(massima n. 1)
L'ordinanza di interruzione del processo emessa all'udienza collegiale nelle forme del mero provvedimento presidenziale in luogo dell'ordinanza collegiale, è viziata da mera irregolarità, poiché il vizio di costituzione del giudice, che è deducibile come motivo di gravame, è ipotizzabile unicamente nei confronti dei provvedimenti istruttori, che sono sempre modificabili e revocabili dal giudice che li ha emessi. Ne consegue che l'ordinanza di interruzione del processo è viziata da nullità solo se l'interruzione sia stata pronunciata fuori dei casi previsti dalla legge, essendo irrilevante la forma adottata per la sua emanazione.