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Articolo 1750 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Durata del contratto o recesso

Dispositivo dell'art. 1750 Codice Civile

(1)Il contratto di agenzia a tempo determinato che continui ad essere eseguito dalle parti successivamente alla scadenza del termine si trasforma in contratto a tempo indeterminato.

Se il contratto di agenzia è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere(2) dal contratto stesso dandone preavviso(3) all'altra entro un termine stabilito(4).

Il termine di preavviso non può comunque essere inferiore ad un mese per il primo anno di durata del contratto, a due mesi per il secondo anno iniziato, a tre mesi per il terzo anno iniziato, a quattro mesi per il quarto anno, a cinque mesi per il quinto anno e a sei mesi per il sesto anno e per tutti gli anni successivi.

Le parti possono concordare termini di preavviso di maggiore durata, ma il preponente non può osservare un termine inferiore a quello posto a carico dell'agente.

Salvo diverso accordo tra le parti, la scadenza del termine di preavviso deve coincidere con l'ultimo giorno del mese di calendario.

Note

(1) Articolo sostituito dall'art. 3 del D. lgs. 10 settembre 1991, n. 303, recante attuazione della direttiva 86/653/CEE relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti. Ai sensi dell'art. 6 comma 1 del medesimo provvedimento la disposizione in esame si applica ai contratti già in corso alla data del 1 gennaio 1990, a decorrere dal 1 gennaio 1994.
(2) Il recesso è, secondo la disciplina generale, esercitato mediante atto unilaterale (1373 c.c.). Inoltre, poichè operato in relazione ad un contratto di durata, esso non travolge le prestazioni già eseguite (1373, comma 2 c.c.).
(3) Il preavviso, insieme all'indennità (1751 c.c.), è volto a tutelare la posizione di colui che subisce il recesso.
(4) Si ritiene che il recesso possa essere esercitato anche se il contratto è a tempo determinato ma, in tal caso, chi lo subisce ha diritto al risarcimento del danno se esso viene esercitato senza giusta causa. Il danno (1223 c.c.) viene commisurato ai guadagni che la parte avrebbe potuto percepire se il contratto fosse giunto alla sua naturale scadenza.

Ratio Legis

Di regola il contratto di agenzia è a tempo indeterminato e ciò in quanto è strettamente connesso alla stabilità che caratterizza l'obbligazione del preponente (1742 c.c.) il quale, inoltre, grazie a tale stabilità riesce ad acquisire professionalità ed a creare una rete di clienti. La stipula a tempo indeterminato si comporta come un comune contratto di durata: è ammesso il recesso, in quanto il legislatore vede negativamente i vincoli senza termine alla libertà contrattuale, ma l'esercizio di esso deve essere fatto in modo da non pregiudicare troppo la posizione della controparte.
Se, invece, il contratto è a termine tale scelta non può rappresentare un espediente per diminuire le tutele dell'agente: pertanto, se esso viene eseguito anche dopo la scadenza diventa a tempo indeterminato.

Spiegazione dell'art. 1750 Codice Civile

La cessazione del rapporto a tempo determinato

Il codice non si occupa della cessazione del rapporto di agenzia a tempo determinato. Una norma espressa sarebbe stata superflua: il rapporto a tempo determinato cessa al termine stabilito senza obbligo di preavviso e d'indennità.
Se prima della scadenza del termine il contratto si risolve per colpa di uno dei contraenti, gli effetti della risoluzione si stabiliscono secondo i principi generali col risarcimento integrale del danno.


Il recesso dal contratto a tempo indeterminato

Per il contratto di agenzia a tempo indeterminato l'art. 1750 segue le direttive comuni a tutti i contratti a tempo indeterminato e principalmente quelle dei rapporti di lavoro.
Ciascuna delle parti può recedere dando il preavviso all'altra in mancanza di preavviso è dovuta una corrispondente indennità.
La durata del termine di preavviso non è indicata dal codice, stante la difficoltà di seguire un criterio uniforme per tutti i casi.
Nessuna distinzione è fatta circa l'ampiezza del preavviso in relazione alla durata del rapporto né è richiesto un minimo di durata di questo per l'esercizio della facoltà di recesso.
La durata del termine è stabilita dagli usi.
Il preavviso deve essere dato anche quando l'agente è una società.
In caso di proroga a scadenza fissa o a tempo indeterminato di contratto di agenzia a tempo determinato, deve stabilirsi caso per caso secondo le circostanze se il rapporto debba ritenersi a tempo determinato o indeterminato, accertando se il termine risulti apposto inizialmente o la proroga a scadenza fissa sia stata data per eludere la disposizione circa l'obbligatorietà del preavviso.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

723 Per quanto riguarda l'estinzione del rapporto di agenzia, vengono applicati i principii generali del contratto di lavoro (art. 1750 del c.c.); e così, in relazione al rapporto a tempo indeterminato, viene riconosciuto all'agente, oltre a un'indennità di preavviso, un'indennità di risoluzione, il cui fondamento si riallaccia all'indennità di anzianità prevista per il contratto di lavoro (art. 1751 del c.c.). Si giustifica l'estensione all'agente di una tutela identica a quella accordata al lavoratore, per la stabile collaborazione che l'agente presta all'impresa del preponente, di cui costituisce un vero e proprio ausiliario, anche se ha certi caratteri di autonomia che rendono inconfondibile la sua figura con quella di un impiegato. La singolare posizione dell'agente spiega i criteri che si sono seguiti nella disciplina dell'indennità, e che divergono alquanto dai criteri invalsi per i rapporti di lavoro subordinato. L'indennità si determina in base all'ammontare delle provvigioni liquidate all'agente nel corso dell'intero rapporto, e in misura proporzionale all'ammontare stesso; essa è dovuta anche per il caso di invalidità permanente e totale dell'agente. Nel caso di morte si devolve agli eredi e non ai congiunti viventi a carico.

Massime relative all'art. 1750 Codice Civile

Cass. civ. n. 30457/2021

In tema di rapporto di agenzia, l'istituto del preavviso concerne solo i rapporti a tempo indeterminato per i quali non è previsto il momento di cessazione del rapporto "inter partes"; in quelli a tempo determinato, invece, può essere proposta la domanda di risarcimento del danno da recesso "ante tempus" illegittimo. Il "petitum" delle due ipotesi, pur derivando da un fatto simile, è completamente diverso, sicché, proposta in primo grado la domanda di condanna al pagamento dell'indennità di preavviso, costituisce domanda nuova, inammissibile in appello, quella risarcitoria, senza che possa essere riqualificata del giudice nell'esercizio dei suoi poteri ufficiosi.

Cass. civ. n. 24478/2021

In tema di contratto di agenzia, l'art. 1750, comma 4, c.c., nel porre la regola inderogabile secondo cui i termini di preavviso devono essere gli stessi per le due parti del rapporto, esprime un precetto materiale che vieta pattuizioni che alterino la parità delle parti in materia di recesso, con la conseguenza che è nullo per frode alla legge (art. 1344 c.c.) il patto che contempli, in aggiunta all'obbligo di pagare l'indennità di mancato preavviso, una clausola penale che, in quanto eccessivamente onerosa, incida in maniera significativa sulla normale facoltà di recedere di una delle parti, limitandola fortemente.

