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Articolo 81 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 28/12/2023]

Sostituzione processuale

Dispositivo dell'art. 81 Codice di procedura civile

Fuori dei casi espressamente previsti dalla legge (1), nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui (2) (3) (4).

Note

(1) La norma in analisi sancisce il divieto di far valere in giudizio i diritti altrui in nome proprio. Di conseguenza, la sostituzione processuale rappresenta una deroga a tale principio perché dissocia la titolarità dell'azione dalla titolarità della situazione sostanziale dedotta nel processo e proprio per questo è consentita solo in ipotesi specificamente previste.

(2) Il sostituto ha una legittimazione autonoma e originaria, agendo in giudizio in nome proprio. Pertanto, assume la veste di parte a tutti gli effetti con tutti i diritti e gli obblighi che ne derivano. Tuttavia, visto che egli fa valere in giudizio un diritto altrui la sentenza produce effetti nei confronti del sostituito. Ecco perchè anche quest'ultimo deve essere chiamato in giudizio. Infatti, tranne alcune eccezioni (ad es. v. 108 e 111), tutti i casi di sostituzione processuale sono anche delle ipotesi di litisconsorzio necessario (v. 102).
(3) Appare opportuno precisare in tale sede la distinzione che intercorre tra il sostituto processuale ed il rappresentante. Il primo, infatti, agisce in nome proprio per far valere un diritto altrui ed acquista la qualità di parte anche se formale, tant'è vero che a lui spettano diritti, obblighi ed oneri processuali. Diversamente, il rappresentante agisce in nome e per conto del rappresentato, non acquistando la qualità di parte e non subendo alcun effetto se non quelli strettamente inerenti al suo potere di rappresentanza.
Sul sostituto si producono dunque tutti gli effetti, ma poiché costui agisce per un diritto altrui, gli effetti del giudicato ricadono anche nella sfera del titolare del diritto e cioè del sostituito.
(4) La sostituzione processuale sussiste nei seguenti casi:
- assunzione della causa da parte del garante, chiamato in causa, che abbia accettato di assumere la causa in luogo del garantito, il quale, se vi è l'accordo delle parti, può essere estromesso (v. 108);
- un caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso si verifica quando vi è la continuazione del giudizio da parte dell'alienante della cosa controversa (come sostituto processuale dell'acquirente) o dell'erede in luogo del successore a titolo particolare (v. 111);
- l'ipotesi della distrazione delle spese e degli onorari chiesta al giudice dal difensore con procura anche per gli altri difensori, sostituendosi così a loro (v. 93);
- l'ipotesi di sostituzione al mandatario senza rappresentanza ad opera del mandante per esercitare i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato (v. c.c. 1705);
- l'ipotesi dell'esercizio da parte dei creditori cessionari delle azioni di carattere patrimoniale inerenti ai beni ceduti dal debitore (v. c.c. 1979);
- l'ipotesi di sostituzione del creditore pignoratizio all'avente diritto per rivendicare, da chi lo possiede, il bene oggetto di pegno (v. c.c. 2789);
- l'ipotesi dell'azione surrogatoria che consente al creditore di sostituirsi al debitore negligente o inerte nell'esercizio di singoli diritti o azioni, nel proprio interesse (v. c.c. 2900).

Ratio Legis

La norma in esame pone il principio della coincidenza tra il soggetto titolare del diritto fatto valere in giudizio e il soggetto legittimato ad agire in giudizio per la tutela del diritto stesso. Contestualmente però viene indicato che, nelle sole ipotesi legislativamente previste, a causa della normale interferenza fra i rapporti giuridici, un soggetto può far valere in giudizio un diritto altrui in nome proprio, al fine di tutelare il diritto del sostituto a non vedersi pregiudicata la propria posizione giuridica.

Brocardi

Legitimatio ad processum

Spiegazione dell'art. 81 Codice di procedura civile

La norma in esame, nello stabilire che, fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo un diritto altrui, non fa altro che esprimere il concetto di legittimazione ad agire, la quale può essere sia attiva che passiva.
Essa costituisce un presupposto processuale e comporta la necessità di una sua preventiva verifica, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo (il difetto di legittimazione è insanabile).

La legittimazione ad agire può essere di due tipi, ossia:
  1. ordinaria: ricorre quando si agisce in giudizio per un diritto di cui si è titolari e nei confronti di chi è titolare del dovere contrapposto; poiché si tratta di un presupposto processuale, il giudice ne deve valutare l’esistenza solo in base alla domanda dell’attore e alle contestazioni del convenuto, dovendo rigettare la domanda se ritiene che il soggetto proponente non sia l’attore.
  2. straordinaria: costituisce un’eccezione alla regola generale della legittimazione ordinaria e ricorre in casi tassativamente ed espressamente previsti dalla legge (es. azione surrogatoria, azione del PM, estromissione del garantito, ecc.).

Si tratta di tutti casi in cui un soggetto fa valere nel giudizio in nome proprio un diritto altrui (a differenza del rappresentante che agisce in nome e per conto altrui); in tale ipotesi si realizza una divisione di ruoli tra chi è titolare del diritto e sul quale si ripercuotono gli effetti di merito della sentenza, e chi fa valere il diritto in giudizio, il quale compie gli atti processuali, divenendo destinatario degli effetti di tali atti.

