Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 27479 del 23 ottobre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

La legittimazione ad impugnare il provvedimento di revoca del beneficio del patrocinio a spese dello Stato spetta esclusivamente alla parte che intendeva avvalersene o che ha subito la revoca, e non al difensore della parte ammessa. Il difensore č legittimato solo ad impugnare i provvedimenti di liquidazione del compenso per le prestazioni rese in favore della parte ancora ammessa al beneficio.

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