(massima n. 1)
La legittimazione passiva ad causam, rispetto alla domanda diretta all'accertamento dell'acquisto per usucapione della proprietà di un bene, ricollegandosi al principio di cui all'art. 81 cod. proc. civ., inteso a prevenire una sentenza inutiliter data, va riconosciuta a chi contesti detta proprietà, vantando un diritto proprio, a chi possiede il bene o a tutti coloro che ne sono proprietari all'atto della domanda - e non anche ai precedenti danti causa, che non hanno veste di litisconsorti necessari -, in quanto detta domanda comporta l'accertamento di una situazione giuridica (usucapione e proprietà esclusiva) confliggente con quella preesistente (comproprietà degli altri), della quale il giudice può solo conoscere in contradditorio di ogni interessato, restando altrimenti la relativa decisione, resa a contraddittorio non integro, inutiliter data, nell'ambito di una controversia che importi l'accertamento di una situazione giuridica unica, oltreché inidonea a spiegare effetti nei confronti delle sole parti presenti.