Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 10179 del 26 maggio 2004

(2 massime)

(massima n. 1)

In materia di contratto di agenzia, gli artt. 1750 e 1751 c.c., anche nel nuovo testo introdotto dagli art. 3 e 4 del D.L.vo 10 settembre 1991 n. 303, attuativo della Direttiva CEE n. 653 del 1986, attribuiscono espressamente a ciascuna delle parti il potere di libero recesso dal contratto a tempo indeterminato, con il solo obbligo del preavviso, disciplinando le rispettive obbligazioni conseguenti alla cessazione del rapporto; deve escludersi, pertanto, in assenza di qualunque riferimento alla giustificazione del recesso, che la nuova formulazione, pur nell'ambito dell'attuazione della predetta direttiva, abbia introdotto un regime di stabilità reale od obbligatoria del rapporto, né tale interpretazione della normativa richiamata pone dubbi di legittimità costituzionale, ove si consideri che finanche per i lavoratori subordinati — indubbiamente meritevoli di una tutela più incisiva rispetto ai lavoratori autonomi — la Corte costituzionale ha ritenuto ammissibile la previsione del recesso ad nutum (sent. n. 2 del 1986 e n. 225 del 1994), precisando altresì che le norme di tutela contro i licenziamenti illegittimi non rientrano nel novero di quelle a contenuto costituzionalmente vincolato.

(massima n. 2)

Nell'esplicazione della loro autonomia privata, ben possono le parti di un contratto, ai sensi dell'art. 1322, primo comma, c.c., convenire il differimento della produzione degli effetti finali dello stesso alla scadenza di un termine (cosiddetto termine di efficacia), senza che il vincolo negoziale possa considerarsi perciò inesistente, come confermato dalle disposizioni degli art. 1372 e 1373 c.c., secondo le quali il vincolo negoziale esiste a prescindere dalla esecuzione o eseguibilità del contratto, e cessa solo per le cause previste dalla legge.

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