Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 845 del 1 febbraio 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

Nell'applicare, nell'ambito del rapporto di agenzia, la regola sul recesso per giusta causa dettata dall'art. 2119 c.c. in relazione al rapporto di lavoro, l'apprezzamento circa la sussistenza nel caso concreto di una giusta causa - cioè di un evento che non consenta la prosecuzione «anche provvisoria» del rapporto - deve essere compiuto dal giudice di merito tenendo conto della diversa natura dei rapporti e della diversa capacità di resistenza che le parti possono avere nell'economia complessiva dello specifico rapporto; in articolare, mentre l'inadempimento dell'obbligazione retributiva da parte del datore di lavoro può assumere di per sé, ove non dei tutto accidentale o di breve durata, una gravità sufficiente a giustificare le dimissioni per giusta causa del lavoratore, nel rapporto di agenzia la gravità dell'inadempimento dell'obbligazione corrispettiva da parte del preponente va commisurata in proporzione alle complessive dimensioni economiche del rapporto e all'incidenza del medesimo inadempimento sull'equilibrio contrattuale costituito dalle parti, cosicché, a giustificare un recesso senza preavviso dell'agente, è richiesto un inadempimento colpevole e di non scarsa importanza che leda in misura considerevole l'interesse dell'agente medesimo.

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