Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 24274 del 14 novembre 2006

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di contratto di agenzia, l'art. 1750, comma quarto, c.c., nel porre la regola inderogabile secondo cui i termini di preavviso devono essere gli stessi per le due parti del rapporto, esprime un precetto materiale che vieta pattuizioni che alterino la paritā delle parti in materia di recesso, con la conseguenza che č nullo per frode a detto precetto (art. 1344 c.c.) il patto che contempli, in aggiunta all'obbligo di pagare l'indennitā di mancato preavviso, una clausola penale a carico del solo agente che si renda inadempiente all'obbligo di dare preavviso.

(massima n. 2)

In tema di rapporti contrattuali di durata, l'esercizio di diritti potestativi attribuiti dalla legge o dal contratto ad una delle parti produce immediatamente la modificazione della sfera giuridica dell'altra parte, senza che sia configurabile, neppure in base al principio di correttezza e buona fede, un obbligo di preavviso, in difetto di limitazioni in tal senso previste dalla fonte attributiva del potere. (Nella specie, relativa ad una pattuizione, intervenuta nel caso dello svolgimento di un rapporto di agenzia, che aveva comportato l'affidamento all'agente dell'incarico aggiuntivo di supervisore dell'attivitā di altri agenti, riservando alla proponente la titolaritā del potere sia di conferimento sia di revoca del detto incarico, la S.C: ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto la liceitā della revoca immediata dell'incarico stesso, senza che un obbligo di preavviso potesse scaturire dai precetti di correttezza e buona fede).

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