Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 9317 del 26 giugno 2002

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di contratto di agenzia, poiché l'esercizio, da parte del preponente, della facoltà di recedere ad nutum dal rapporto, salvo il dovere del preavviso, non costituisce inadempimento contrattuale, il danno derivante all'agente dal recesso non è risarcibile.

(massima n. 2)

Poiché l'indennità di cessazione del rapporto di agenzia compensa l'agente per l'incremento patrimoniale che la sua attività reca al preponente sviluppando l'avviamento dell'impresa, tale condizione deve ritenersi sussistente, ed è quindi dovuta l'indennità, allorquando i contratti conclusi dall'agente siano contratti di durata, in quanto lo sviluppo dell'avviamento e la protrazione dei vantaggi per il preponente, anche dopo la cessazione del rapporto di agenzia, sono in re ipsa, mentre resta irrilevante la circostanza che i vantaggi derivanti dai contratti in questione non possano essere ricevuti dal preponente per suo fatto volontario (nella specie, consistente nella deliberazione di porre in liquidazione la società).

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