(massima n. 1)
In caso di discrasia tra i dati anagrafici del ricorrente e quelli indicati nel provvedimento impugnato, il giudicante deve procedere all'identificazione esatta del ricorrente sulla base degli strumenti previsti dalla normativa speciale sull'identificazione degli stranieri entrati irregolarmente in Italia (es. rilievi dattiloscopici), prima di dichiarare eventualmente inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione attiva.