Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3251 del 7 febbraio 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di contratto di agenzia, l'esercizio, da parte del preponente, della facoltā di recedere "ad nutum" dal rapporto, salvo il dovere del preavviso, non costituisce inadempimento contrattuale ma legittima esplicazione di un diritto potestativo, dal cui esercizio, pertanto, non deriva, di per sé, all'agente alcun danno risarcibile, atteso che il risarcimento del danno cui fa riferimento l'art. 1751, comma 4, c.c. č quello che si correla ad eventuali danni ulteriori da fatto illecito contrattuale o extracontrattuale.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.