Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 3738 del 28 marzo 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

Al rapporto di agenzia è applicabile, in analogia con le disposizioni previste per il rapporto di lavoro subordinato, l'istituto del recesso per giusta causa; tuttavia, al fine di valutare l'inadempimento del lavoratore, occorre anche aver riguardo alla sostanziale diversità delle prestazioni nei due contratti, giacché l'obbligazione del dipendente nel contratto di lavoro subordinato è configurabile come obbligazione di «mezzi», mentre quella dell'agente è configurabile come obbligazione di risultato, onde, nei due casi, l'inadempimento del lavoratore è diversamente apprezzabile; la relativa valutazione costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito e incensurabile in sede di legittimità se sostenuto da motivazione congrua.

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