La tassatività delle ipotesi di legittimazione straordinaria trova la sua ratio nel fatto che spetta solo al legislatore valutare le circostanze per cui il titolare del diritto sia rimasto inerte, tanto da giustificare la compressione dei suoi poteri processuali in luogo dell’interesse del terzo, il quale al contrario vuole attuata tale tutela.

Si ritiene che la gestione di affari altrui non valga ad attribuire in capo al gestore la legittimazione attiva per la tutela delle posizioni sostanziali riferibili al gerito, ostandovi il principio di tassatività delle ipotesi di sostituzione processuale ex art. 81 c.p.c., da cui consegue che il gestore di affari altrui non può dirsi automaticamente legittimato a far valere in giudizio i diritti del gerito.

La questione relativa alla legittimazione si distingue nettamente dall'accertamento in concreto che l'attore e il convenuto siano, dal lato attivo e passivo, effettivamente titolari del rapporto fatto valere in giudizio.
Tale ultima questione, relativa alla titolarità della situazione giuridica sostanziale del rapporto giuridico controverso, attiene infatti al merito della causa, e non alle regole procedurali, e deve perciò formare oggetto di una specifica censura in sede di impugnazione.

Massime relative all'art. 81 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 31653/2019

Il carattere accessorio dell'obbligazione fideiussoria consente al fideiussore di opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, ma non comporta l'attribuzione di una legittimazione sostituiva per proporre le azioni che competono a quest'ultimo nei confronti del creditore, neppure quando le stesse si riferiscano alla posizione debitoria per la quale è stata prestata la garanzia, ostandovi anche il principio generale sancito dall'art. 81 c.p.c.,secondo cui, in mancanza di un valido titolo che consenta la sostituzione, legittimato ad agire in giudizio è solo il titolare dell'interesse leso.

Cass. civ. n. 16904/2018

La titolarità attiva o passiva della situazione soggettiva dedotta in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, così che grava sull'attore l'onere di allegarne e provarne i fatti costitutivi, salvo che il convenuto li riconosca o svolga difese incompatibili con la loro negazione, ovvero li contesti oltre il momento di maturazione delle preclusioni assertive o di merito. (Nella specie, la S.C. in un giudizio di opposizione all'esecuzione ha ritenuto insussistente l'onere, da parte del creditore, di provare la titolarità del credito azionato in via esecutiva, sul presupposto che il debitore ne aveva contestato i fatti costitutivi soltanto con la comparsa conclusionale).

Cass. civ. n. 11744/2018

La carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa. (Nella specie, relativa ad un contratto di trasporto di cose, la S.C. ha ritenuto che l'eccezione ex art. 1692 c.c., sollevata per la prima volta in sede di gravame dal mittente per contestare la titolarità passiva dell'obbligazione relativa al costo del servizio svolto dal vettore, costituisse una mera difesa, in quanto tale non preclusa neppure in appello e rilevabile anche d'ufficio, non implicando un ulteriore accertamento di fatto - ossia quello della differenza tra la persona del mittente e quella del destinatario del trasporto presupposta dalla norma - atteso che nella specie quest'ultimo profilo risultava inequivocabilmente ammesso dalla controparte, laddove aveva qualificato il rapporto come contratto a favore di terzo).

Cass. civ. n. 10713/2016

L'ente esponenziale degli interessi degli utenti dei servizi bancari (nella specie, Codacons) è legittimato, giusta gli artt. 1 e 3 della l. n. 281 del 1998, applicabili "ratione temporis", a proporre, a tutela dell'interesse comune dei clienti della banca convenuta, tutte quelle domande che siano volte ad eliminare gli effetti delle violazioni in danno degli utenti medesimi e ad imporre al trasgressore comportamenti conformi alle regole di correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali, sicché può formulare richieste tese ad ottenere una pronuncia di accertamento di ogni questione che, a prescindere dalle peculiarità delle singole posizioni individuali, sia idonea ad agevolare le iniziative dei singoli consumatori, sollevandoli dai relativi oneri e rischi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva inibito alla banca di continuare a rifiutarsi di restituire alla propria clientela le somme indebitamente percepite in applicazione della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi).

Cass. civ. n. 8821/2015

Il principio per cui il difetto di legittimazione processuale è sanato "ex tunc" dalla costituzione nel successivo grado di giudizio del soggetto legittimato (nella specie, per raggiunta maggior età), il quale manifesti la volontà di ratificare la precedente condotta difensiva, non si applica ove sia intervenuta una pronuncia d'inammissibilità dell'impugnazione, atteso che la semplice volontà di ratifica non è sufficiente a rimuovere gli effetti di tale pronuncia, che, invece, deve essere impugnata per vizi suoi propri.

Cass. civ. n. 4340/2013

Nell'ipotesi di supercondominio, ciascun condomino, proprietario di alcuna delle unità immobiliari ubicate nei diversi edifici che lo compongono, è legittimato ad agire per la tutela delle parti comuni degli stessi ed a partecipare alla relativa assemblea, con la conseguenza che le disposizioni dell'art. 1136 c.c., in tema di formazione e calcolo delle maggioranze, si applicano considerando gli elementi reale e personale del medesimo supercondominio, rispettivamente configurati da tutte le porzioni comprese nel complesso e da tutti i rispettivi titolari. (Nella specie la S.C. ha ravvisato la legittimazione del singolo condomino ad impugnare la sentenza inerente all'apposizione di cancelli su area antistante e comune agli edifici del supercondominio).