Cass. civ. n. 22246/2021

In tema di cessazione del rapporto di agenzia, il recesso senza preavviso dell'impresa preponente è consentito nel caso in cui intervenga una causa che impedisca la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Pertanto, in caso di ricorso da parte dell'impresa preponente ad una clausola risolutiva espressa, che può ritenersi valida nei limiti in cui venga a giustificare un recesso "in tronco" attuato in situazioni concrete e con modalità a norma di legge o di accordi collettivi non legittimanti un recesso per giusta causa, il giudice deve comunque verificare anche che sussista un inadempimento dell'agente integrante giusta causa di recesso, tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del contratto, dell'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale e della gravità della condotta, da valutarsi in considerazione della diversità della posizione dell'agente rispetto a quella del lavoratore subordinato, in ragione del fatto che il rapporto di fiducia nel rapporto di agenzia assume maggiore intensità, stante la maggiore autonomia di gestione dell'attività.

Cass. civ. n. 14062/2021

In tema di contratto di agenzia, l'indennità sostitutiva del preavviso, spettante all'agente al momento della cessazione del rapporto, è assoggettata alla prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 5, c.c. e non all'ordinario termine decennale, in ragione dell'esigenza di evitare le difficoltà probatorie derivanti dall'eccessiva sopravvivenza dei diritti sorti in occasione della chiusura del rapporto.

Cass. civ. n. 10028/2021

Ai fini della legittimità del recesso nel rapporto di agenzia, il preponente non deve fare riferimento, fin dal momento della comunicazione del recesso stesso, a fatti specifici, essendo sufficiente che di essi l'agente sia a conoscenza anche "aliunde". (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata sul rilievo che gli addebiti, benché non indicati nella lettera di recesso, fossero noti all'agente, al quale, come risultava dagli atti di causa e dalle incontestate deduzioni della società, i predetti addebiti erano stati contestati).

Cass. civ. n. 16940/2018

Non è configurabile nell'ordinamento una regola generale di sistema che, nei rapporti contrattuali a durata indeterminata, imponga la concessione di un periodo di preavviso (ovvero la corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso stesso) in ogni caso di recesso di una delle parti, salvo che non si rinvenga una deroga convenzionale che preveda un siffatto obbligo per il recedente. (Nella specie, la S.C., in mancanza di previsione negoziale contemplante un obbligo di preavviso, o di indennità sostitutiva, per l'ipotesi di cessazione automatica del rapporto accessorio in conseguenza della risoluzione del rapporto principale di agenzia, ha cassato la sentenza di merito che, includendo nel computo dell'indennità sostituiva anche le provvigioni maturate dall'agente nel rapporto accessorio, aveva di fatto applicato a quest'ultimo la discipina dettata per quello di agenzia). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 01/06/2012).

Cass. civ. n. 1376/2018

Nel rapporto di agenzia, la regola dettata dall'art. 2119 c.c. deve essere applicata tenendo conto della diversa natura del rapporto rispetto a quello di lavoro subordinato nonché della diversa capacità di resistenza che le parti possono avere nell'economia complessiva dello stesso; in tale ambito, il giudizio circa la sussistenza, nel caso concreto, di una giusta causa di recesso deve essere compiuto dal giudice di merito, tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del contratto e dell'incidenza dell’inadempimento sull'equilibrio contrattuale, assumendo rilievo, in proposito, solo la sussistenza di un inadempimento colpevole e di non scarsa importanza che leda in misura considerevole l'interesse dell'agente, tanto da non consentire la prosecuzione, “anche provvisoria”, del rapporto.

Cass. civ. n. 3251/2017

In tema di contratto di agenzia, l'esercizio, da parte del preponente, della facoltà di recedere "ad nutum" dal rapporto, salvo il dovere del preavviso, non costituisce inadempimento contrattuale ma legittima esplicazione di un diritto potestativo, dal cui esercizio, pertanto, non deriva, di per sé, all'agente alcun danno risarcibile, atteso che il risarcimento del danno cui fa riferimento l'art. 1751, comma 4, c.c. è quello che si correla ad eventuali danni ulteriori da fatto illecito contrattuale o extracontrattuale.

Cass. civ. n. 19579/2016

In tema di rapporto di agenzia, il recesso dell'agente per giusta causa si converte, ove si accerti l'insussistenza di quest'ultima e salvo che non emerga una diversa volontà dell'agente medesimo, in un recesso senza preavviso, che determina la riespansione del diritto della controparte a percepire le previste indennità ed all'eventuale risarcimento del danno.

Cass. civ. n. 22285/2015

Nel contratto di agenzia, il recesso per giusta causa implica una valutazione della gravità della condotta correlata alla maggiore intensità del carattere fiduciario del rapporto, tanto da giustificare una divaricazione dal giudizio dato in sede disciplinare. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che ha riconosciuto la legittimità di un recesso per giusta causa di un titolare di agenzia che aveva inserito, nelle classi di merito di alcune polizze assicurative, autoattestazioni di rischio degli assicurati successivamente disconosciute dalle relative compagnie assicuratrici, benché tale condotta non fosse stata ritenuta rilevante nel procedimento disciplinare innanzi alla commissione Albo Agenti).

Cass. civ. n. 16487/2014

In tema di contratti di agenzia a tempo indeterminato, il termine di preavviso, ai sensi dell'art. 1750 cod. civ. (come sostituito dall'art. 3 del d.lgs. 10 settembre 1991, n. 303), non può essere inferiore ad un mese per ogni anno, o frazione di anno, di durata del contratto fino ad un massimo di sei mesi, poiché il legislatore italiano - come consentito dall'art. 15 della Direttiva del Consiglio CEE del 18 dicembre 1986, n. 86/653/CEE, ferma la tutela inderogabile per il primo triennio - ha previsto, anche per gli anni successivi al terzo, termini crescenti di quattro, cinque e sei mesi (rispettivamente per il quarto, il quinto, il sesto ed i successivi anni) non derogabili ad opera delle parti.

Cass. civ. n. 11728/2014

L'istituto del recesso per giusta causa, previsto dall'art. 2119, primo comma, cod. civ. in relazione al contratto di lavoro subordinato, è applicabile anche al contratto di agenzia, dovendosi tuttavia tener conto, per la valutazione della gravità della condotta, che in quest'ultimo ambito il rapporto di fiducia - in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell'attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali - assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato. Ne consegue che, ai fini della legittimità del recesso, è sufficiente un fatto di minore consistenza, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente e correttamente motivata. (Nella specie la Corte ha ritenuto correttamente accertata la sussistenza della giusta causa di recesso dell'agente, in ragione del mancato pagamento di provvigioni relative ad uno specifico ordine, ricevuto direttamente dal preponente, ma da terzi rientranti nella zona di esclusiva dell'agente e che quest'ultimo aveva in precedenza acquisito come clienti).

Cass. civ. n. 24776/2013

In materia di rapporto d'agenzia, l'indennità sostitutiva prevista in caso di recesso unilaterale dal rapporto senza preavviso ha una funzione indennitaria, quale rimedio contro la mera eventualità di mancato rinvenimento di nuova occupazione, nonché di tutela della parte che subisce l'improvvisa interruzione del rapporto, attenuandone le conseguenze, dovendosi ritenere che, ove il recesso sia subito dal lavoratore, la stessa si sostanzi non solo nel consentirgli la ricerca di un'altra possibilità di lavoro, ma anche di permettergli di organizzare la propria esistenza nell'imminenza del fatto "traumatico" della cessazione del rapporto, non geneticamente prevista e non a lui dovuta. Ne consegue che il lavoratore ha diritto all'indennità anche nel caso in cui, dopo il licenziamento, trovi immediatamente un'altra occupazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ininfluente che, dopo il recesso senza preavviso da parte del preponente in dipendenza della cessione dell'impresa, l'agente avesse sottoscritto, dopo nove giorni, un nuovo contratto di collaborazione con il cessionario, rilevando, tra l'altro, che se il lavoratore avesse avuto il tempo di preavviso di sei mesi previsto per legge avrebbe potuto cercare soluzioni anche più vantaggiose).

