Cassazione civile Sez. VI-5 ordinanza n. 25275 del 28 novembre 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

La cancellazione dal registro delle imprese comporta l'estinzione della societą, privandola della capacitą processuale. Ne consegue che l'appello successivo al verificarsi della cancellazione deve provenire (o essere indirizzato) dai soci (o nei confronti dei soci) succeduti alla societą estinta, a pena di inammissibilitą, non potendo ritenersi nullo un giudizio (o grado di giudizio) che, per l'inesistenza di uno dei soggetti del rapporto processuale che si vorrebbe instaurare, si rivela strutturalmente inidoneo a realizzare il proprio scopo. (Cassa senza rinvio, Comm. Trib. Reg. Basilicata, 24/11/2011).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.