Cass. civ. n. 2091/2012

Al giudice è consentito accertare d'ufficio la sussistenza, in capo alle parti, del potere di promuovere il giudizio o di resistervi, ossia la "legitimatio ad causam" attiva e passiva, ma non di rilevare d'ufficio l'effettiva titolarità dell'obbligazione dedotta in giudizio. Ne consegue che, in materia di risarcimento del danno da circolazione stradale, non è rilevabile d'ufficio la circostanza che il convenuto non sia proprietario del veicolo che ha causato il danno, se essa non sia stata tempestivamente eccepita.

Cass. civ. n. 333/2011

La servitù di uso pubblico è caratterizzata dall'utilizzazione, da parte di una collettività indeterminata di persone, di un bene il quale sia idoneo al soddisfacimento di un interesse collettivo; la legittimazione ad agire o a resistere in giudizio a tutela di tale diritto spetta non soltanto all'ente territoriale che rappresenta la collettività - normalmente il Comune - ma anche a ciascun cittadino appartenente alla collettività "uti singulus".

Cass. civ. n. 6132/2008

La legittimazione ad agire e contraddire deve essere accertata in relazione non alla sua sussistenza effettiva ma alla sua affermazione con l'atto introduttivo del giudizio, nell'ambito d'una preliminare valutazione formale dell'ipotetica accoglibilità della domanda. Tale accertamento, pertanto, deve rivolgersi alla coincidenza, dal lato attivo, tra il soggetto che propone la domanda ed il soggetto che nella domanda stessa è affermato titolare del diritto e, da quello passivo, tra il soggetto contro il quale la domanda è proposta e quello che nella domanda è affermato soggetto passivo del diritto o comunque violatore di quel diritto. Inoltre, il difetto della relativa allegazione e dimostrazione, in quanto attinente alla regolare costituzione del contraddittorio e, quindi, disciplinata da inderogabile norma di diritto pubblico processuale, è rilevabile anche di ufficio. Invece, l'accertamento dell'effettiva titolarità del rapporto controverso, così dal lato attivo come da quello passivo, attiene al merito della causa, investendo i concreti requisiti d'accoglibilità della domanda e, quindi, la sua fondatezza (nella specie, non avendo il ricorrente dimostrato la sua qualità di erede della parte, deceduta nelle more, nei cui confronti si era tenuto l'appello, in quanto la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da lui resa non ha valore probatorio nel processo civile, il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile).

Cass. civ. n. 21245/2007

Poiché l'azione di regolamento di confini spetta unicamente ai proprietari confinanti, la mancata prova del diritto di comproprietà esclude la legittimazione attiva all'esercizio di tale azione.

Cass. civ. n. 15233/2007

Chi agisce per il risarcimento dei danni non è tenuto a dare la prova della piena proprietà del bene danneggiato ma solo della titolarità della situazione sostanziale che è oggetto del rapporto giuridico controverso, poiché anche colui che si trovi ad esercitare un potere materiale sulla cosa può agire in giudizio per il risarcimento del danno derivante dal danneggiamento della stessa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che, con motivazione logica e quindi insindacabile in sede di legittimità, aveva escluso la titolarità del diritto al risarcimento in capo alla parte che lamentava i danni provocati alla sua casa, in conseguenza di lavori in corso).

Cass. civ. n. 11321/2007

Il difetto di legitimatio ad causam attenendo alla verifica, sempre secondo la prospettazione offerta dall'attore, della regolarità processuale del contraddittorio, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, mentre l'accertamento dell'effettiva titolarità attiva e passiva del rapporto, riguardando il merito della controversia, è questione soggetta all'ordinaria disciplina dell'onere probatorio e delle impugnazioni (nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della Corte d'appello che, decidendo sull'impugnativa per nullità di un lodo arbitrale, aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva di una delle parti, con assorbimento delle ulteriori questioni, benché la relativa eccezione, mai prospettata davanti al collegio arbitrale, fosse stata formulata per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni davanti alla medesima Corte d'appello).

Cass. civ. n. 4377/2007

In tema di legittimazione ad agire, poiché alla stregua dell'articolo 2275 c.c. per le società di fatto è solo facoltativo il procedimento di liquidazione, e di questo, in quanto finalizzato a definire i rapporti con i terzi creditori, non può legittimamente invocarsi l'applicazione quando sopravvengano attività che rimangono oggetto, a seguito del pregresso scioglimento, di mera comunione fra gli ex soci, va riconosciuta a questi ultimi piena legittimazione ad agire per il recupero delle dette attività. (Nella specie, la S.C. ha affermato che l'attore, che aveva fatto specifico riferimento alla società collettiva irregolare, sciolta due anni addietro, quale ex socio e amministratore, era legittimato ad agire nei confronti della convenuta per il recupero del corrispettivo per lavori di falegnameria eseguiti dalla detta società, senza dover ricorrere alla procedura di liquidazione o a imprecisati provvedimenti giurisdizionali).

Cass. civ. n. 20819/2006

La legittimazione ad causam consiste nella titolarità del potere e del dovere — rispettivamente per la legittimazione attiva e per quella passiva — di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, secondo la prospettazione offerta dall'attore, indipendentemente dalla effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto stesso. Quando, invece, le parti controvertono sulla effettiva titolarità, in capo al convenuto, della situazione dedotta in giudizio, ossia sull'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della domanda attrice, la relativa questione non attiene, alla legitimatio ad causam ma al merito della controversia, con la conseguenza che il difetto di titolarità deve essere provato da chi lo eccepisce e deve formare oggetto di specifica e tempestiva deduzione in sede di merito. Al contrario il difetto di legittimazione ad causam deve essere oggetto di verifica, preliminare al merito, da parte del giudice, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio.

