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Capo X - Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Del contratto di agenzia

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
720 Il contratto di agenzia è qualificato dall'incarico stabile di promuovere per conto altrui la conclusione dei contratti in una zona determinata (art. 1742 del c.c.) e, in via eccezionale, di concludere contratti in nome del preponente. (art. 1752 del c.c. e art. 1903 del c.c.). Quando l'agente esercita funzioni di intermediazione non può dirsi mediatore, perché mediatore svolge attività occasionale, mentre l'agente coopera stabilmente allo sviluppo dell'attività economica di chi lo ha preposto. Quando l'agente ha funzioni rappresentative per la conclusione di contratti si distingue tuttavia dall'institore per l'indipendenza del suo esercizio professionale, e quindi per l'assunzione a proprio carico dei rischi e dei costi dell'esercizio medesimo (art. 1748 del c.c., terzo comma). Figura mista perciò, che ammetteva una disciplina autonoma, nella quale andavano fusi tutti gli elementi svariati dei contratti da cui il rapporto di agenzia è derivato, e ai quali gli usi e l'interpretazione lo hanno sempre ricondotto. Figura però non sempre omogenea; e infatti l'art. 1753 del c.c. applica le norme del contratto di agenzia agli agenti di assicurazione, non solo compatibilmente con le norme corporative e gli usi concernenti la detta categoria di preposti, ma anche compatibilmente con le esigenze dell'attività assicurativa: gli agenti di assicurazione traggono infatti dalla circostanza di essere autorizzati a concludere contratti, poteri di rappresentanza non dissimili da quelli che spettano agli institori (art. 1903 del c.c.).