Cassazione civile Sez. I sentenza n. 8204 del 29 aprile 2004

(5 massime)

(massima n. 1)

Il bilancio redatto dal commissario nominato in sostituzione degli organi ordinari di una società di assicurazioni a norma dell'art. 7 della legge 12 agosto 1982, n. 576 (Riforma della vigilanza sulle assicurazioni), come sostituito dall'art. 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 20, è comunque da considerare alla stregua di un atto societario, soggetto alle regole dettate dal legislatore per tal genere di rappresentazione contabile della realtà patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, con la conseguenza che esso è soggetto al corrispondente regime di impugnazione, pur con gli adattamenti necessariamente dovuti al fatto che detto bilancio non passa attraverso l'approvazione dell'assemblea dei soci. Da tanto deriva che il socio è legittimato a far accertare direttamente la nullità del bilancio per contrasto con le norme imperative destinate a disciplinarne la redazione, a tal fine promuovendo un'azione retta dai principi generali desumibili dal combinato disposto degli artt. 1324 e 1418 c.c.

(massima n. 2)

Il commissario liquidatore di società di assicurazioni designato dalla pubblica autorità, e di fatto insediato nella carica, ha il potere rappresentativo della società, e può pertanto costituirsi in giudizio ed esercitare i correlati poteri di impugnazione in nome e per conto della medesima, anche quando l'atto amministrativo di preposizione del detto commissario alla gestione della società, contestualmente posta in liquidazione coatta, sia giuridicamente inesistente, per essere stato emesso in totale carenza dei relativi poteri.

(massima n. 3)

L'art. 2427, primo comma, numero 16, c.c. il quale, in tema di contenuto della nota integrativa, prevede che essa deve indicare l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori è applicabile anche in tema di rappresentazione in bilancio dei compensi spettanti agli organi di una procedura commissariale disposta dall'ISVAP nei confronti di una società assicurativa, a nulla rilevando che i relativi compensi siano stati precedentemente decisi dai soci in assemblea, o derivino da una fonte diversa, giacché tale circostanza non fa venir meno in alcun modo l'esigenza informativa che la citata disposizione di legge intende salvaguardare.

(massima n. 4)

Per aversi giudicato implicito su una questione preliminare o pregiudiziale, come logica implicazione della decisione sul merito, è indispensabile che almeno un punto di merito sia coperto dal giudicato esplicito; quando, invece, l'impugnazione abbia investito la decisione in modo tale da impedire la formazione di ogni giudicato esplicito sul merito, viene meno il presupposto perché possa dirsi formato un giudicato implicito.

(massima n. 5)

Pur con gli eventuali adattamenti resi necessari dalla struttura in parte diversa dello stato patrimoniale e del conto economico, le società di assicurazioni non sono esonerate nel periodo anteriore all'entrata in vigore del D.L.vo 26 maggio 1997, n. 173 (Attuazione della direttiva 91/674/ CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione) dal rispetto delle disposizioni dettate dall'art. 2427 c.c. in tema di nota integrativa, ed in particolare da quelle destinate ad assicurare un adeguato livello di informazione ai lettori del bilancio, non essendo del resto sostenibile che il legislatore abbia inteso consentire un abbassamento di tale livello informativo proprio per le imprese la cui attività è naturalmente destinata a coinvolgere in più ampia misura anche interessi di terzi.

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