Cass. civ. n. 13756/2006

La legittimazione ad agire ed a contraddire si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione dell'attore, quest'ultimo ed il convenuto assumano la veste di — rispettivamente — soggetto che ha il potere di chiedere la pronunzia giurisdizionale e di soggetto tenuto a subirla; mentre attiene invece al merito della lite la questione relativa alla reale titolarità attiva o passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che si risolve nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata. Ne consegue che trattasi di questione di «legitimatio ad causam» nel (solo) caso in cui si faccia valere in via giurisdizionale un diritto rappresentato come altrui od oggetto della propria sfera di azione e di tutela, al di fuori del relativo modello legale tipico; laddove attiene viceversa al merito della causa la controversia concernente la reale titolarità del diritto sostanziale del diritto fatto valere in giudizio, in ordine al quale trovano applicazione le regole in tema di preclusioni dettate per ciascun grado di giudizio. (In applicazione del suindicato principio la S.C. ha cassato la decisione della corte di merito di rigetto della domanda di risarcimento di danni conseguenti a sinistro stradale, nel ravvisato difetto — rilevato d'ufficio — di «legitimatio ad causam» dell'attore, per mancata prova del suo diritto di proprietà sul ciclomotore nello stesso coinvolto).

Cass. civ. n. 8040/2006

La legittimazione ad causam dal lato passivo (o legittimazione a contraddire) costituisce un presupposto processuale, cioè una condizione affinché il processo possa giungere ad una decisione di merito, e consiste nella correlazione tra colui nei cui confronti è chiesta la tutela e la affermata titolarità, in capo a costui, del dovere (asseritamente violato), in relazione al diritto per cui si agisce, onde il controllo del giudice al riguardo si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione del rapporto controverso data dall'attore, il convenuto assuma la veste di soggetto tenuto a «subire» la pronuncia giurisdizionale. Quando, invece, il convenuto eccepisca la propria estraneità al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, viene a discutersi, non di una condizione per la trattazione del merito della causa, qual è la legittimatio ad causam, ma dell'effettiva titolarità passiva del rapporto controverso, cioè dell'identificabilità o meno nel convenuto del soggetto tenuto alla prestazione richiesta dall'attore. Tale ultima questione concerne il merito della causa: per cui il giudice che riconosca fondata detta eccezione, correttamente decide la controversia, non con una pronuncia di rito sulla regolare costituzione del contraddittorio, ma con una sentenza di rigetto nel merito della domanda dell'attore per difetto di titolarità passiva del rapporto sostanziale dedotto in causa.

Cass. civ. n. 1848/2006

In tema di legittimazione ad causam il soggetto che nel corso del giudizio si costituisce nella qualità di successore universale di una delle parti ha l'onere di fornire — in presenza di contestazione sul punto — la prova della asserita qualità di erede, dimostrando sia l'avvenuto decesso di detta parte sia la inesistenza di altri eredi, trattandosi di presupposti necessari per la successione nel processo.

Cass. civ. n. 24457/2005

La legitimatio ad causam attiva e passiva (che si ricollega al principio di cui all'art. 81 c.p.c., inteso a prevenire una sentenza inutiliter data), è istituto processuale riferibile al soggetto che ha il potere di esercitare l'azione in giudizio ed a quello nei cui confronti tale azione può essere esercitata, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento (salvo il formarsi di un giudicato interno circa la coincidenza dell'attore o del convenuto con i soggetti destinatari della pronuncia richiesta secondo la norma che regola il rapporto dedotto in giudizio). Da essa va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, per la quale non è consentito alcun esame d'ufficio, poiché la contestazione della titolarità del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata. (Nella specie, la S.C., accogliendo il relativo motivo del ricorso proposto e ritenendo l'assorbimento degli altri, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, con la quale il giudice di appello aveva proceduto — malgrado la questione non avesse formato oggetto di contestazione in primo grado e non gli fosse stata devoluta con il proposto gravame — al rilievo officioso del difetto, dal lato passivo, della titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, il quale, secondo la specificazione che ne aveva dato l'attore, aveva ad oggetto la responsabilità dell'Amministrazione Provinciale per l'omessa adozione della cautele dirette ad impedire che la fauna selvatica arrecasse danni a terzi).

Cass. civ. n. 10131/2005

In tema di dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturale, il consenso del figlio che ha compiuto l'età di sedici anni, necessario (ex art. 273 c.c.) per promuovere o proseguire validamente l'azione, è configurabile come un requisito del diritto di azione, integratore della legittimazione ad agire del genitore, sostituto processuale del figlio minorenne. Detto consenso può sopravvenire in qualsiasi momento ed è necessario e sufficiente che sussista al momento della decisione; in mancanza, il giudice deve dichiarare, anche d'ufficio, l'improseguibilità del giudizio e non può pronunciare nel merito. Alla necessaria prestazione del consenso — che non può ritenersi validamente prestato dal sedicenne fuori dal processo, né può essere desunto da fatti e comportamenti estranei ad esso, come, ad esempio, dal mero fatto di «portare» il cognome del presunto padre naturale — non osta la circostanza che il figlio abbia raggiunto, nel corso del processo, la maggiore età, sempre che detto compimento non abbia prodotto l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 300 c.p.c., rendendo così necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ex minorenne.