Cass. civ. n. 4149/2012

In tema di contratto di agenzia, la mancata concessione del termine di preavviso, ovvero la concessione di un termine inferiore a quello dovuto, non travolge né rende invalido il recesso come manifestazione di volontà di porre fine al rapporto; in tale caso, infatti, la clausola nulla viene sostituita di diritto dalla norma imperativa che impone la concessione del preavviso (art. 1419, secondo comma, c.c.).

Cass. civ. n. 26830/2011

Costituisce giusta causa di recesso del preponente dal contratto di agenzia l'evento, imputabile all'agente, dipendente dal fatto illecito di un terzo, atteso che nell'ambito della responsabilità contrattuale il fatto del terzo, pur riconducibile al caso fortuito, in tanto può valere quale causa di esonero del debitore da responsabilità ex art. 1218 c.c., in quanto renda impossibile l'adempimento consistendo in una forza esterna, improvvisa ed imprevedibile, tale da neutralizzare la diligenza del debitore. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto legittimo il recesso di una società di assicurazioni dal rapporto di agenzia con un agente, essendo questi a conoscenza dell'illecita condotta di un terzo - con il quale aveva contratto debiti usurari - che, operando direttamente sul conto corrente bancario relativo alla gestione dell'agenzia assicurativa, aveva causato il mancato versamento di rimesse per un rilevante importo).

Cass. civ. n. 10934/2011

In tema di cessazione del rapporto di agenzia, il recesso senza preavviso dell'impresa preponente - secondo la disciplina del codice civile prima delle modifiche introdotte, in attuazione della direttiva comunitaria 86/653/CE del 18 dicembre 1986, dal d.l.vo n. 303 del 1991, non applicabile prima del 1° gennaio 1994 ai rapporti già in corso alla data del 1° gennaio 1990 - è consentito nel caso in cui intervenga una causa che impedisca la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Pertanto, in caso di ricorso da parte dell'impresa preponente ad una clausola risolutiva espressa, che può ritenersi valida nei limiti in cui venga a giustificare un recesso in tronco attuato in situazioni concrete e con modalità a norma di legge o di accordi collettivi non legittimanti un recesso per giusta causa, il giudice deve verificare anche che sussista un inadempimento dell'agente integrante giusta causa di recesso.

Cass. civ. n. 9779/2011

Costituisce giusta causa di recesso del preponente dal contratto di agenzia stipulato con una società di capitali la circostanza che uno dei soci di quest'ultima, in grado di influenzarne la condotta, abbia tenuto un comportamento riprovevole tale da minare la fiducia del preponente, a nulla rilevando che tale condotta sia stata tenuta nell'ambito di un diverso rapporto di agenzia, direttamente intercorrente tra il socio ed il preponente, giacché la giusta causa di recesso dipende dalla violazione del dovere di correttezza dell'agente, il quale è tenuto a mantenere la propria organizzazione aziendale al riparo dall'ingerenza del soggetto che ha mostrato, sia pure in altro contesto, di non essere affidabile. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito con la quale era stato ritenuto legittimo il recesso di una società di assicurazioni dal rapporto di agenzia con una società uno dei cui soci, quando era anch'egli agente della medesima società, aveva sottratto denari a lui affidati dai clienti per un rilevantissimo importo).

Cass. civ. n. 7019/2011

Ai fini della legittimità del recesso nel rapporto di agenzia, il preponente non deve fare riferimento, fin dal momento della comunicazione del recesso, a fatti specifici, essendo sufficiente che di essi l'agente sia a conoscenza anche "aliunde" o che essi siano, in caso di controversia, dedotti e correlativamente accertati dal giudice. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto gli addebiti noti all'agente in considerazione della corrispondenza intercorsa tra le parti).

Cass. civ. n. 3869/2011

Al fine di stabilire se lo scioglimento del contratto di agenzia sia avvenuto per fatto imputabile al preponente o all'agente può essere utilizzato per analogia il concetto di giusta causa previsto per il lavoro subordinato, pur nella diversità delle rispettive prestazioni e della configurazione giuridica, e il relativo giudizio costituisce valutazione rimessa al giudice di merito e incensurabile in sede di legittimità ove sorretto da adeguata e logica motivazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva adeguatamente valutato gli addebiti contestati all'agente - consistenti nell'avere emesso polizze auto su diverse piazze italiane non perfezionate, né registrate, né talvolta rinvenute presso l'agenzia preponente - ed aveva ritenuto che la gravità degli stessi avesse fatto venir meno il rapporto fiduciario e giustificato la risoluzione del rapporto).

Cass. civ. n. 3595/2011

In tema di rapporto di agenzia, l'istituto del preavviso riguarda unicamente il recesso dal contratto di agenzia a tempo indeterminato, e non può essere esteso al contratto di agenzia a tempo determinato, ancorché, in mancanza di allegazione e prova della loro simulazione, si siano succeduti, senza soluzione di continuità, più contratti a termine.

Cass. civ. n. 21279/2010

Nel contratto di agenzia, analogamente a quanto previsto nei rapporti di lavoro privi di stabilità, ove non ricorra l'ipotesi della giusta causa, la parte che recede è obbligata a darne preavviso nel termine stabilito ai sensi dell'art. 1750 c.c. rimanendo tenuta, in caso di mancato preavviso, al risarcimento del danno derivante da tale omissione. Tuttavia, come per gli altri rapporti di lavoro privi della stabilità reale od obbligatoria, deve escludersi, in linea generale, la configurabilità di altri danni risarcibili, poiché la risoluzione del rapporto costituisce esplicazione di un diritto potestativo delle parti, salva l'ipotesi del cosiddetto licenziamento ingiurioso, ravvisabile non in ogni caso di infondatezza degli addebiti di natura disciplinare o d'insussistenza dell'inadempimento posto a base del recesso ma soltanto in presenza di una particolare offensività e non funzionalità delle espressioni usate dal datore di lavoro o da eventuali forme ingiustificate e lesive di pubblicità date al provvedimento.

Cass. civ. n. 19508/2009

In materia di rapporto di agenzia, l'identità dei presupposti tra l'indennità suppletiva di clientela, spettante all'agente ai sensi dell'art. 11 dell'A.E.C., e quella di mancato preavviso, comporta il diritto dell'agente, in caso di spettanza di quest'ultima, alla percezione anche dell'altra, finalizzata al compenso indennitario del particolare pregiudizio, diverso da quello della mancata percezione delle provvigioni durante il periodo di virtuale preavviso, derivante dalla perdita della clientela procurata al preponente nell'ambito del rapporto di agenzia. (Nella specie, la S.C., ha ritenuto erronea e contraddittoria la decisione della corte territoriale che, pur riconoscendo in base alla fictio juris stabilita dalla norma collettiva per effetto delle variazioni del rapporto stabilite dal preponente e tempestivamente non accettate dall'agente, il diritto all'indennità di mancato preavviso, aveva poi negato il diritto all'indennità suppletiva di clientela nonostante la detta fictio stabilisse che in tale eventualità la comunicazione del preponente avrebbe costituito "preavviso per la risoluzione del rapporto di agenzia, ad iniziativa della casa mandante"). 

Cass. civ. n. 20497/2008

Il recesso per giusta causa previsto dall'art. 2119 c.c. si applica anche al contratto di agenzia purché vi sia un'inadempienza imputabile all'agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Non è, quindi, idonea a concretare detta inadempienza la sospensione dell'esecuzione della prestazione operata dall'agente che si trovi in stato di detenzione in carcere, non sussistendo in tal caso il requisito indispensabile dell'imputabilità dell'inadempimento. 

