Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 19678 del 10 ottobre 2005

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel contratto di agenzia, pur nella sostanziale diversità delle rispettive prestazioni e della relativa configurazione giuridica, per stabilire se lo scioglimento del contratto stesso sia avvenuto o non per un fatto imputabile al preponente o all'agente, tale da impedire la possibilità di prosecuzione anche temporanea del rapporto, può essere utilizzato il concetto di giusta causa di cui all'art. 2119 c.c., previsto per il lavoro subordinato. In particolare, con riferimento al recesso dell'agente, la giusta causa può essere identificata solo con l'inadempimento, colpevole e non di scarsa importanza, del preponente, che leda in misura considerevole l'interesse del primo. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la sussistenza di una giusta causa di recesso per l'agente nella riduzione delle provvigioni, decisa unilateralmente dal preponente, e l'introduzione di un nuovo sistema informatico che i promotori avrebbero dovuto utilizzare a partire dall'anno successivo, attesa la scarsa incidenza della riduzione della misura delle provvigioni nell'economia complessiva del rapporto e il notevole spazio di tempo intercorso tra la riduzione e la prima reazione, ad oltre sette mesi dalla comunicazione, per confermare che l'inadempimento incompatibile era pienamente compatibile con la sia pur provvisoria prosecuzione della relazione contrattuale).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.