Cass. civ. n. 9206/2005

In tema di controversie condominiali, la legittimazione dell'amministratore del condominio dal lato passivo ai sensi dell'art. 1131, secondo comma, c.c. non incontra limiti e sussiste, anche in ordine all'interposizione d'ogni mezzo di gravame che si renda eventualmente necessario, in relazione ad ogni tipo d'azione, anche reale o possessoria, promossa nei confronti del condominio da terzi o da un singolo condòmino (trovando in tanto ragione nell'esigenza di facilitare l'evocazione in giudizio del condominio, quale ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condòmini) in ordine alle parti comuni dello stabile condominiale, tali dovendo estensivamente ritenersi anche quelle esterne, purchè adibite all'uso comune di tutti i condòmini. Ne consegue che, in presenza di domanda di condanna all'eliminazione d'opere (nel caso, varco nel muro di cinta condominiale aperto per consentire ai condòmini l'esercizio del passaggio sulla strada di proprietà dei confinanti), ai fini della pregiudiziale decisione concernente la negatoria servitutis non è necessaria l'integrazione del contraddittorio, dalla legge non richiesta per tale tipo di pronunzia, che bene è pertanto resa nei confronti del condominio rappresentato dall'amministratore, dovendo in tal caso essere essa intesa quale utilitas afferente all'intero edificio condominiale e non già alle singole proprietà esclusive dei condòmini. Ne consegue altresì che, poiché l'esistenza di un organo rappresentativo unitario dell'ente, quale l'amministratore, non priva i singoli condòmini della facoltà di agire in giudizio a difesa dei diritti esclusivi e connessi inerenti l'edificio condominiale, ciascun condòmino è d'altro canto legittimato ad impugnare personalmente, anche mediante ricorso per cassazione, la sentenza sfavorevole emessa nei confronti della collettività condominiale. (In applicazione del suindicati principi, nel cassare la sentenza della corte di merito che, in presenza d'impugnazione della sola pronunzia sulla negatoria servitutis e a prescindere quindi dal merito, aveva disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i condòmini, la Corte Cass. ha affermato che la partecipazione di questi ultimi, concorrente con quella dell'amministratore, si rende semmai necessaria nella diversa ipotesi di pronunzia emessa sia sulla questione pregiudiziale d'accertamento dell'inesistenza della servitù evocata con la proposizione della negatoria servitutis — che sul merito — domanda di rimozione dell'opera sulla cosa comune integrante la servitù — in presenza di proposizione congiunta di entrambe le questioni).

Cass. civ. n. 10353/2004

Soltanto i lavoratori sono legittimati ad agire per negare efficacia nei propri confronti ad un contratto collettivo stipulato da organizzazioni sindacali alle quali non siano iscritti, laddove non è ravvisabile alcun diritto o interesse della organizzazione sindacale ad agire in giudizio in relazione alla validità, efficacia, o anche all'interpretazione di un contratto collettivo alla cui stipulazione sia rimasta estranea.

Cass. civ. n. 8204/2004

Il commissario liquidatore di società di assicurazioni designato dalla pubblica autorità, e di fatto insediato nella carica, ha il potere rappresentativo della società, e può pertanto costituirsi in giudizio ed esercitare i correlati poteri di impugnazione in nome e per conto della medesima, anche quando l'atto amministrativo di preposizione del detto commissario alla gestione della società, contestualmente posta in liquidazione coatta, sia giuridicamente inesistente, per essere stato emesso in totale carenza dei relativi poteri.

Cass. civ. n. 12225/2003

L'art. 1945 c.c., se consente al fideiussore di opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, non gli riconosce tuttavia, per ciò solo, una legittimazione sostitutiva in ordine al proponimento delle azioni che competono al debitore principale nei confronti del creditore, neppure quando esse si riferiscano alla posizione debitoria per la quale è stata prestata garanzia fideiussoria. L'esclusione della possibilità, per il fideiussore, di far valere nel processo, in via di azione ed in nome proprio, un diritto spettante al debitore, trova fondamento, oltre che nel principio generale secondo cui legittimato ad agire in giudizio è (in mancanza di un valido titolo che consenta la sostituzione) il solo titolare dell'interesse leso, anche e soprattutto nel carattere accessorio dell'obbligazione fideiussoria, quale deducibile dagli artt. 1939 e 1945 c.c

Cass. civ. n. 6185/2003

Anche il custode giudiziario di un bene sottoposto a sequestro ex art. 321 c.p.p. è legittimato a stare in giudizio a tutela della conservazione del bene stesso, onde preservare la funzione strumentale del provvedimento cautelare, nell'ipotesi in cui l'atto contestato, in relazione al quale egli assuma la veste di parte processuale, sia suscettibile di pregiudicare l'esercizio delle funzioni e gli interessi alla cui salvaguardia egli è preposto

Cass. civ. n. 6169/2003

Il socio di una società in nome collettivo è privo di legittimazione autonoma a far accertare ed inibire l'attività concorrenziale con quella della società, svolta dal socio uscente nonché a richiedere l'annullamento del contratto stipulato tra la società e detto socio uscente in ordine alla liquidazione della quota, ma può assumere nel giudizio una posizione adesiva a quella della società.