Cass. civ. n. 14771/2008

In tema di rapporto di agenzia, il collegamento economico-funzionale fra imprese (nel caso di specie, società di assicurazione) facenti parte dello stesso gruppo pur non realizzando un'unitaria soggettività giuridica, né essendo sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti al rapporto costituito con una società si estendano anche alle altre determina una convergenza di interessi economici; tale per cui, ove l'agente abbia in atto una pluralità di distinti rapporti con le singole società collegate, il verificarsi di un evento interruttivo del rapporto fiduciario tra l'agente ed una delle stesse è idoneo a determinare la cessazione della fiducia anche con riguardo agli altri rapporti ed a legittimare, conseguentemente; il recesso dai contratti conclusi con l'agente.

L'istituto del recesso per giusta causa, previsto dall'art. 2119, primo comma, c.c., in relazione al contratto di lavoro subordinato, è applicabile anche al contratto di agenzia, dovendosi tuttavia tener conto, per la valutazione della gravità della condotta; che in quest'ultimo ambito il rapporto di fiducia in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell'attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato; ne consegue che, ai fini della legittimità del recesso, è sufficiente un fatto di minore consistenza (nella specie, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha ritenuto adeguatamente motivata la lesione del rapporto fiduciario attesa la stipulazione, da parte dell'agente, di due polizze sulla base di false attestazioni dello stato di rischio, in violazione delle disposizioni sulle verifiche da effettuare già diramate dalla società).

Cass. civ. n. 21445/2007

La cessione d'azienda, che nel rapporto di agenzia è sussumibile nella fattispecie legale di cui all'art. 2558 c.c., può integrare una giusta causa di recesso dell'agente dal contratto di agenzia se il cessionario non offre una sufficiente garanzia del regolare adempimento delle obbligazioni derivanti dalla prosecuzione del rapporto di durata — tanto più se relative ad importi già maturati, ma non ancora esigibili, come quelli dell'indennità da corrispondere alla fine del rapporto — e, più in generale, della regolare prosecuzione dell'attività dell'azienda cui è connessa l'attività dell'agente medesimo. (Nella specie, l'agente era receduto per giusta causa dal contratto di agenzia adducendo che la società cessionaria del sottostante rapporto, secondo le risultanze del relativo bilancio e dell'allegata relazione del collegio sindacale, non mostrava di offrire sufficienti garanzie di solvibilità e di consistenza economica e patrimoniale; la sentenza di merito che, pretermettendo l'esame della predetta documentazione, aveva escluso la sussistenza della giusta causa di recesso è stata cassata per insufficienza della motivazione dalla S.C., che ha enunciato l'anzidetto principio di diritto).

Cass. civ. n. 24274/2006

In tema di contratto di agenzia, l'art. 1750, comma quarto, c.c., nel porre la regola inderogabile secondo cui i termini di preavviso devono essere gli stessi per le due parti del rapporto, esprime un precetto materiale che vieta pattuizioni che alterino la parità delle parti in materia di recesso, con la conseguenza che è nullo per frode a detto precetto (art. 1344 c.c.) il patto che contempli, in aggiunta all'obbligo di pagare l'indennità di mancato preavviso, una clausola penale a carico del solo agente che si renda inadempiente all'obbligo di dare preavviso.

Cass. civ. n. 19678/2005

Nel contratto di agenzia, pur nella sostanziale diversità delle rispettive prestazioni e della relativa configurazione giuridica, per stabilire se lo scioglimento del contratto stesso sia avvenuto o non per un fatto imputabile al preponente o all'agente, tale da impedire la possibilità di prosecuzione anche temporanea del rapporto, può essere utilizzato il concetto di giusta causa di cui all'art. 2119 c.c., previsto per il lavoro subordinato. In particolare, con riferimento al recesso dell'agente, la giusta causa può essere identificata solo con l'inadempimento, colpevole e non di scarsa importanza, del preponente, che leda in misura considerevole l'interesse del primo. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la sussistenza di una giusta causa di recesso per l'agente nella riduzione delle provvigioni, decisa unilateralmente dal preponente, e l'introduzione di un nuovo sistema informatico che i promotori avrebbero dovuto utilizzare a partire dall'anno successivo, attesa la scarsa incidenza della riduzione della misura delle provvigioni nell'economia complessiva del rapporto e il notevole spazio di tempo intercorso tra la riduzione e la prima reazione, ad oltre sette mesi dalla comunicazione, per confermare che l'inadempimento incompatibile era pienamente compatibile con la sia pur provvisoria prosecuzione della relazione contrattuale).

Cass. civ. n. 23455/2004

In assenza di un'espressa previsione relativa alla possibilità di recedere senza preavviso dal rapporto di agenzia, per lo stesso trova applicazione in via analogica l'istituto del recesso per giusta causa di cui all'art. 2119 c.c., che comporta anche il riconoscimento del diritto dell'agente recedente all'indennità sostitutiva del preavviso, nonché dell'indennità sostitutiva di clientela prevista dagli accordi economici collettivi per la fattispecie di estinzione del rapporto su iniziativa del preponente, data rassimilabilità di tale caso a quello del recesso dell'agente per giusta causa, sostanzialmente dovuto al comportamento del preponente stesso.

Cass. civ. n. 10179/2004

In materia di contratto di agenzia, gli artt. 1750 e 1751 c.c., anche nel nuovo testo introdotto dagli art. 3 e 4 del D.L.vo 10 settembre 1991 n. 303, attuativo della Direttiva CEE n. 653 del 1986, attribuiscono espressamente a ciascuna delle parti il potere di libero recesso dal contratto a tempo indeterminato, con il solo obbligo del preavviso, disciplinando le rispettive obbligazioni conseguenti alla cessazione del rapporto; deve escludersi, pertanto, in assenza di qualunque riferimento alla giustificazione del recesso, che la nuova formulazione, pur nell'ambito dell'attuazione della predetta direttiva, abbia introdotto un regime di stabilità reale od obbligatoria del rapporto, né tale interpretazione della normativa richiamata pone dubbi di legittimità costituzionale, ove si consideri che finanche per i lavoratori subordinati — indubbiamente meritevoli di una tutela più incisiva rispetto ai lavoratori autonomi — la Corte costituzionale ha ritenuto ammissibile la previsione del recesso ad nutum (sent. n. 2 del 1986 e n. 225 del 1994), precisando altresì che le norme di tutela contro i licenziamenti illegittimi non rientrano nel novero di quelle a contenuto costituzionalmente vincolato.

Cass. civ. n. 12629/2003

In materia di contratto di agenzia, gli artt. 1750 e 1751 c.c., anche nel nuovo testo introdotto dagli artt. 3 e 4, D.L.vo 10 settembre 1991, n. 303, attuativo della Direttiva CEE n. 653 del 1986, attribuiscono espressamente a ciascuna delle parti il potere di libero recesso dal contratto a tempo indeterminato, con il solo obbligo del preavviso, disciplinando le rispettive obbligazioni conseguenti alla cessazione del rapporto; deve escludersi, pertanto, in assenza di qualunque riferimento alla giustificazione del recesso, che la nuova formulazione, pur nell'ambito dell'attuazione della predetta Direttiva che ha indubbiamente accresciuto i livelli di garanzia per l'agente, abbia introdotto un regime di stabilità reale od obbligatoria del rapporto.

Cass. civ. n. 11791/2002

La mancata concessione del termine di preavviso, ovvero la concessione di un termine inferiore a quello dovuto, non travolge né rende invalido il recesso come manifestazione di volontà di porre fine al rapporto; in tale caso, infatti, la clausola nulla viene sostituita di diritto dalla norma imperativa che impone la concessione del preavviso (art. 1419, secondo comma, c.c.).

