Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 24776 del 5 novembre 2013

(2 massime)

(massima n. 1)

In materia di rapporto d'agenzia, l'indennitą sostitutiva prevista in caso di recesso unilaterale dal rapporto senza preavviso ha una funzione indennitaria, quale rimedio contro la mera eventualitą di mancato rinvenimento di nuova occupazione, nonché di tutela della parte che subisce l'improvvisa interruzione del rapporto, attenuandone le conseguenze, dovendosi ritenere che, ove il recesso sia subito dal lavoratore, la stessa si sostanzi non solo nel consentirgli la ricerca di un'altra possibilitą di lavoro, ma anche di permettergli di organizzare la propria esistenza nell'imminenza del fatto "traumatico" della cessazione del rapporto, non geneticamente prevista e non a lui dovuta. Ne consegue che il lavoratore ha diritto all'indennitą anche nel caso in cui, dopo il licenziamento, trovi immediatamente un'altra occupazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ininfluente che, dopo il recesso senza preavviso da parte del preponente in dipendenza della cessione dell'impresa, l'agente avesse sottoscritto, dopo nove giorni, un nuovo contratto di collaborazione con il cessionario, rilevando, tra l'altro, che se il lavoratore avesse avuto il tempo di preavviso di sei mesi previsto per legge avrebbe potuto cercare soluzioni anche pił vantaggiose).

(massima n. 2)

L'indennitą di cessazione del rapporto di agenzia compensa l'agente per l'incremento patrimoniale che la sua attivitą reca al preponente sviluppando l'avviamento dell'impresa. Ne consegue che tale condizione deve ritenersi sussistente, ed č quindi dovuta l'indennitą, ove i contratti conclusi dall'agente siano contratti di durata, in quanto lo sviluppo dell'avviamento e la protrazione dei vantaggi per il preponente, anche dopo la cessazione del rapporto di agenzia, sono "in re ipsa", mentre resta irrilevante la circostanza che i vantaggi derivanti dai contratti in questione non possano essere ricevuti dal preponente per suo fatto volontario (nella specie, per l'avvenuta cessione dell'azienda).

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