(massima n. 1)
La legittimazione ad impugnare il provvedimento di revoca del beneficio del patrocinio a spese dello Stato spetta esclusivamente alla parte che intendeva avvalersene o che ha subito la revoca, e non al difensore della parte ammessa. Il difensore č legittimato solo ad impugnare i provvedimenti di liquidazione del compenso per le prestazioni rese in favore della parte ancora ammessa al beneficio.