Cass. civ. n. 9317/2002

In tema di contratto di agenzia, poiché l'esercizio, da parte del preponente, della facoltà di recedere ad nutum dal rapporto, salvo il dovere del preavviso, non costituisce inadempimento contrattuale, il danno derivante all'agente dal recesso non è risarcibile.

Cass. civ. n. 15661/2001

La giusta causa di recesso dal rapporto di agenzia costituisce un'ipotesi normativa che è desumibile per analogia dalla norma sul licenziamento per giusta causa nel lavoro subordinato (come ora confermato dall'art. 1751 c.c., che, nel testo di cui all'art. 3 D.L.vo 10 settembre 1991, n. 303, parla — ai fini dell'esclusione del diritto all'indennità di cessazione del rapporto — di «inadempienza imputabile all'agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto»), salva la necessità di tenere conto della specificità delle varie situazioni. Detta ipotesi normativa, non diversamente da quella relativa al lavoro subordinato, è caratterizzata da una certa genericità e richiede di essere adeguatamente interpretata in sede applicativa in correlazione allo specifico tipo di situazione oggetto di esame, senza peraltro che in genere (e, particolarmente, se non sono in questione fatti di evidente gravità o tenuità), il livello di specificazione interpretativa possa consentire univocamente e, per così dire meccanicamente, la qualificazione giuridica della vicenda oggetto di giudizio che sia stata accertata in termini puramente fattuali; ne consegue che il giudizio di fatto, ai fini della sussunzione della fattispecie concreta nell'ipotesi normativa, si deve (in genere) colorare di più o meno consistenti aspetti valutativi, funzionali alla sua qualificazione in termini legali. Tali valutazioni spettano al giudice di merito, ma, ai fini del loro controllo in sede di legittimità, devono essere sorrette da un'adeguata motivazione, cosi che ne sia desumibile la congruità logica e la correttezza giuridica, sulla base di un accertamento sufficientemente specifico degli elementi strettamente fattuali della fattispecie, e della individuabilità dei criteri di carattere generale ispiratori del giudizio di tipo valutativo.

Cass. civ. n. 3925/2001

In tema di rapporto di agenzia, l'esercizio legittimo, da parte della società preponente, del potere di recesso ad nutum non integra gli estremi del comportamento in violazione degli obblighi di correttezza, anche se il recesso stesso abbia comportato dei danni per l'agente, poiché, nel detto rapporto, la violazione delle norme di correttezza presuppone un abuso del potere di recesso ad nutum da parte del soggetto preponente, ovvero un affidamento incolpevole dell'agente.

Cass. civ. n. 14436/2000

Nell'ambito del rapporto di agenzia, all'autonomia delle parti è dato di derogare convenzionalmente alla disciplina legale del recesso, anche riguardo al preavviso, come può avvenire in generale per i rapporti contrattuali a durata indeterminata (escluso il rapporto di lavoro subordinato, ex art. 2118 c.c.); pertanto, può anche essere contrattualmente ridotta la durata del preavviso fino, al limite, ad escluderne la necessità.

Cass. civ. n. 7986/2000

In mancanza di esplicita pattuizione in ordine alla possibilità di recedere senza preavviso dal rapporto di agenzia, per esso trova applicazione l'istituto del recesso per giusta causa, valutata questa secondo i criteri di cui all'art. 21.19 c.c., attesa l'evidente analogia del recesso del preponente senza preavviso dal rapporto di agenzia con il licenziamento in tronco intimato dal datore nel rapporto di lavoro subordinato; pertanto, anche per il rapporto d'agenzia la validità del recesso del proponente può ritenersi sussistente solo in presenza di violazione di doveri fondamentali dell'agente. (Nella specie, la sentenza di merito, confermata dalla Suprema Corte, aveva escluso la legittimità del recesso del preponente ritenendo non essenziali gli obblighi non adempiuti dall'agente, quali la partecipazione ad una riunione indetta dal preponente e la tempestiva produzione di resoconti e programmi di visita ai clienti). 

Cass. civ. n. 5467/2000

L'agente ha la facoltà di recedere «per giusta causa», con effetto immediato e diritto all'indennità sostitutiva del preavviso, in caso di comportamenti del preponente che non consentano la prosecuzione neanche temporanea del rapporto - secondo una disciplina corrispondente a quella dettata dall'art. 2119 c.c. per il lavoro subordinato — in applicazione di principi generali in materia di recesso nei rapporti continuativi. 

Cass. civ. n. 3738/2000

Al rapporto di agenzia è applicabile, in analogia con le disposizioni previste per il rapporto di lavoro subordinato, l'istituto del recesso per giusta causa; tuttavia, al fine di valutare l'inadempimento del lavoratore, occorre anche aver riguardo alla sostanziale diversità delle prestazioni nei due contratti, giacché l'obbligazione del dipendente nel contratto di lavoro subordinato è configurabile come obbligazione di «mezzi», mentre quella dell'agente è configurabile come obbligazione di risultato, onde, nei due casi, l'inadempimento del lavoratore è diversamente apprezzabile; la relativa valutazione costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito e incensurabile in sede di legittimità se sostenuto da motivazione congrua.

Cass. civ. n. 3084/2000

Al rapporto di agenzia si applica l'istituto del recesso per giusta causa, previsto dall'art. 2119 c.c., stante l'evidente analogia che sussiste tra la disciplina del recesso nel contratto di agenzia e quello dello scioglimento del rapporto di lavoro subordinato, fondati entrambi sull'elemento fiduciario; pertanto, il concetto di giusta causa di cui all'art. 2119 c.c. può essere utilizzato, pur nella sostanziale diversità delle rispettive prestazioni e della configurazione giuridica dei due contratti, per stabilire se lo scioglimento del contratto di agenzia sia avvenuto o non per un fatto imputabile all'agente, tale da precludere la possibilità di prosecuzione anche temporanea del rapporto. Tuttavia, ai fini della legittimità del recesso nel rapporto di agenzia, il preponente non deve fare riferimento — fin dal momento della comunicazione del recesso — a fatti specifici, essendo, al contrario, sufficiente che di essi l'agente sia a conoscenza anche aliunde o che essi siano — in caso di controversia — dedotti e correlativamente accertati dal giudice.

Cass. civ. n. 3898/1999

Nel rapporto di agenzia, così come nel rapporto di lavoro subordinato, attesa l'analogia tra i due rapporti, entrambi fondati sull'elemento fiduciario, la necessità di immediata, seppure sommaria, contestazione delle ragioni poste a base del recesso per giusta causa, con conseguente preclusione della successiva deduzione di fatti diversi da quelli contestati, opera solo con riferimento al recesso del preponente (o del datore di lavoro), mentre nessuna formalità di comunicazione delle relative ragioni è necessaria in caso di recesso per giusta causa dell'agente (o del lavoratore), con la conseguenza che, al fine di valutare la sussistenza della giusta causa del recesso (e perciò il diritto dell'agente all'indennità di mancato preavviso), può tenersi conto anche di comportamenti ulteriori rispetto a quelli eventualmente lamentati nell'atto di recesso.

Cass. civ. n. 845/1999

Nell'applicare, nell'ambito del rapporto di agenzia, la regola sul recesso per giusta causa dettata dall'art. 2119 c.c. in relazione al rapporto di lavoro, l'apprezzamento circa la sussistenza nel caso concreto di una giusta causa - cioè di un evento che non consenta la prosecuzione «anche provvisoria» del rapporto - deve essere compiuto dal giudice di merito tenendo conto della diversa natura dei rapporti e della diversa capacità di resistenza che le parti possono avere nell'economia complessiva dello specifico rapporto; in articolare, mentre l'inadempimento dell'obbligazione retributiva da parte del datore di lavoro può assumere di per sé, ove non dei tutto accidentale o di breve durata, una gravità sufficiente a giustificare le dimissioni per giusta causa del lavoratore, nel rapporto di agenzia la gravità dell'inadempimento dell'obbligazione corrispettiva da parte del preponente va commisurata in proporzione alle complessive dimensioni economiche del rapporto e all'incidenza del medesimo inadempimento sull'equilibrio contrattuale costituito dalle parti, cosicché, a giustificare un recesso senza preavviso dell'agente, è richiesto un inadempimento colpevole e di non scarsa importanza che leda in misura considerevole l'interesse dell'agente medesimo.

