Il condannato all'ergastolo è in stato di interdizione legale(1).
La condanna all'ergastolo importa anche la decadenza dalla responsabilità genitoriale(2).
Il condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni è, durante la pena, in stato d'interdizione legale; la condanna produce altresì, durante la pena, la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale(2), salvo che il giudice disponga altrimenti.
Alla interdizione legale si applicano, per ciò che concerne la disponibilità e l'amministrazione dei beni, nonché la rappresentanza negli atti ad esse relativi, le norme della legge civile sulla interdizione giudiziale [c.c. 424; c.p.p. 662](3).
Note
(1)
La norma disciplina una pena accessoria comportante
ex lege la perdita della capacità d'agire. Si differenza dall'interdizione giudiziale, disciplinata dagli
414 ss. c.c., la quale si fonda sull'esigenza di tutelare un soggetto che, per infermità mentale abituale, risulta incapace di provvedere ai propri interessi. L'interdizione legale è invece una misura sanzionatoria prevista dalla legge e comminata a chi abbia commesso reati di particolare gravità.
(2)
L’art. 93, comma 1, lett. b), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014 ha sostituito le parole "potestà dei genitori" con le parole "responsabilità genitoriale".
(3)
Tale pena accessoria non si applica al minore di diciotto anni. Inoltre, non è prevista la sospensione dello stato di interdizione legale per il condannato che fruisce della liberazione condizionale. Per la decadenza dalla potestà dei genitori vedi l'art.
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