(massima n. 1)
La societą di persone, anche se sprovvista di personalitą giuridica, costituisce un distinto centro di interessi dotato di una propria autonomia sostanziale e di una propria capacitą processuale, distinta da quella dei soci. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la legittimazione del socio di una societą di persone a far valere l'inadempimento di un notaio al contratto con il quale questi era stato incaricato di procedere al conferimento di un bene del primo nella societą, sul presupposto che parte di tale contratto fosse unicamente la societą, non potendo qualificarsi il socio come terzo beneficiario della prestazione ai sensi dell'art. 1411 c.c. - avendo tratto dalla stessa, al pił, un vantaggio di mero fatto -, né potendosi prospettare un effetto protettivo del contratto nei suoi confronti, difettando l'identitą del suo interesse rispetto a quello della societą stipulante).