Cass. civ. n. 446/2003

In materia di assistenza pubblica, la legge n. 448 del 1998 ha attribuito al Ministero del Tesoro la legittimazione processuale in tutte le controversie relative ai risultati della verifica della permanenza dei requisiti sanitari previsti nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidità civile, ancorché in tali controversie venga richiesta la condanna al ripristino dei benefici economici revocati, non assumendo al riguardo rilievo la circostanza che la revisione dei requisiti sanitari venga effettuata dalla commissione medica dell'unità sanitaria locale e non già dalle commissioni mediche previste dall'art. 11 legge n. 537 del 1993 e dal regolamento emanato con D.P.R. n. 698 del 1994. In tali controversie (nel caso, di ripristino di indennità di accompagnamento), il Ministero assume la veste di sostituto processuale ex art. 81 c.p.c. del titolare del rapporto obbligatorio — da individuarsi nell'Inps o nelle Regioni ai sensi dell'art. 130 D.L. n. 112 del 1998 (richiamato anche dall'art. 80, commi settimo ed ottavo, legge n. 448 del 1998, che ha introdotto modifiche sul piano della ripartizione delle competenze in materia tra tali due enti) — e nei suoi confronti deve essere emessa la decisione, la quale fa tuttavia stato anche nei confronti del sostituito, che rimane la parte sostanziale del rapporto (e che, giusta la peculiare richiamata normativa, può intervenire nel processo, ma non anche subentrare al sostituto).

Cass. civ. n. 17064/2002

La legitimatio ad causam, intesa come interesse ad agire o a contraddire, si configura come condizione dell'azione (e cioè come elemento strutturale che la sorregge) interno (e non esterno, quale presupposto sostanziale) all'interesse medesimo, sicché la sua sussistenza deve accertarsi con riferimento al tempo della decisione (principio della cosiddetta effettività sostanziale).

Cass. civ. n. 10443/2002

Nell'actio negatoria servitutis la legittimazione attiva e passiva compete a coloro che sono titolari delle posizioni giuridiche dominicali, rispettivamente, svantaggiate o avvantaggiate dalla servitù, e, nel caso in cui la legittimazione di una delle parti, pur mancando all'atto della proposizione della domanda, sopravvenga nel corso del giudizio, il procedimento può proseguire fino all'emissione della decisione, dato che la legittimazione ad agire, rappresentando una condizione dell'azione, non può subire limitazioni temporali e, pertanto, è sufficiente che essa sussista al momento della decisione, poiché la sua sopravvenienza rende proponibile l'azione ab origine, indipendentemente dal momento in cui si verifichi.

Cass. civ. n. 10370/2001

La proposizione da parte del lavoratore nei confronti del datore di lavoro della domanda per conseguire le prestazioni derivanti dall'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dà luogo al vizio di difetto di legittimazione passiva ad causam, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, con il solo limite del giudicato interno sulla questione.

Cass. civ. n. 8476/2001

Non attiene alla legittimatio ad causam, ma al merito della lite la questione relativa alla titolarità, attiva e passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, risolvendosi nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata; tale questione (a differenza della legittimatio ad causam che è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio) è affidata alla disponibilità delle parti e può essere prospettata in sede di appello con specifico motivo di gravame e, comunque, non oltre la precisazione delle conclusioni che delimitano e fissano definitivamente l'ambito del thema decidendum (nella specie, in un'azione di negatoria servitutis, gli attori nella qualità di proprietari del fondo in questione, avevano convenuto l'ENEL per la rimozione di una linea elettrica, l'ente aveva eccepito l'insussistenza di detta qualità e la S.C., enunciando il su riportato principio, ha stabilito che tale eccezione attiene al merito della causa e non all'interesse ad agire o alla legittimazione attiva, ritenendola, pertanto, tardiva per essere stata prospettata la prima volta nella seconda comparsa conclusionale relativa al giudizio d'appello).

Cass. civ. n. 15537/2000

Quando il convenuto eccepisca la propria estraneità al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, viene a discutersi non di una condizione per la trattazione del merito della causa, qual è la legitimatio ad causam, ma dell'effettiva titolarità passiva del rapporto controverso, cioè dell'identificabilità o meno nel convenuto del soggetto tenuto alla prestazione richiesta dall'attore. Il controllo circa la legitimatio ad causam, nel duplice aspetto di legittimazione ad agire e a contraddire, è esercitabile d'ufficio in ogni grado e stato del giudizio e si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione del rapporto controverso data dall'attore, questi ed il convenuto assumano, rispettivamente, la veste di soggetto che ha il potere di chiedere la pronunzia giurisdizionale e di oggetto tenuto a subirla. Diversamente, l'eccezione del convenuto circa l'effettiva titolarità del diritto fatto valere comporta una disamina ed una decisione attinente al merito della controversia, con la conseguenza che il difetto di titolarità dev'essere provato da chi lo eccepisce, deve formare oggetto di specifica deduzione in sede di merito e non può essere eccepito per la prima volta in cassazione.

Cass. civ. n. 15080/2000

La legittimazione ad agire consiste nella titolarità del potere e del dovere — rispettivamente per la legittimazione attiva e per quella passiva — di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, secondo la prospettazione offerta dall'attore, indipendentemente dall'effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto stesso; con la conseguenza che, ove risulti che, secondo detta prospettazione, l'attore o il convenuto non possono identificarsi con il soggetto, rispettivamente, avente diritto o tenuto a subire la pronunzia giurisdizionale, la domanda deve essere rigettata per difetto di legittimazione attiva o passiva.

