Cassazione civile Sez. I sentenza n. 10131 del 14 maggio 2005

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturale, il consenso del figlio che ha compiuto l'età di sedici anni, necessario (ex art. 273 c.c.) per promuovere o proseguire validamente l'azione, è configurabile come un requisito del diritto di azione, integratore della legittimazione ad agire del genitore, sostituto processuale del figlio minorenne. Detto consenso può sopravvenire in qualsiasi momento ed è necessario e sufficiente che sussista al momento della decisione; in mancanza, il giudice deve dichiarare, anche d'ufficio, l'improseguibilità del giudizio e non può pronunciare nel merito. Alla necessaria prestazione del consenso — che non può ritenersi validamente prestato dal sedicenne fuori dal processo, né può essere desunto da fatti e comportamenti estranei ad esso, come, ad esempio, dal mero fatto di «portare» il cognome del presunto padre naturale — non osta la circostanza che il figlio abbia raggiunto, nel corso del processo, la maggiore età, sempre che detto compimento non abbia prodotto l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 300 c.p.c., rendendo così necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ex minorenne.

(massima n. 2)

Nonostante il carattere «personalissimo» (ex art. 270 c.c.) dell'azione del figlio per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, la sostituzione processuale di lui da parte della persona esercente la potestà genitoriale (nel caso di specie, la madre) non cessa automaticamente allorquando lo stesso raggiunga la maggiore età, se tale circostanza non sia dichiarata in udienza o, comunque, portata a conoscenza delle altre parti mediante notifica (art. 300, primo comma, c.p.c.). Ove, peraltro, il figlio, che abbia compiuto diciotto anni nel corso del giudizio di appello, provveda ad impugnare personalmente con ricorso per cassazione, essendone legittimato, la relativa sentenza, non può concorrere, al riguardo, anche la legittimazione del genitore già esercente la potestà, il quale conserva una propria legittimazione a ricorrere in cassazione soltanto allorché il petitum consista in pretese di carattere economico accessorie alla dichiarazione giudiziale di genitura naturale.

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