Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 21279 del 15 ottobre 2010

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel contratto di agenzia, analogamente a quanto previsto nei rapporti di lavoro privi di stabilità, ove non ricorra l'ipotesi della giusta causa, la parte che recede è obbligata a darne preavviso nel termine stabilito ai sensi dell'art. 1750 c.c. rimanendo tenuta, in caso di mancato preavviso, al risarcimento del danno derivante da tale omissione. Tuttavia, come per gli altri rapporti di lavoro privi della stabilità reale od obbligatoria, deve escludersi, in linea generale, la configurabilità di altri danni risarcibili, poiché la risoluzione del rapporto costituisce esplicazione di un diritto potestativo delle parti, salva l'ipotesi del cosiddetto licenziamento ingiurioso, ravvisabile non in ogni caso di infondatezza degli addebiti di natura disciplinare o d'insussistenza dell'inadempimento posto a base del recesso ma soltanto in presenza di una particolare offensività e non funzionalità delle espressioni usate dal datore di lavoro o da eventuali forme ingiustificate e lesive di pubblicità date al provvedimento.

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