Cass. civ. n. 6420/2000

Il difetto di legittimazione passiva (rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, salvo il limite del giudicato eventualmente formatosi) sussiste quando il convenuto non risulti essere il soggetto nei cui confronti, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, l'azione può essere esercitata, e attiene pertanto alla verifica, secondo la prospettazione attorea, della regolarità formale del contraddittorio, mentre l'effettiva titolarità passiva del rapporto giuridico controverso attiene al merito della controversia e il suo difetto non può essere rilevato d'ufficio dal giudice, ma deve essere dedotto nei tempi e nei modi previsti per le eccezioni di parte. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva affermato il difetto di legittimazione passiva dell'azienda unità sanitaria locale soppressa, rilevando che, a norma dell'art. 6 legge n. 274 del 1964, la Asl convenuta non era individuabile come soggetto titolare del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio).

Cass. civ. n. 4364/1998

Sussiste carenza di legittimazione attiva (la quale, insieme con l'inesistenza del diritto e l'interesse ad agire, costituisce una delle condizioni per la proposizione di un'azione giudiziaria) allorquando taluno, al di fuori dai casi di sostituzione processuale espressamente previsti dalla legge, faccia valere in nome proprio un diritto altrui, ma non anche quando agisca a tutela di un diritto altrui prospettandolo come proprio. Sicché, in tale ultimo caso, quando già nella domanda risulti l'inesistenza in capo all'attore del diritto da lui vantato, la domanda deve essere rigettata come infondata per inesistenza del diritto dell'attore e non per mancanza di legittimazione ad agire. (La S.C. ha così corretto la motivazione della sentenza impugnata, la quale, avendo accertato che beneficiario di un determinato impegno di spesa pubblica era il singolo paziente e non la casa di cura, aveva erroneamente affermato la carenza di legittimazione attiva di quest'ultima e non — come sarebbe stato corretto — l'infondatezza della domanda proposta dalla stessa cara di cura).

Cass. civ. n. 10843/1997

Giacché la legitimatio ad causam attiene alla regolare instaurazione del contraddittorio, il suo difetto è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, con il solo limite che, sulla relativa questione siasi eventualmente formato il giudicato. Viceversa, non attiene alla legitimatio ad causam, ma al merito della lite la questione relativa alla reale titolarità attiva o passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, risolvendosi essa nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata. Essa questione — inoltre — non è — a differenza di quella concernente la legitimatio ad causam — rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, essendo invece, di regola, affidata alla disponibilità delle parti. Più in particolare, e fra l'altro, il convenuto può, con il suo comportamento processuale, influire — eliminandoli o alleviandoli — sugli oneri probatori incombenti sull'attore, anche a proposito della sua asserita titolarità attiva del rapporto, ove non contesti oppure riconosca espressamente la verità dei fatti dall'attore allegati a fondamento della domanda; ciò in applicazione del principio per cui non egent probatione i fatti pacifici o incontroversi.

Cass. civ. n. 5407/1997

La legitimatio ad causam, attiva e passiva (che si ricollega al principio di cui all'art. 81 c.p.c., inteso a prevenire una sentenza inutiliter data), è istituto processuale riferibile al soggetto che ha il potere di esercitare l'azione in giudizio ed a quello nei cui confronti tale azione può essere esercitata, con conseguente facoltà, per il giudice, di verificarne la esistenza in ogni stato e grado del procedimento (salvo il formarsi di un giudicato interno circa la coincidenza dell'attore o del convenuto con i soggetti destinatari della pronuncia richiesta secondo la norma che regola il rapporto dedotto in giudizio). Da essa va distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva (sulla quale, invece, nessun esame di ufficio è consentito) del rapporto giuridico controverso, riferibile all'appartenenza soggettiva del medesimo, ed in ordine al quale si chiede al giudice di emettere pronuncia, così che, ove la contestazione della titolarità della detta situazione sostanziale si riferisca all'attore, essa integrerà una ipotesi di eccezione in senso tecnico che, come tale, può essere svolta anche nel giudizio di appello, a nulla rilevandone la astratta proponibilità nel precedente grado di giudizio.

Cass. civ. n. 11190/1995

L'istituto della legittimazione ad agire o a contraddire in giudizio (legittimazione attiva o passiva) si ricollega al principio dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e comporta — trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza inutiliter data — la verifica, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (salvo che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno) e in via preliminare al merito (con eventuale pronuncia di rigetto della domanda per difetto di una condizione dell'azione), circa la coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta. Dalla questione relativa alla legittimazione si distingue quella relativa alla effettiva titolarità del rapporto giuridico dedotto in causa, che non può essere rilevata d'ufficio dal giudice dell'impugnazione in difetto di specifico gravame. (Nella specie la S.C. ha ritenuto legittimo il rilievo da parte del giudice d'appello di un difetto di legittimazione passiva evidenziato dalla stessa prospettazione dei fatti contenuta nella citazione introduttiva del giudizio, in un caso in cui l'acquirente di un bene immobile aveva fatto valere la garanzia per i vizi della cosa venduta, chiedendo la riduzione del prezzo, non solo nei confronti del venditore ma anche di soggetto che, nonostante talune particolarità delle vicende, risultava qualificabile solo quale rappresentante dello stesso venditore).

Cass. civ. n. 6376/1986

Colui che agisce in giudizio per far valere un diritto altrui ma prospettandolo come proprio non può giovarsi dell'eventuale ratifica del suo operato da parte del vero titolare di quel diritto, in quanto una ratifica è concepibile soltanto nel caso di chi agisca in nome e per conto di altri pur senza averne i poteri.

