Cass. civ. n. 13914/2026
Il provvedimento che definisce il reclamo avverso l'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità di un accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c. - anche quando rechi statuizioni sulle spese - non ha natura decisoria né idoneità al giudicato, mantenendo carattere provvisorio e strumentale, sicché non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.; le relative statuizioni sulle spese possono essere ridiscusse nel successivo giudizio di merito ovvero, in mancanza di instaurazione di questo, in sede di opposizione al precetto o all'esecuzione.
Cass. civ. n. 7608/2026
Presenta rilievo nomofilattico la questione dell'incidenza dell'art. 7 della L. n. 24 del 2017 sulla configurabilità di un litisconsorzio tra struttura sanitaria e sanitario chiamato in causa, nonché sulle conseguenze processuali della mancata partecipazione del terzo all'accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c., imponendosi sul punto la trattazione in pubblica udienza.
Cass. civ. n. 7578/2026
Le spese relative alla consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c., comprese quelle per il consulente tecnico di parte, rientrano tra le spese stragiudiziali sopportate anteriormente alla lite e, non avendo natura di spese processuali in senso stretto, devono essere liquidate, all'esito del giudizio di merito, come danno emergente, purché debitamente provate e documentate. In presenza di idonea documentazione (ad es. fattura), il giudice non può limitarsi a una liquidazione equitativa giustificata dall'asserita impossibilità di verificare la corrispondenza tra compenso richiesto e attività svolta; egli può eventualmente escluderne in tutto o in parte la ripetizione solo ai sensi dell'art. 92, primo comma, c.p.c., motivando in positivo sulle ragioni di eccessività o superfluità della spesa.
Cass. civ. n. 28587/2025
Nell'ambito dei procedimenti di istruzione preventiva (nella specie, introdotto da un ricorso per "accertamento tecnico preventivo ex artt. 696 e/o 696-bis c.p.c."), è inammissibile l'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, non potendo logicamente ritenersi che la Cassazione possa decidere, in via preventiva, su una questione dinanzi a sé non prospettabile in sede di impugnazione, stante l'impossibilità di esperire il ricorso straordinario ex art. 111 Cost. avverso provvedimenti di natura provvisoria e strumentale, quali quelli che possono essere emessi nei procedimenti suddetti.
Cass. civ. n. 27796/2025
La consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis cod. proc. civ. non costituisce una fase del processo di merito, bensì un mezzo di istruzione preventiva. Qualora a detta consulenza faccia seguito un giudizio di merito, ai fini dell'applicazione del termine semestrale di decadenza dall'impugnazione previsto dall'art. 327 cod. proc. civ., occorre fare riferimento al momento della introduzione del giudizio di merito.
Cass. civ. n. 24843/2025
La liquidazione delle spese sostenute per il procedimento di accertamento tecnico preventivo deve essere integrale e non soggetta a decurtazioni relative all'assistenza multipla, quando il procedimento è stato promosso da una sola parte (ex art. 696-bis cod. proc. civ.).
Cass. civ. n. 13385/2025
La parte che ha partecipato al procedimento per consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. è legittimata ad agire con una azione di accertamento negativo della propria responsabilità, prospettata nell'ambito di detto procedimento, al fine di verificare giudizialmente la correttezza o meno di quanto assunto nell'ATP, posto che la consulenza è liberamente apprezzabile e utilizzabile quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite; tuttavia, l'azione, per risultare ammissibile, deve essere sorretta da un concreto e attuale interesse ad ottenere detto accertamento, ex art. 100 c.p.c., tenuto conto del comportamento processuale della controparte, non potendo coincidere unicamente con quello dell'attore di ottenere la refusione delle spese di ATP sostenute nella fase stragiudiziale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di inammissibilità, per difetto di interesse ad agire, dell'azione di accertamento negativo proposta da un odontoiatra, la cui responsabilità era stata esclusa in sede di ATP, in quanto, stante la condotta inerte assunta dalla controparte, che non aveva contrastato la domanda, risultava finalizzata esclusivamente al rimborso delle spese).
Cass. civ. n. 11804/2025
In materia di responsabilità sanitaria, il giudizio regolato dall'art. 8 della legge n. 24/2017 è composto da due procedimenti distinti (il primo a cognizione sommaria, il secondo a cognizione piena), funzionalmente collegati dalla finalità di istruzione preventiva propria dell'istanza di consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis cod. proc. civ.; tale relazione, pur implicando la reciproca autonomia strutturale dei procedimenti, determina che la verifica della competenza debba avvenire nel corso del giudizio di merito ex art. 281-undecies cod. proc. civ., previa eccezione del convenuto nella comparsa di risposta, se la questione riguarda la competenza territoriale derogabile.
Cass. civ. n. 10583/2025
Il procedimento di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex art. 696-bis c.p.c. rientra tra quelli soggetti alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, evidenziando la nullità insanabile della consulenza tecnica d'ufficio espletata se trattata durante tale periodo, in violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.
