Non può contrarre matrimonio l'interdetto per infermità di mente [102, 116, 119, 414].
Se l'istanza di interdizione è soltanto promossa [417], il pubblico ministero può chiedere che si sospenda la celebrazione del matrimonio [104]; in tal caso la celebrazione non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunziato sull'istanza non sia passata in giudicato [324 c.p.c.].