Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 4663 del 18 agosto 1982

(1 massima)

(massima n. 1)

L'esecutore testamentario, mentre č titolare iure proprio delle azioni, relative all'esercizio del suo ufficio, che trovano il loro fondamento ed il loro presupposto sostanziale nel suo incarico di custode e di detentore dei beni ereditari ovvero nella gestione, con o senza amministrazione, della massa ereditaria, č soltanto legittimato processuale, a norma dell'art. 704 c.c., per quanto riguarda le azioni relative all'ereditā, e cioč a diritti ed obblighi che egli non acquista o assume per sé, in quanto ricadenti direttamente nel patrimonio ereditario, pur agendo in nome proprio. In tale ultima ipotesi, in cui l'esecutore testamentario non č investito dalla legale rappresentanza degli eredi del de cuius, ma agisce in nome proprio, assume la figura di sostituto processuale, in quanto resiste a tutela di un diritto di cui sono titolari gli eredi, ma la sua chiamata in giudizio č necessaria ad integrare il contraddittorio.

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