Cass. civ. n. 10566/1997

Nel rapporto di agenzia, nel caso in cui, a seguito del recesso dell'impresa mandante, il periodo di preavviso sia in parte lavorato e in parte sostituito dalla relativa indennità, è fornita di motivazione conforme alla legge (art. 1750, comma secondo, c.c.), e logica in relazione al tenore delle previsioni dell'accordo economico collettivo applicabile al rapporto, la quantificazione della indennità sostitutiva del preavviso sulla base delle provvigioni maturate non già nell'anno anteriore a quello del recesso o della comunicazione del mandante volta a porre un termine al periodo di preavviso lavorato, ma nell'anno anteriore a quello della data di cessazione delle prestazioni (nella specie nell'anno 1988, il periodo lavorato del preavviso essendo perdurato fino al 2 gennaio 1989).

Cass. civ. n. 1434/1993

Il principio della necessità della contestazione immediata, sia pure sommaria, delle ragioni poste, a base del recesso per giusta causa, con la conseguente preclusione di dedurre successivamente fatti diversi da quelli contestati, opera sia per il rapporto di lavoro subordinato che per quello di agenzia - data l'analogia dei due rapporti (fondati entrambi sulla fiducia) - ma in relazione solo al recesso del datore di lavoro e del preponente, mentre il recesso per giusta causa (con conseguente diritto all'indennità per mancato preavviso) del lavoratore o dell'agente non è invece condizionato ad alcuna formalità di comunicazione delle relative ragioni, sicché, a tal fine, può tenersi conto anche di comportamenti (del datore di lavoro o del preponente) ulteriori rispetto a quelli lamentati nell'atto di recesso (del lavoratore o dell'agente).

Cass. civ. n. 100/1991

La regola dettata dall'art. 157 c.p.c., secondo cui la nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, è propria della materia processuale ma è estranea alla materia sostanziale, nella quale l'azione è concessa anche a chi abbia partecipato alla stipulazione del contratto nullo. In tema di contratto di agenzia, la sostanziale diversità, per natura ed effetti, fra il recesso - il quale consiste in una dichiarazione unilaterale ricettizia, volta a far cessare il rapporto a tempo indeterminato, che non richiede accettazione della controparte e produce effetto solo che quest'ultima ne abbia avuto conoscenza (salvo, ex art. 1350 c.c., l'obbligo della parte recedente di dare il prescritto preavviso o di corrispondere l'indennità sostitutiva) - e la risoluzione consensuale - che è invece un negozio bilaterale volto a porre fine al vincolo contrattuale (art. 1372 c.c.) - comporta che la prescrizione dell'uso della forma scritta (nella specie, raccomandata con ricevuta di ritorno e preavviso di trenta giorni), pattuita per l'esercizio del recesso, non è estensibile all'ipotesi di risoluzione per mutuo consenso, la cui manifestazione di volontà non solo non è soggetta ad alcuna prescrizione di forma, che non risulti previamente pattuita con specifico riferimento al negozio in questione, ma può anche implicitamente desumersi dal comportamento delle parti che concordemente cessino di dare ulteriore corso alle prestazioni reciproche.

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Consulenze legali
relative all'articolo 1750 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

G.P. chiede
sabato 09/10/2021 - Veneto
“Una società S.r.l. con attività di agenzia all'estero nel settore delle macchine e linee per la mangimistica e la produzione di pellets ha stipulato il 4 luglio 2007 un contratto di agenzia con durata fino al 31 dicembre 2008 con rinnovo automatico di anno in anno salvo disdetta da notificarsi entro tre mesi prima della scadenza.
In data 20 settembre 2021 con PEC arrivata il 29 settembre è stata data disdetta ai sensi dell'art. 6 che prevede tre mesi di preavviso.
Domanda: in base all'art. 1750 C.C il preavviso dovrebbe essere pari ad 1 mese per ogni anno di contratto oppure questa interpretazione è sbagliata?

Distinti saluti”
Consulenza legale i 19/10/2021
I termini minimi di preavviso previsti dall’art. 1750 c.c. si riferiscono al contratto di agenzia a tempo indeterminato.

Per quanto riguarda la cessazione del rapporto di agenzia a tempo determinato non vi è una norma espressa, in quanto sarebbe stata superflua: il rapporto a tempo determinato cessa al termine stabilito.

Se prima della scadenza del termine il contratto si risolve per colpa di uno dei contraenti, gli effetti della risoluzione si stabiliscono secondo i principi generali col risarcimento integrale del danno.

Anche la giurisprudenza si è pronunciata sull’argomento, affermando che “In tema di rapporto di agenzia, l'istituto del preavviso riguarda unicamente il recesso dal contratto di agenzia a tempo indeterminato, e non può essere esteso al contratto di agenzia a tempo determinato, ancorchè, in mancanza di allegazione e prova della loro simulazione, si siano succeduti, senza soluzione di continuità, più contratti a termine” (Cass. n. 3595/2011).

È pertanto legittima la clausola di tacita rinnovazione "di anno in anno salvo disdetta" del rapporto di agenzia, senza che dalla reiterata rinnovazione del contratto a termine possa trarsi la conseguenza di un unico contratto di agenzia a tempo indeterminato; nell'ipotesi di rinnovo automatico del contratto per mancato invio della disdetta e di successivo recesso ingiustificato "ante tempus" del preponente dal rapporto, l'agente ha diritto non all'indennità sostitutiva del preavviso, ma al risarcimento del danno derivante da detto recesso”(Cass. n.7426/1992, Cass. 9777/2013).

L’art. 6 del contratto trasmesso prevede che la disdetta debba essere inviata entro tre mesi prima della scadenza.
Considerato che la prossima scadenza del contratto dovrebbe essere il 31 dicembre, la disdetta è stata inviata nei termini contrattuali.


F. M. S. chiede
giovedì 03/12/2020 - Lombardia
“Ricerca sentenze con oggetto "Contratto di Agenzia" con conclusione favorevole per l'agente
Punti di interesse:
- Sentenze emesse dalla giudice Ilaria G.
- Abuso della posizione dominante
- Stillicidio di variazioni provvigionali
- Sentenze con conclusione non in linea con i pareri espressi nella CTU
- Recesso per giusta causa da parte dell'agente”
Consulenza legale i 22/12/2020
Giusta causa di recesso in tema di agenzia
L'istituto del recesso per giusta causa, previsto dall'art. 2119, primo comma, cod. civ. in relazione al contratto di lavoro subordinato, è applicabile anche al contratto di agenzia, dovendosi tuttavia tener conto, per la valutazione della gravità della condotta, che in quest'ultimo ambito il rapporto di fiducia - in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell'attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali - assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato. Ne consegue che, ai fini della legittimità del recesso, è sufficiente un fatto di minore consistenza, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente e correttamente motivata. Nella specie la Corte ha ritenuto correttamente accertata la sussistenza della giusta causa di recesso dell'agente, in ragione del mancato pagamento di provvigioni relative ad uno specifico ordine, ricevuto direttamente dal preponente, ma da terzi rientranti nella zona di esclusiva dell'agente e che quest'ultimo aveva in precedenza acquisito come clienti (Cass. n.11728/2014; in tal senso anche Cass. n. 11971/2016; Cass. 23331/2018; Corte d’Appello di Milano, n. 1839/2017; Corte d’Appello di Roma, n. 4395/2018).

