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Articolo 429 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Revoca dell'interdizione e dell'inabilitazione

Dispositivo dell'art. 429 Codice Civile

Quando cessa la causa dell'interdizione [414] o dell'inabilitazione [415], queste possono essere revocate su istanza(1) del coniuge, dei parenti entro il quarto grado [74, 76] o degli affini entro il secondo grado [78], del tutore dell'interdetto [424], del curatore dell'inabilitato o su istanza del pubblico ministero(2).

Il giudice tutelare deve vigilare per riconoscere se la causa dell'interdizione o dell'inabilitazione continui. Se ritiene che sia venuta meno, deve informarne il pubblico ministero [750 c.p.c.].

Se nel corso del giudizio per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione appare opportuno che, successivamente alla revoca, il soggetto sia assistito dall'amministratore di sostegno, il tribunale, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare(3).

Note

(1) L'istanza di revoca è una domanda volta alla declaratoria del venir meno dei presupposti oggettivi su cui si fondava la sentenza di interdizione o di inabilitazione passata in giudicato (altrimenti, prima di tale fase, saranno esperibili i normali mezzi di impugnazione).
(2) I soggetti non legittimati sono pertanto l'interdetto e l'inabilitato; l'art. 720 del c.p.c. autorizza invece i soggetti indicati all'intervento nel giudizio revocatorio per opporsi alla domanda.
(3) Il comma è stato aggiunto dall'art. 10 della L. 9 gennaio 2004 n. 6.

Spiegazione dell'art. 429 Codice Civile

Non si è creduto di dover dare facoltà al giudice tutelare di autorizzare l'incapace ad esercitare personalmente l'azione (per la revoca della interdizione o dell'inabilitazione), non sembrando giustificata la deroga al principio che le persone incapaci non possono agire in giudizio.
Si è considerato, del resto, che l'interdetto e l'inabilitato sono sufficientemente tutelati dalla facoltà data al pubblico ministero di promuovere il giudizio. E perché di questa facoltà il pubblico ministero sia messo in grado di avvalersi, si è fatto obbligo al giudice tutelare di informarlo non appena accerti che la causa dell' interdizione o della inabilitazione e cessata.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 429 Codice Civile

Cass. civ. n. 2895/1993

Oggetto del giudizio di revoca dell'interdizione e della inabilitazione (art. 429 c.c.) non č l'accertamento dei presupposti sostanziali della dichiarazione di interdizione o inabilitazione, sui quali fa stato la relativa sentenza i cui effetti non possono essere rimossi se non con il giudizio di revocazione di cui all'art. 395 c.p.c., bensė l'accertamento della persistenza o della cessazione delle cause di interdizione o inabilitazione nel tempo successivo alla pronuncia di quella sentenza.

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