Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 22285 del 30 ottobre 2015

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel contratto di agenzia, il recesso per giusta causa implica una valutazione della gravitą della condotta correlata alla maggiore intensitą del carattere fiduciario del rapporto, tanto da giustificare una divaricazione dal giudizio dato in sede disciplinare. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che ha riconosciuto la legittimitą di un recesso per giusta causa di un titolare di agenzia che aveva inserito, nelle classi di merito di alcune polizze assicurative, autoattestazioni di rischio degli assicurati successivamente disconosciute dalle relative compagnie assicuratrici, benché tale condotta non fosse stata ritenuta rilevante nel procedimento disciplinare innanzi alla commissione Albo Agenti).

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