Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 14436 del 6 novembre 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

Nell'ambito del rapporto di agenzia, all'autonomia delle parti è dato di derogare convenzionalmente alla disciplina legale del recesso, anche riguardo al preavviso, come può avvenire in generale per i rapporti contrattuali a durata indeterminata (escluso il rapporto di lavoro subordinato, ex art. 2118 c.c.); pertanto, può anche essere contrattualmente ridotta la durata del preavviso fino, al limite, ad escluderne la necessità.

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