(massima n. 1)
In caso di continuazione dell'attivitā di impresa del de cuius da parte degli eredi non si configura una mera comunione di godimento, ma, fino all'iscrizione nel registro delle imprese, una societā di fatto o irregolare, con conseguente responsabilitā solidale ed illimitata di tutti i soci ex art. 2297 c.c.; conseguentemente, se l'erede č convenuto in giudizio per il pagamento dei debiti sociali non quale socio di fatto, ma quale mero successore mortis causa del de cuius, va dichiarato il suo difetto di legittimazione passiva, perché - evocato in tale veste - egli nemmeno potrebbe far valere il beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale.