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Articolo 1979 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Poteri dei creditori cessionari

Dispositivo dell'art. 1979 Codice Civile

L'amministrazione dei beni ceduti spetta ai creditori cessionari(1). Questi possono esercitare tutte le azioni di carattere patrimoniale relative ai beni medesimi [193 disp. att.](2).

Note

(1) Tale amministrazione è finalizzata all'espletamento del mandato, cioè alla liquidazione dei beni e ripartizione del ricavato: pertanto, ogni atto che persegue scopi diversi costituisce atto che eccede i limiti del mandato (1711 c.c.). Inoltre, i creditori mandatari debbono agire congiuntamente (1716 c.c.).
(2) Ad esempio, le azioni possessorie (1168 ss. c.c.); mentre è discutibile se possano esercitare le azioni relative ai beni oggetto di cessione che, pur aventi carattere patrimoniale, implichino un margine di discrezionalità in capo al debitore (si pensi, ad esempio, all'azione di annullamento (1441 ss. c.c.).

Ratio Legis

La norma si spiega in quanto con la cessione il debitore perde la disponibilità dei beni (v. 1980, 1 c.c.), che passa ai creditori.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

778 La cessione toglie al debitore il diritto di disporre dei beni ceduti (art. 1980 del c.c. primo comma); di più attribuisce ai creditori cessionari l'amministrazione dei beni stessi e il potere di esercitare tutte le azioni di carattere patrimoniale reletive ai medesimi (art. 1979 del c.c.). Il contratto pertanto non limita i suoi effetti alla sfera dei contraenti; ma si proietta verso i terzi non solo perchè conferisce ai creditori l'esercizio di ogni potere connesso alla titolarità dei beni ceduti, ma anche perchè costituisce un vincolo di indisponibilità sui beni stessi, che ne rende inefficace l'alienazione da parte del debitore. I creditori cessionari non possono, fin tanto che il contratto dura, agire esecutivamente sui beni ceduti, perchè vincolati dalla convenzione avente per oggetto la sostituzione di una liquidazione convenzionale a quella legale; sostituzione legittima, trattandosi di un diritto disponibile. Quando poi la cessione riguarda solo una parte dei beni del debitore, i creditori cessionari non possono agire sugli altri beni, perciò lo scopo della cessione è quello di utilizzare i beni ceduti per il soddisfacimento delle ragioni dei cessionari; se però, liquidati questi beni, il soddisfacimento integrale non si è conseguito, cessa la ragione del divieto di esecuzione, limitatamente, s'intende, al residuo rimasto scoperto (art. 1980, terzo comma).

Massime relative all'art. 1979 Codice Civile

Cass. civ. n. 17060/2007

L'art. 2941 n. 6 del codice civile che dispone la sospensione della prescrizione tra le persone i cui beni siano sottoposti per legge o per provvedimento del giudice all'amministrazione altrui e quelle da cui l'amministrazione è esercitata non è applicabile estensivamente ai rapporti tra debitore e creditori del concordato preventivo con cessione dei beni perché la titolarità dell'amministrazione dei beni ceduti spetta esclusivamente al liquidatore che la esercita non in nome o per conto dei creditori ma nel rispetto delle direttive impartite dal tribunale. (Cassa senza rinvio, App. Brescia, 7 Maggio 2004).

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