Cass. civ. n. 4663/1982

L'esecutore testamentario, mentre è titolare iure proprio delle azioni, relative all'esercizio del suo ufficio, che trovano il loro fondamento ed il loro presupposto sostanziale nel suo incarico di custode e di detentore dei beni ereditari ovvero nella gestione, con o senza amministrazione, della massa ereditaria, è soltanto legittimato processuale, a norma dell'art. 704 c.c., per quanto riguarda le azioni relative all'eredità, e cioè a diritti ed obblighi che egli non acquista o assume per sé, in quanto ricadenti direttamente nel patrimonio ereditario, pur agendo in nome proprio. In tale ultima ipotesi, in cui l'esecutore testamentario non è investito dalla legale rappresentanza degli eredi del de cuius, ma agisce in nome proprio, assume la figura di sostituto processuale, in quanto resiste a tutela di un diritto di cui sono titolari gli eredi, ma la sua chiamata in giudizio è necessaria ad integrare il contraddittorio.

Cass. civ. n. 3087/1982

Il difetto di legitimatio ad causam, la quale si identifica nel potere o dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, e, quindi, di ottenere o subire una decisione di merito, favorevole o sfavorevole, è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, ove la relativa questione non resti preclusa per aver formato oggetto di precedente statuizione non impugnata.

Cass. civ. n. 89/1978

Il promuovimento di azione diretta a far valere nel processo, in nome proprio, un diritto altrui, fuori dei casi espressamente previsti dalla legge (art. 81 c.p.c.), si traduce in un difetto di legitimatio ad causam, rilevabile anche d'ufficio. Il mandatario senza rappresentanza può agire in giudizio in nome proprio, nei limiti consentiti dall'art. 1708 c.c., a tutela di diritti di pertinenza sostanziale del mandante, esclusivamente con riguardo agli affari da esso mandatario conclusi per conto del mandante ed in esecuzione del mandato. Con riguardo, invece, ad affari conclusi dal mandante, il mandatario può agire verso la controparte solo in forza di procura che gli conferisca specifici poteri di rappresentanza, perché, in difetto di tale procura, il mandato, quale ne sia l'oggetto e l'ampiezza, rimane fatto interno fra mandante e mandatario, inidoneo a legittimare il secondo ad agire in proprio nome, senza la contemplatio domini.

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Diego chiede
venerdì 10/02/2012 - Campania

“Che differenza intercorre tra mandato senza rappresentanza e sostituzione processuale, visto che nel nostro sistema processuale, il primo istituto non e ammissibile?”

Consulenza legale i 12/02/2012

In relazione all'attività giuridica, si parla di sostituzione nei casi in cui un soggetto ha il potere di sostituirsi ad un altro nel compimento di un negozio, divenendo parte (in senso formale) del negozio stesso ma rimanendo estraneo all'interesse regolato. Il potere di agire per il compimento di un negozio destinato a produrre effetti nella altrui sfera giuridica può essere attribuito dalla legge o trovare la propria fonte in un atto di autonomia privata.

La sostituzione processuale si ha nel momento in cui un soggetto non ha la capacità di agire o non la utilizza ed un terzo agisce in nome proprio ma per conto altrui nell'esercizio della stessa. Il sostituto processuale agisce in nome proprio nei casi tassativamente indicati dalla legge ma per far valere un diritto altrui: egli è quindi parte ma non titolare del diritto fatto valere. Gli effetti del giudicato si produrranno nei confronti del sostituito, titolare del diritto su cui la sentenza ha provveduto. L'istituto della sostituzione processuale trova la sua giustificazione in un rapporto di diritto sostanziale che unisce il titolare della pretesa a un altro soggetto, il quale, come portatore di interesse legittimo, è legittimato a stare in giudizio in nome proprio, cioè come parte.

La sostituzione processuale si differenzia dalla rappresentanza processuale, in quanto il rappresentante agisce in nome altrui. Il rappresentante non è mai parte formale del processo. Parte formale del processo è sempre il rappresentato.

Il mandato, invece, è il contratto con cui una parte (mandatario) assume l'obbligo di compiere uno o più atti giuridici nell'interesse dell'altra parte (mandante). Il mandato può essere con o senza rappresentanza. In quest'ultimo caso il mandatario agisce in nome proprio, acquistando i diritti e assumendo gli obblighi derivanti dal negozio. I terzi non hanno rapporti con il mandante. Il mandatario, tuttavia, in virtù del mandato ricevuto, ha l'obbligo di trasferire con un atto successivo gli effetti degli atti nei confronti del mandante.


Diego chiede
mercoledì 01/02/2012 - Campania
“E' possibile che il giudice rigetti la domanda per difetto di legittimazione (attiva o passiva) senza scendere all'esame del merito, e quindi, con una sentenza di rito? Se ciò è possibile, in quali occasioni?”
Consulenza legale i 02/02/2012

Sì, è possibile.

Le pronunce di rito (cioè sul procedimento) sono tendenzialmente emesse dal giudice prima di entrare sulle questioni di merito e riguardano questioni preliminari, come ad esempio: sussistenza della condizione dell'azione, presupposti di procedibilità, questioni attinenti alla litispendenza, alla connessione o alla mancata instaurazione del contradittorio. Il giudice, con le sentenze di rito, non si addentra nella questione sostanziale sottostante, si ferma prima, in quanto vi è un problema che osta alla successiva analisi del fatto.

Alle sentenze di rito si giustappongono quelle di merito. Queste affrontano le allegazioni in fatto e in diritto sottostanti il caso proposto all'organo giudicante.