasformazione di società (Cass. 28826/2006; Cass. 9569/2007).

L'ordinanza Cass. S.U. n. 2637/2006, invece, non riguarda la scissione.
In tema di scissione la Cassazione ha sostenuto la tesi traslativa (Cass. 5874/2012; Cass. 30246/2011). Però tali pronunce sono state rese in relazione all'art. 2504septies c.c.: questa disposizione, che parlava in modo esplicito di "trasferimento", non è stata riproposta dalla riforma del 2003.
Altre pronunce hanno applicato la tesi modificativa (Tribunale Udine, 27/09/1994) e dello stesso avviso è la dottrina maggioritaria.

Sulla base delle informazioni fornite si può concludere nel senso che la trascrizione di cui all'art. 2643 del c.c., se ritenuta necessaria, non ammette equivalenti. Tuttavia è dibattuta la necessità che si proceda a trascrizione in tema di scissione, perché è dibattuta la natura giuridica della scissione tra chi vi vede una traslazione da un soggetto ad un altro e chi una mera vicenda modificativa del medesimo soggetto.