La violazione degli obblighi di correttezza e buona fede nei confronti dell’agente può configurare, in base alla gravità delle circostanze, una giusta causa di scioglimento dello stesso rapporto di agenzia, in applicazione analogica dell’articolo 2119 c.c., con il consequenziale diritto dell’agente recedente all’indennità prevista dall’articolo 1751 c.c. in caso di cessazione del rapporto (Cass. 12 ottobre 2007, n. 21445; Cass. n. 19300/2015; Corte d’Appello di Roma, n. 4395/2018).

Nella causa di cui alla sentenza n. 17770/2016, la Cassazione ha confermato la sentenza della Corte d’Appello di Torino in cui si affermava la legittimità del recesso per giusta causa dell’agente giustificato da variazioni apportate dalla mandante all’entità delle provvigioni, all'elenco della clientela, alle zone geografiche, agli elementi essenziali del sinallagma, in violazione degli obblighi di correttezza e buona fede. Secondo la Corte d’Appello, non rilevava in senso contrario il fatto che le variazioni fossero state accettate dall'agente poiché non era in questione la validità della variazione ma la valutazione complessiva della condotta della preponente.

La sensibile riduzione della misura delle provvigioni costituisce giusta causa di recesso per l'agente e determina pertanto il diritto di questi al preavviso in applicazione dell'art. 2119 c.c.; a tal fine il requisito dell'immediatezza deve essere inteso in senso relativo. (Corte d'appello Milano 4/12/2003, Pres. ed Est. Mannacio, in D&L 2004, con nota di Paola Natale "Variazione delle provvigioni e giusta causa di recesso dell'agente", 143).

Costituisce giusta causa di recesso per l'agente - e determina pertanto il diritto di questi al preavviso in applicazione dell'art. 2119 c.c. - il comportamento del preponente espresso in una serie di condotte reiterate nel tempo e consiste nell'occultamento delle provvigioni e nell'invio di documentazione incompleta. (Trib. Firenze 23/10/2001, Est. Bronzini, in D&L 2002, 732, con nota di Filippo Pirelli, "Rapporto di agenzia e giusta causa di recesso dell'agente").

La regola dettata dall'art. 2119 cod. civ. in relazione al rapporto di lavoro deve essere applicata, nell'ambito del rapporto di agenzia, tenendo conto della diversa natura dei rapporti e della diversa capacità di resistenza che le parti possono avere nell'economia complessiva dello specifico rapporto. L'apprezzamento circa la sussistenza nel caso concreto di una giusta causa - cioè di un evento che non consenta la prosecuzione "anche provvisoria" del rapporto - deve essere compiuto dal giudice di merito tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del rapporto e dell'incidenza del medesimo inadempimento sull'equilibrio contrattuale costituito dalle ,parti. Se nel rapporto di lavoro l'inadempimento dell'obbligazione retributiva da parte del datore di lavoro può assumere di per sé, ove non del tutto accidentale o di breve durata, una gravità sufficiente a giustificare le dimissioni per giusta causa del lavoratore, nel rapporto di agenzia a giustificare un recesso senza preavviso dell'agente, è richiesto un inadempimento colpevole e di non scarsa importanza che leda in misura considerevole l'interesse dell'agente medesimo (Cass. n. 1376/2018; in senso analogo: Cass. 01/02/1999 n. 845, in generale sulla nozione di giusta causa nel rapporto di agenzia v. Cass. 14/02/2011 n. 3595 e 17/02/2011 n. 3869; Cass. 29/09/2015 n. 19300).

In tema di rapporto di agenzia, poiché il preponente, in forza dell’art. 1749 c.c., è tenuto ad agire con correttezza e buona fede nei confronti dell’agente, la violazione di detti obblighi non può configurare, in base alla gravità delle circostanze, una giusta causa di scioglimento dello stesso rapporto di agenzia, rispetto al quale trova analogica applicazione l’art. 2119 c.c., con il consequenziale diritto dell’agente recedente all’indennità sostitutiva del preavviso. (Trib. Foggia 26/2/2014, Giud. Consiglio, in Lav. nella giur. 2014, 822).

L’abuso del diritto non è ravvisabile nel solo fatto che una parte del contratto abbia tenuto una condotta non idonea a salvaguardare gli interessi dell’altra, quando tale condotta persegua un risultato lecito attraverso mezzi legittimi, essendo, invece, configurabile allorché il titolare di un diritto soggettivo, pur in assenza di divieti formali, lo eserciti con modalità non necessarie e irrispettose del dovere di correttezza e buona fede, causando uno sproporzionato e ingiustificato sacrificio della controparte contrattuale, e al fine di conseguire risultati diversi e ulteriori rispetto a quelli per i quali quei poteri o facoltà sono attribuiti. Ne consegue, pertanto, che, nel contratto di agenzia, l’abuso del diritto è da escludere, allorché il recesso non motivato dal contratto sia consentito dalla legge, la sua comunicazione sia avvenuta secondo buona fede e correttezza e l’avviso ai clienti si prospetti come doveroso. (Cass. 7/5/2013 n. 10568, Pres. Roselli Rel. Napoletano, in Lav. nella giur. 2014, con commento di Valerio Sangiovanni, 269).

Al rapporto di agenzia si applica l'istituto del recesso per giusta causa, previsto dall'art. 2119 c.c., stante l'evidente analogia che sussiste tra la disciplina del recesso dal contratto di agenzia e quella dello scioglimento del rapporto di lavoro subordinato, fondati entrambi sull'elemento fiduciario; pertanto il concetto di giusta causa di cui all'art. 2119 c.c. può essere utilizzato, pur nella sostanziale diversità delle rispettive prestazioni e della configurazione giuridica dei due contratti, per stabilire se lo scioglimento del contratto di agenzia sia avvenuto o non per un fatto imputabile all'agente, tale da precludere la possibilità di prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto; tuttavia ai fini della legittimità del recesso dal rapporto di agenzia, il preponente non deve fare riferimento - fin dal momento della comunicazione del recesso - a fatti specifici, essendo, al contrario, sufficiente che di essi l'agente sia a conoscenza anche aliunde o che essi siano - in caso di controversia - dedotti o correlativamente accertati dal Giudice. (Trib. Bologna 28/10/2008 Est. Palladino, in Lav. nella giur. 2009, 524).

Sentenze Dott.ssa Ilaria G. e giurisprudenza di merito
Per quanto riguarda le sentenze della Dott.ssa Ilaria G., si rileva che nella sentenza n. 8661/2014 si è pronunciata in senso favorevole all’agente, relativamente al recesso per giusta causa dello stesso. Si trasmette il testo della sentenza tramite e-mail.
Altre sentenze della stessa Giudice in materia di agenzia sono relative al recesso per giusta causa della preponente, in cui vengono sostanzialmente ribaditi i principi espressi dalla Cassazione (Sentenza Tribunale di Milano n. 1306/2018; Sentenza Tribunale di Milano n. 882/2020).

Sentenze con conclusione non in linea con i pareri espressi nella CTU
Nel nostro ordinamento vige il principio del “iudex peritus peritorum”, in virtù del quale è consentito al Giudice di merito valutare la complessiva attendibilità delle conclusioni peritali e, se del caso, disattenderne le sottese argomentazioni tecniche laddove queste risultino intimamente contraddittorie (sul punto –ex plurimis -: Cass. Civ., I, 22 novembre 2010, n. 23592; id., III, 11 giugno 2009, n. 13530; id., III, 18 novembre 1997, n. 11440).

Non si rinvengono sentenze sul punto in materia di agenzia.


