Cassazione civile Sez. I sentenza n. 12172 del 24 novembre 1995

(2 massime)

(massima n. 1)

L'ordinanza di interruzione del processo emessa all'udienza collegiale nelle forme del mero provvedimento presidenziale in luogo dell'ordinanza collegiale, č viziata da mera irregolaritā, poiché il vizio di costituzione del giudice, che č deducibile come motivo di gravame, č ipotizzabile unicamente nei confronti dei provvedimenti istruttori, che sono sempre modificabili e revocabili dal giudice che li ha emessi. Ne consegue che l'ordinanza di interruzione del processo č viziata da nullitā solo se l'interruzione sia stata pronunciata fuori dei casi previsti dalla legge, essendo irrilevante la forma adottata per la sua emanazione.

(massima n. 2)

Nelle societā di persone lo scioglimento del vincolo sociale limitatamente ad un socio opera una modificazione della struttura del rapporto sociale nella quale viene in primo piano la persona del socio, con la conseguenza che, nelle controversie relative, sia nel caso di esclusione del socio sia in quello di recesso, la legittimazione passiva spetta a tutti gli altri soci, ai quali lo scioglimento del rapporto rispetto ai soci recedenti impone direttamente il pagamento del valore della quota loro spettante.

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