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Dizionario Giuridico

Fusione (societą)

Che cosa significa "Fusione (societą)"?

Procedimento attraverso il quale due o più società si estinguono, costituendo una società nuova (fusione per unione); oppure, una società ne incorpora una o più altre (fusione per incorporazione).
Il processo che porta alla fusione consta di diverse fasi:
1. il progetto di fusione, è il documento previsto dal legislatore per fornire un'adeguata informazione preventiva ai soci ed ai terzi coinvolti dalla progettata fusione: ad esso va unita la relazione, che deve garantire un'informazione globale sulla solidità economica, finanziaria ed azionaria delle società interessate;
2. la deliberazione della fusione, consiste nella sua approvazione, con diverse modalità nelle società di persone (ove serve il consenso unanime dei soci) e in quelle di capitali (dove la fusione dev'essere deliberata dall'assemblea straordinaria, con le maggioranze richieste dalla legge);
3. il procedimento si chiude con l'atto di fusione, che ripete il contenuto dalla delibera di fusione e provvede a darvi esecuzione. Tale atto ha natura contrattuale ed è soggetto ad obblighi di forma ed oneri di pubblicità.
Vi è poi la situazione patrimoniale della fusione, un vero e proprio bilancio, redatto nel corso dell'anno: serve a far conoscere ai creditori della società la consistenza economica dell'impresa ed è rilevante per l'esercizio del diritto di opzione di cui all'art. 2503 del c.c.

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