ENRICO M. chiede
venerdì 19/06/2020 - Marche
“Spett.le Studio,
con riferimento ad un contratto di collaborazione professionale in essere con un agente/rappresentante (di cui si allega il testo alla mail da Voi indicata) si chiede di sapere se il combinato disposto tra l'art. 4 (durata del contratto-esclusione rinnovo tacito) e l'art. 7 (recesso) rende comunque necessario il preavviso scritto anche nel caso in cui il mandante non intenda rinnovare il contratto alla sua scadenza naturale ( 15/10/2020).

Grazie,saluti.”
Consulenza legale i 26/06/2020
L’art. 6 del contratto trasmesso prevede che lo stesso abbia una durata di due anni dalla data di sottoscrizione. È espressamente esclusa la possibilità di rinnovo tacito. Viene, inoltre, precisato che nel caso in cui le parti intendano sottoscrivere nuovi accordi sarà necessaria la stesura di un nuovo contratto.

L’art. 7 del contratto trasmesso, invece, prevede che qualora una delle parti abbia intenzione di recedere prima della scadenza del contratto, sarà necessario comunicarlo per iscritto all’altro contraente con un preavviso di 120 giorni.

Pertanto, nel caso in cui i due anni di efficacia del contratto scadano in data 15/10/2020, il contratto terminerà in ogni caso, non essendo necessario alcun preavviso.
In altri termini, il preavviso di cui all’art. 7 è prescritto solamente nel caso in cui le parti intendano recedere prima della scadenza dei due anni.

D’altra parte, non ci sarebbe alcun affidamento da tutelare nell’altro contraente, essendo lo stesso consapevole, fin dal giorno della stipula del contratto, che lo stesso avrebbe avuto naturale scadenza in tale data, senza alcuna possibilità di rinnovo tacito.

Tuttavia, è da tenere presente che ai sensi dell’art. 1750 c.c. il contratto di agenzia a tempo determinato che continui ad essere eseguito dalle parti successivamente alla scadenza del termine si trasforma in contratto a tempo indeterminato.

Tale principio è ribadito anche dall’art. 2 degli AEC Commercio, il quale aggiunge, come l’art. 4 dell’AEC Industria, che “Nei contratti a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi, la casa mandante comunicherà all’agente o rappresentante, almeno 60 giorni prima della scadenza del termine, l’eventuale disponibilità al rinnovo o alla proroga del mandato”.

Fermo restando che in base alle disposizioni contrattuali e alla legge non è necessario alcun preavviso, si consiglia, per evitare qualsivoglia contestazione successiva da parte dell’agente, da un lato di inviare una comunicazione in cui si ribadisce che il contratto, come previsto dall’art. 6 del contratto, terminerà alla data del 15 ottobre 2020, senza nessuna possibilità di rinnovo; dall’altro di assicurarsi che l’agente non prosegua il proprio lavoro oltre la scadenza contrattuale.


Sergio C. chiede
giovedì 09/06/2016 - Emilia-Romagna
“Ho interrotto un rapporto di agenzia per intervenuti problemi fisici che non mi consentivano la prosecuzione della collaborazione.Ho comunicato tempestivamente al preponente l'evento con una mail ex art. 1747.Il preponente,in prima battuta, non ha avuto nulla da eccepire,nè mi ha chiesto certificati medici.Su sua richiesta,mi sono prestato a collaborare nei giorni successivi per un corretto passaggio di consegne,inoltre ho continuato a ricevere richieste di clienti che ho prontamente girato alla Ditta Mandante in uno spirito di completa collaborazione.Dopo 5 mesi,a fronte del rifiuto del pagamento delle provvigioni residue,quando gli ho fatto scrivere dall'avvocato per la messa in mora,il preponente pretendeva di compensare la somma con il presunto mancato preavviso.
Considerato che all'atto della cessazione il sottoscritto percepiva sia la pensione INPS che quella Enasarco chiedo:
Nelle condizioni indicate come potevo dare preavviso dell'impossibilità sopravvenuta all'improvviso ?
Avendo raggiunto l'età pensionabile ho diritto all'indennità supplettiva di clientela?”
Consulenza legale i 15/06/2016
In merito alla prima domanda, va detto che l’art. 1750 c.c. non prevede più la possibilità di sostituire il preavviso con un’indennità; la norma, tuttavia, è derogabile, sia in sede di contrattazione collettiva che a livello di contrattazione individuale.

Occorre, pertanto, nel caso di specie, al fine di valutare la legittimità della richiesta e del comportamento del preponente, in primo luogo verificare se nel contratto di agenzia sia stata pattuita o meno l’indennità sostitutiva del preavviso oppure, laddove venga indicata per rinvio la normativa applicabile al contratto, se tale rinvio sia al codice civile semplicemente (che non prevede l’indennità) oppure anche agli accordi economici collettivi (in tal caso, occorrerà verificare quale sia il contenuto di questi in merito alla disciplina del preavviso: normalmente essi prevedono l’indennità).

In presenza, tuttavia ed in ogni caso, di una giusta causa di recesso dal rapporto (e l’inidoneità fisica lo è senz’altro) – sia da parte del preponente sia da parte, come nel caso in esame, dell’agente - si ritiene pacificamente non dovuta l’indennità in questione.

Più precisamente, nella fattispecie concreta in esame, qualora sia dimostrato (come in effetti sembra) che l’impossibilità di proseguire il rapporto era riconducibile ad uno stato di incapacità fisica che non consentiva di effettuare lo svolgimento di un periodo di preavviso, non solo il preponente non avrà alcun diritto di pretendere dall’agente l’indennità sostitutiva, ma addirittura – se previsto contrattualmente (come nel caso di richiamo alle norme della contrattazione collettiva) sarà l’agente stesso ad aver diritto all’indennità sostitutiva del preavviso non goduto.

Per quanto riguarda, invece, la seconda domanda, va preliminarmente ricordato a quali emolumenti ha diritto l’agente all’atto di cessazione del rapporto.

Va distinta, infatti, l’indennità di cessazione/risoluzione del rapporto dall’indennità suppletiva di clientela di cui all’art. 1751 c.c..
La prima è assimilabile al trattamento di fine rapporto cui hanno diritto i lavoratori subordinati: viene corrisposta direttamente dall’Ente previdenziale degli Agenti (Enasarco) a seguito di accantonamento operato, nel corso del rapporto di agenzia, presso apposito fondo (FIRR) delle somme che il preponente versa obbligatoriamente ogni anno con questa finalità a favore dell’agente.
L’accantonamento annuale presso il FIRR delle somme destinate, all’atto di cessazione del rapporto, ad essere liquidate all’agente sotto forma di indennità di risoluzione, anche se introdotto dalla contrattazione collettiva, è stato reso obbligatorio per tutti i rapporti di agenzia.

Diversa è l’indennità suppletiva di clientela, che viene corrisposta ai sensi dell’art. 1751 c.c. solo ed esclusivamente in presenza di determinati presupposti indicati, appunto, dalla norma (l’aver “procurato nuovi clienti al preponente” o l’aver “sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti”).

Ora, il raggiungimento dell’età pensionabile è cosa distinta dalla cessazione del rapporto di agenzia, nel senso che i due eventi possono coincidere oppure no (il rapporto può cessare per sopraggiunto raggiungimento dei requisiti pensionistici oppure prima di questo momento).
Pertanto, nel caso di specie in cui il rapporto può dirsi pacificamente cessato, al fine di valutare se spetti o meno all’agente – oltre all’indennità liquidata dall’Enasarco – altresì l’indennità suppletiva di clientela andrà valutata l’esistenza in concreto dei presupposti di legge e non l’avvenuta maturazione dei requisiti per la pensione.

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