Cass. civ. n. 33835/2024
Il procedimento disciplinato dall'art. 445-bis c.p.c. ha natura contenziosa bifasica, diversa da quella dell'accertamento conciliativo ex art. 696-bis c.p.c., e il tribunale deve verificare la propria competenza territoriale già nella prima fase sommaria, mentre il rilievo dell'incompetenza è precluso nella fase di opposizione, atteso che, stante l'identità dell'oggetto del giudizio nelle due fasi, nella seconda il giudice non può negare quella competenza per territorio che ha dato per presupposta, decidendo il merito della domanda all'esito della prima. (Regola competenza)
Cass. civ. n. 29643/2024
La notificazione del ricorso per consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. ha efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 c.c., in quanto tale procedimento rientra nella categoria dei giudizi conservativi (al pari dell'accertamento ex art. 696 c.p.c.), in quanto funzionale alla raccolta di elementi informativi al fine di propiziare una conciliazione preventiva ovvero di dissuadere dall'intraprendere una lite, e per la sua ammissibilità, peraltro, è necessario che la parte ricorrente evidenzi il rapporto di strumentalità rispetto all'accertamento del credito derivante dalla mancata o inesatta esecuzione di un contratto o da un fatto illecito, ossia l'esistenza della lesione di un diritto, oggetto di accertamento da parte dell'ausiliario del giudice, che si intende tutelare in sede di cognizione in caso di mancata conciliazione.
Cass. civ. n. 21674/2024
Qualora il giudice di merito ponga le spese dell'accertamento tecnico preventivo a carico di entrambe le parti in via solidale, tale decisione è suscettibile di ricorso per cassazione ex artt. 91, 92, 696, 696-bis c.p.c. per violazione dei principi sulla ripartizione delle spese processuali.
Cass. civ. n. 30854/2023
Le spese per la consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c., rientrando nelle spese stragiudiziali sopportate dalla parte prima della lite, non hanno natura giudiziale, con la conseguenza che non danno luogo ad un'autonoma liquidazione da parte del giudice che ha disposto la consulenza, ma devono essere liquidate all'esito del giudizio di merito, come danno emergente, purché provate e documentate.
Cass. civ. n. 29850/2023
Le spese dell'accertamento tecnico preventivo a fini di composizione della lite ex art. 696 bis c.p.c. devono essere poste a carico della parte richiedente, e saranno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito, ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente.
Cass. civ. n. 26573/2018
In tema di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, per effetto del combinato disposto degli artt. 669 septies, comma 2, e 669 quaterdecies c.p.c., il giudice può procedere alla liquidazione delle spese processuali (a carico della parte ricorrente) solamente nei casi in cui dichiari la propria incompetenza o l'inammissibilità del ricorso oppure lo rigetti senza procedere all'espletamento del mezzo istruttorio richiesto; tuttavia, il provvedimento di liquidazione emesso nel caso in cui si dia corso alla consulenza preventiva, pur essendo abnorme, non è comunque impugnabile ex art. 111, comma 7, Cost., in quanto privo dei caratteri della definitività e della decisorietà, essendo, peraltro, sindacabile nel caso in cui venga iniziato il relativo giudizio di merito nonché, se azionato come titolo esecutivo e data la sua natura sommaria, opponibile ex art. 615 c.p.c., come se fosse un titolo esecutivo stragiudiziale, assumendo l'opposizione il valore della "querela nullitatis".
Cass. civ. n. 14187/2008
Il provvedimento col quale il giudice affermi o neghi la propria competenza per territorio a provvedere sull'istanza di accertamento tecnico preventivo a fini conciliativi, proposta ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c., non ha alcuna efficacia preclusiva o vincolante nel successivo giudizio di merito. Esso, di conseguenza, non può essere impugnato col regolamento di competenza.
Cass. civ. n. 19254/2007
Il provvedimento emesso dal presidente del tribunale col quale viene ammessa la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite (art. 696 bis c.p.c.) non è suscettibile di ricorso per cassazione per violazione delle norme sulla competenza, né può essere impugnato con istanza di regolamento di competenza, perché non pregiudica le questioni relative alla sua ammissibilità o rilevanza e non ha, quindi, natura decisoria equiparabile a quella di una sentenza.
Cass. civ. n. 14301/2007
Il provvedimento di ammissione della consulenza tecnica preventiva di cui all'art. 696 bis c.p.c. ha carattere provvisorio e strumentale e non natura decisoria e definitiva. Tale, carattere, pertanto, non viene meno in considerazione della previsione al comma 1 della suddetta norma del tentativo di conciliazione fra le parti ad opera del consulente. Ne consegue che avverso il provvedimento de quo non sono ammissibili nè il ricorso straordinario per cassazione a norma dell'art. 111 Cost. e neppure i regolamenti di competenza e di giurisdizione.